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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 31011/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 5 luglio 2023 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 15 giugno 2021 con cui il Tribunale di Marsala in composizione monocratica aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 1.333 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo di impugnazione era dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto del tutto generico non essendo chiaro quale siano i motivi di gravame non adeguatamente trattati dalla Corte di appello; che il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato atteso che i Giudici del merito hanno correttamente escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla sussistenza di plurimi precedenti penali per reati fiscali gravanti sul prevenuto i quali ne denotano la capacità criminale; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 I Consiglire ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 5 luglio 2023 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 15 giugno 2021 con cui il Tribunale di Marsala in composizione monocratica aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 1.333 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo di impugnazione era dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto del tutto generico non essendo chiaro quale siano i motivi di gravame non adeguatamente trattati dalla Corte di appello; che il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato atteso che i Giudici del merito hanno correttamente escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla sussistenza di plurimi precedenti penali per reati fiscali gravanti sul prevenuto i quali ne denotano la capacità criminale; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 I Consiglire ste
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