CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto dimotivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penaleresponsabilità dell’imputata per il delitto di riciclaggio contestato, è privo dispecificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi con motivazione esente dai lamentati vizilogici e giuridici dai giudici di merito a pagina 5, ove hanno evidenziato lachiarezza e univocità del quadro probatorio ai fini dell’identificazionedell’imputata quale autrice dell’attività di riciclaggio del veicolo contestata,risultando a lei intestato sia il documento con cui era stata immatricolatal’autovettura con il nuovo numero di telaio, sia il contratto di vendita dellastessa;osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta laviolazione di legge in relazione alla determinazione del trattamentosanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena,anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanzeaggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che laesercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfuggeal sindacato di legittimità qualora, come nella specie ove, peraltro, la pena erastata confermata nel minimo edittale e ulteriormente ridotta per ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione,non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta dasufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 6);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI