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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16566/2026

Testo disponibile della fonte

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liato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, Via- ricorrente -contro1 RG n. 37/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/2026in calce al controricorso, unitamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cesaroni e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler riceverele comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliatipresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Mazzini, n.-ricorrenti-incidentali –[OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione coatta amministrativa, in persona delcommissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, anche in viadisgiunta Iva, in forza di procura speciale alle liti in calce al controricorsocontenente ricorso incidentale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] P. Luiso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono che lecomunicazioni e le notificazioni del presente processo siano effettuatepresso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamentedomiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via GiovanniBarracco, n. 2-controricorrente-[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cuzzocrea e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono che lenotificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento sianoeffettuate presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio TLS, [OSCURATO:PERSONA] ricorso incidentale-controricorrente-ricorrente incidentale-2 RG n. 37/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/2026Monaco [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, come da procura in atti,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara che le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento siano effettuate all’indirizzodi posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma,presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] I/A-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1987/2020,depositata in data 22/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del12/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;1.

Il commissario liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] del dott.[OSCURATO:PERSONA] C. Società di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inliquidazione coatta amministrativa, a seguito di decreto discioglimento del 26/2/2003 del Ministero dell’economia, agiva, condella società [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto, cui sono succedute lefiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e SilviaMancini, nonché nei confronti dei sindaci [OSCURATO:PERSONA], AntonioBandettini e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre rinuncianti inCassazione), per far valere la loro congiunta responsabilità per idanni subiti dalla società per la perdita del capitale sociale,insufficiente alla copertura dei crediti, in ragione delle condotteillecite poste in essere da due promotori finanziari (Fazzi e Pecchi,3 RG n. 37/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/2026oltre la di lui moglie Monaco), in assenza della predisposizione diadeguati sistemi di controllo e di vigilanza.La liquidazione coatta amministrativa agiva esclusivamente peril risarcimento dei danni patrimoniali, presentando riserva per altrevoci di danno relative al processo penale in corso.2.

Per quel che qui ancora rileva gli amministratori venivanoautorizzati a chiamare in causa, in manleva, le società di revisionePricewaterhouse [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., oltre allacompagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA], agli stessi promotori finanziari,alla controller [OSCURATO:PERSONA], e a [OSCURATO:PERSONA] (quale examministratore).3.

Il tribunale di Firenze, con sentenza n. 2472/2013, dichiaravaestinto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (in proprio) e dei tresindaci.Veniva dichiarato estinto anche il giudizio nei confronti delladai sindaci.4.

Presentava appello principale la liquidazione coattaamministrativa per errata dichiarazione di estinzione del giudizio.5. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio proponendo appelloincidentale, con la richiesta di estinzione anche nei suoi confrontidell’estensione del giudizio civile.6.

Si costituivano in giudizio le eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appelloincidentale condizionato.7.

La Corte d’appello, con sentenza n. 1987/2020, pubblicata il22/10/2020, per quel che ancora qui rileva, accoglieva l’appello dellaLCA, affermando che non c’era stata estinzione del giudizio civile exart. 75 c.p.p.4 RG n. 37/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/20268.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale MarioAccardi.9.

Hanno proposto ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] e AntonioBandettini.10.

Ha resistito con controricorso la LCA sia nei confronti di Vieri11.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].12.

Ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorsoincidentale tardivo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.13.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAdalberto Tronfi.14.

La LCA ha resistito con controricorso al ricorso incidentaletardivo.15.

In data 2/8/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso percassazione, con accettazione da parte del commissario liquidatoredella LCA, con spese compensate.16.

In data 30/5/2024 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannorinunciato al ricorso per cassazione, con accettazione da parte dellaLCA, con spese compensate.17.

In data 8/5/2026 la [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] C. Società di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazionecoatta amministrativa, ha accettato la rinuncia depositata il6/5/2026 da PriceWaterHouseCoopers [OSCURATO:SOCIETA] s.p.aRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve essere dichiarato estinto il giudizio, sia con riferimentoal ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], sia con riguardo al ricorsoincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Bandettini, sia in relazione al ricorsoincidentale della [OSCURATO:SOCIETA]5 RG n. 37/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/20261.1.

Invero, i ricorrenti hanno depositato nel fascicolo telematicol’atto di «rinuncia al ricorso in Cassazione», con espressaaccettazione da parte del commissario liquidatore della liquidazionecoatta amministrativa.1.2.

Analogamente la ricorrente incidentalePriceWaterHouseCoopers [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato al ricorso, conaccettazione espressa della LCA.2.

Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità ai sensidell’art. 391, quarto comma, c.p.c.3.

In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione delgiudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnantenon vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato giàversato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5,12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n.31732).4. [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto il rimborso delle spese, in quanto iricorsi non riguardano la sua posizione.

P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026Il Presidente6 RG n. 37/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, Via- ricorrente -contro1 RG n. 37/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/2026in calce al controricorso, unitamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cesaroni e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler riceverele comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliatipresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Mazzini, n.-ricorrenti-incidentali –[OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione coatta amministrativa, in persona delcommissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, anche in viadisgiunta Iva, in forza di procura speciale alle liti in calce al controricorsocontenente ricorso incidentale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] P. Luiso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono che lecomunicazioni e le notificazioni del presente processo siano effettuatepresso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamentedomiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via GiovanniBarracco, n. 2-controricorrente-[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cuzzocrea e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono che lenotificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento sianoeffettuate presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio TLS, [OSCURATO:PERSONA] ricorso incidentale-controricorrente-ricorrente incidentale-2 RG n. 37/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/2026Monaco [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, come da procura in atti,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara che le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento siano effettuate all’indirizzodi posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma,presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] I/A-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1987/2020,depositata in data 22/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del12/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;1. Il commissario liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] del dott.[OSCURATO:PERSONA] C. Società di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inliquidazione coatta amministrativa, a seguito di decreto discioglimento del 26/2/2003 del Ministero dell’economia, agiva, condella società [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto, cui sono succedute lefiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e SilviaMancini, nonché nei confronti dei sindaci [OSCURATO:PERSONA], AntonioBandettini e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre rinuncianti inCassazione), per far valere la loro congiunta responsabilità per idanni subiti dalla società per la perdita del capitale sociale,insufficiente alla copertura dei crediti, in ragione delle condotteillecite poste in essere da due promotori finanziari (Fazzi e Pecchi,3 RG n. 37/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/2026oltre la di lui moglie Monaco), in assenza della predisposizione diadeguati sistemi di controllo e di vigilanza.La liquidazione coatta amministrativa agiva esclusivamente peril risarcimento dei danni patrimoniali, presentando riserva per altrevoci di danno relative al processo penale in corso.2. Per quel che qui ancora rileva gli amministratori venivanoautorizzati a chiamare in causa, in manleva, le società di revisionePricewaterhouse [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., oltre allacompagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA], agli stessi promotori finanziari,alla controller [OSCURATO:PERSONA], e a [OSCURATO:PERSONA] (quale examministratore).3. Il tribunale di Firenze, con sentenza n. 2472/2013, dichiaravaestinto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (in proprio) e dei tresindaci.Veniva dichiarato estinto anche il giudizio nei confronti delladai sindaci.4. Presentava appello principale la liquidazione coattaamministrativa per errata dichiarazione di estinzione del giudizio.5. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio proponendo appelloincidentale, con la richiesta di estinzione anche nei suoi confrontidell’estensione del giudizio civile.6. Si costituivano in giudizio le eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appelloincidentale condizionato.7. La Corte d’appello, con sentenza n. 1987/2020, pubblicata il22/10/2020, per quel che ancora qui rileva, accoglieva l’appello dellaLCA, affermando che non c’era stata estinzione del giudizio civile exart. 75 c.p.p.4 RG n. 37/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/20268. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale MarioAccardi.9. Hanno proposto ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] e AntonioBandettini.10. Ha resistito con controricorso la LCA sia nei confronti di Vieri11. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].12. Ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorsoincidentale tardivo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.13. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAdalberto Tronfi.14. La LCA ha resistito con controricorso al ricorso incidentaletardivo.15. In data 2/8/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso percassazione, con accettazione da parte del commissario liquidatoredella LCA, con spese compensate.16. In data 30/5/2024 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannorinunciato al ricorso per cassazione, con accettazione da parte dellaLCA, con spese compensate.17. In data 8/5/2026 la [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] C. Società di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazionecoatta amministrativa, ha accettato la rinuncia depositata il6/5/2026 da PriceWaterHouseCoopers [OSCURATO:SOCIETA] s.p.aRAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve essere dichiarato estinto il giudizio, sia con riferimentoal ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], sia con riguardo al ricorsoincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Bandettini, sia in relazione al ricorsoincidentale della [OSCURATO:SOCIETA]5 RG n. 37/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/20261.1. Invero, i ricorrenti hanno depositato nel fascicolo telematicol’atto di «rinuncia al ricorso in Cassazione», con espressaaccettazione da parte del commissario liquidatore della liquidazionecoatta amministrativa.1.2. Analogamente la ricorrente incidentalePriceWaterHouseCoopers [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato al ricorso, conaccettazione espressa della LCA.2. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità ai sensidell’art. 391, quarto comma, c.p.c.3. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione delgiudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnantenon vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato giàversato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5,12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n.31732).4. [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto il rimborso delle spese, in quanto iricorsi non riguardano la sua posizione. P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026Il Presidente6 RG n. 37/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
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