CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29270/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di elio di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Le' ',i-7A con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 455, cod. pen.; g rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione delle norme processuali e il vizio di motivazione in ordine all'utilizzabilità delle prove e alla conseguente affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che la dedotta violazione è smentita dagli atti processuali, da cui emerge che l'affermazione di responsabilità dell'imputato non si fonda, affatto, sulle sole dichiarazioni che si assumono essere inutilizzabili, ma anche sugli esiti della perquisizione e su argomenti di carattere logico; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; ritenuto che anch'esso sia inammissibile in quanto non consentito in sede di legittimità, essendosi al cospetto di mere doglianze in punto di fatto dirette a sollecitare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, laddove il controllo di legittimità rimesso alla Corte di cassazione deve limitarsi a verificare la logicità del relativo apparato giustificativo; rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal Giudice di merito, che ha specificatamente motivato in ordine alla non modesta gravità del fatto, ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza della Corte di appello); rilevato che, con il quarto motivo, la Difesa dell'imputato si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; iLx ritenuto che esso sia inammissibile, in quanto inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio che, nella specie, appare sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, conseguentemente insindacabile in sede di legittimità, avendo la sentenza richiamato gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati rilevanti ai fini della mancata applicazione delle attenuanti in parola (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e non essendo necessario che, in caso di provvedimento sfavorevole all'imputato, il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo egli fare riferimento soltanto a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi dalla relativa valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01); rilevato che, con il quinto motivo, si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in ordine alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata sospensione condizionale della pena; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, in quanto la violazione dedotta è palesemente smentita dagli atti processuali, non rinvenendosi alcuna reformatio in peius e in quanto, in ogni caso, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito alla luce dei criteri enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, il relativo onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell