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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 settembre 2026

Cassazione n. 25580/2026

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ettivi Ministri pro tempore, rappresentati e dif esi dall'AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n.12, sono domiciliati.22877287/2019- ricorrenti -contro R.G.N. 11368/2017Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso come da procura speciale in calce al con-troricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede di voler ricevere le co-municazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2086/2024, deposi-tata in data 12/7/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/9/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026RILEVATO CHE:1.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio dinanzi alTribunale di Milano i Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'in-terno, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro1.291.264,19, ai sensi dell'art. 64, comma 1, della legge n. 388 del2000, con riferimento agli anni 2002-2009.Il Comune lamentava che con d.lgs. n. 504 del 1992 era stataistituita l'imposta comunale sugli immobili (Ici), stabilendo che pergli immobili di categoria D (opifici, fabbricati industriali), se strumen-tali all'esercizio dell'impresa, la base imponibile per il calcolo dell'im-posta sarebbe dipesa dal valore contabile fino al momento in cui gliimmobili fossero rimasti privi di rendita catastale.Successivamente, con decreto ministeriale n. 701 del 1994 erastato consentito ai proprietari di tali immobili di autodeterminare larendita catastale provvisoria, con l'effetto che, essendo il valore con-tabile di regola più elevato di quello desumibile della rendita cata-stale, per tali immobili si sarebbe ridotta la base imponibile e, dun-que, anche l'entrata comunale.Proprio al fine di bilanciare le difficoltà finanziarie derivanti datale meccanismo, la legge n. 448 del 1998 aveva previsto l'assegna-zione ai Comuni che avessero introitato minori somme di un trasfe-rimento di denaro commisurato a determinati parametri, successiva-mente modificati e disciplinati con l'art. 64 della legge n. 388 del2000 e con il decreto ministeriale n. 197 del 2002.In particolare, l'art. 64 della legge n. 388 del 2000 stabiliva chedal 2001 in poi i minori introiti relativi all'Ici riscossi dai Comuni pereffetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione prov-visoria delle rendite catastali sarebbero stati compensati con aggiun-tivi trasferimenti dello Stato, a condizione però che il minor gettito2 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026fosse superiore a due parametri, uno fisso (pari ad euro 1.549,37)ed uno variabile (pari allo 0,50% della spesa corrente).Il decreto ministeriale n. 197 del 2002 aveva introdotto il rego-lamento attuativo, con l'indicazione dei criteri applicativi per l'attua-zione della compensazione, stabilendo un sistema di certificazioneannuo.Per l'art. 64 della legge n. 388 del 2000, il minor gettito derivantedalla riscossione dell'imposta doveva essere calcolato in misura parialla differenza tra quanto effettivamente incassato dal Comune inuno specifico anno e quanto sarebbe stato incassato nel medesimoperiodo se gli immobili con rendita basata sull'autodeterminazionefossero invece stati tassati al valore contabile.Ad avviso del Comune, la perdita del gettito annuale derivava datutte le autodeterminazioni relative anche agli anni precedenti.Per tale ragione il Comune aveva presentato l'istanza di rimborsoIci per il periodo dal 2001 al 2009.2.

Si costituivano in giudizio i due Ministeri convenuti, chiedendoil rigetto della domanda.3.

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 7365 del 26/9/2022 ac-coglieva la domanda del Comune e dichiarava che il debito del Mini-stero dell'Interno e del Ministero dell'economia e delle finanze neiconfronti del Comune era, quanto agli anni dal 2002 al 2009 (spet-tanze 2003-2010), di euro 1.291.264,19, come da dichiarazioni pre-sentate dal Comune nelle forme di cui al D.M. interni n. 197/2002,in relazione al complesso degli immobili di categoria D, passati adautodeterminazione della rendita catastale.4.

Avverso tale sentenza proponevano appello i due Ministeri eresisteva il Comune appellato.5.

La Corte d'appello, con sentenza n. 2086/2024, depositata il12/7/2024, riteneva parzialmente fondato il gravame.3 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026In particolare, la Corte territoriale si adeguava alle pronunce diquesta Corte nn. 18701 e 19168 del 2023, con adesione alla tesi deiMinisteri, «sia pure introducendo un significativo temperamento».Da un lato, infatti, una volta effettuato il trasferimento conser-vativo, questo si trasformava in una vera e propria entrata per ilComune (con conseguente consolidamento), sicché il minore introitonon poteva essere conteggiato per gli anni successivi, dall'altro,però, non si poteva espungere «dal minor gettito Ici di un certo annoanche quello maturato, in quell'anno, per effetto di autodichiarazionipresentate nell'anno precedente, o negli anni precedenti, e non com-pensate, negli anni precedenti, per la loro modestia sotto-soglia, equindi non consolidate».Il Comune aveva prospettato due ipotesi di calcolo: nella prima(Tabella A) la somma spettante al Comune era di euro 895.328,83,in quanto la verifica del superamento della soglia (0,5% della spesacorrente) si era verificata solo nel 2005; nella seconda (Tabella B) lasomma era di euro 1.004.337,84, reputandosi avvenuto il supera-mento della soglia già nell'anno 2004.Per la Corte di merito la differenza tra le due Tabelle, i cui numerinon erano stati contestati, risiedeva nella circostanza che nella Ta-bella A, scelta dai Ministeri quale opzione interpretativa, al fine delsuperamento della soglia, si teneva conto del minor gettito Ici ma-turato nell'anno considerato, per i fabbricati di categoria D passatiad autodeterminazione provvisoria e di «quelli eventualmente matu-rati (solo) nell'anno precedente, risultati inferiori alla soglia e, dun-que, non già compensati (i.e. non consolidati)».[OSCURATO:PERSONA] B, invece, scelta dal Comune, si consideravano«tutti i minori introiti realizzati negli anni precedenti a quello cor-rente, risultati inferiori alla soglia di legge e, analogamente, noncompensati».4 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026La Corte d'appello prediligeva i risultati della Tabella B.6.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazionei due Ministeri.7.

Ha resistito con controricorso il Comune, depositando anchememoria.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con un unico motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la«violazione e falsa applicazione dell'art. 64 della legge 23 dicembre2000, n. 388 e degli artt. 2 e 3 del decreto del Ministero dell'Interno1° luglio 2002, n. 197, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».In particolare, i ricorrenti deducono l'erroneità della sentenzadella Corte d'appello nella parte in cui, privilegiando l'interpretazionedel Comune, ha ritenuto che si debbano considerare nel calcolo an-nuo, oltre ai minori introiti accertati nell'anno considerato, «anchetutti quelli degli anni precedenti risultati inferiori alla soglia di leggenon compensati».La Corte territoriale ha ritenuto che per i Ministeri il conteggioprospettato avrebbe considerato esclusivamente il minore introitorelativo all'anno precedente, oltre a quello dell'anno di riferimento,purché inferiore alla soglia di legge e non compensato.Per i ricorrenti, invece, la tesi del Comune, esplicitata nella Ta-bella B, porterebbe ad inserire nel computo anche perdite già con-teggiate e consolidate nei contributi dovuti per gli anni precedenti aquelli in considerazione.La chiave di lettura dovrebbe rinvenirsi nelle soglie stabilite dallanormativa primaria e secondaria al fine di consentire il consolida-mento, e quindi l'importo superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5%della spesa corrente prevista per ciascun anno.5 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026Pertanto, una volta individuati i minori introiti ed accertata lacompensazione, con corrispondente aumento dei trasferimenti sta-tali, si va a costituire una vera e propria entrata per i bilanci comunaliche, quindi, non potrebbero essere classificati e considerati minoriintroiti, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 388 del 2000.Di qui la considerazione per cui i minori introiti sarebbero esclu-sivamente quelli derivanti dai nuovi immobili che, nella singola an-nualità, passano da valore contabile a rendita catastale provvisoria,mentre quelli che all'inizio erano minori introiti, e che sono stati og-getto di compensazione con trasferimenti erariali, sono diventati perlegge entrate, distinguendosi dai minori introiti.I ricorrenti ricordano le recenti sentenze di questa Corte, per lequali i trasferimenti erariali sono subordinati alla duplice condizioneche il minore introito sia superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5% dellaspesa corrente prevista per ciascun anno, senza doversi tenere contodel minor gettito Ici derivante da autodichiarazioni presentate daicontribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimentierariali.Pure con la precisazione per cui deve tenersi conto non solo delminore introito Ici scaturente dalle autodeterminazioni provvisoriedell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioniprovvisorie presentate negli anni precedenti, «non compensate contrasferimenti erariali consolidati».Anche la parte esemplificativa della motivazione della sentenzadi questa Corte n. 18178 del 2023 gioverebbe all'interpretazione deiricorrenti.Per i ricorrenti, la somma espunta, su cui effettuare la verificadel superamento dei parametri di legge, sarebbe data «dalla perditacertificata nell'anno detratta la quota della perdita consolidata».6 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026Per i ricorrenti, dunque, non si potrebbero sommare alla perditaaccertata nell'anno le eventuali perdite non consolidate delle annua-lità precedenti.

Tale interpretazione contrasterebbe con la letteradella norma che fa riferimento a «ciascun anno».Se, invece, si operasse in tal modo, sommando le perdite nonconsolidate di annualità differenti, si realizzerebbe l'alterazione delbilanciamento tra l'interesse alla compensazione delle perdite subitedai Comuni e quello di rendere operante tale compensazione solo incorrispondenza della ricorrenza delle particolari condizioni previste.Il bilanciamento andrebbe effettuato all'interno di ciascuna annua-lità.Del resto, la perdita riferita a ciascun anno comprenderebbe ne-cessariamente anche le eventuali perdite non consolidate delle an-nualità precedenti.Se si sommassero alla perdita dell'anno di riferimento anche leperdite non consolidate, riferite ad annualità precedenti, si perver-rebbe all'effetto di computare più volte la stessa perdita, con esitiillogici e paradossali.2.

Il motivo è infondato.2.1.

La questione di diritto dibattuta in causa riguarda il correttometodo per la determinazione degli importi dei contributi statalicompensativi dei minori introiti percepiti dai Comuni per l'impostaIci, conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturentedalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fab-bricati inclusi nella categoria D (opifici, teatri, fabbricati utilizzati perPiù specificamente, si tratta di stabilire se la base di calcolo delminor gettito Ici, di anno in anno, debba tener conto o meno di tuttigli immobili di categoria D per cui la rendita catastale sia stata auto-determinata, dal 2001 in poi, come sostiene il Comune controricor-7 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026rente, o se, invece, debba tenersi conto dei soli immobili oggetto diautodichiarazione nell'anno di riferimento, come sostengono i Mini-steri ricorrenti.Ancora più specificamente – e qui si ravvisa la novità della que-stione trattata, sia pure presa in considerazione in termini astratti,anche dalla pronuncia di questa Corte n. 18178 del 2023 ‒ deveessere valutato se, una volta non compensate le somme (e quindinon consolidate), nelle varie annualità, quando poi per una certa an-nualità si superino entrambe le soglie, la compensazione riguardisolo il dato del minor introito relativo a tale annualità, oppure tutti iminori introiti relativi alle annualità precedenti, non consolidati.3.

Il dubbio riguardava – prima delle pronunce di questa Corte ‒il criterio da seguire per verificare il superamento, ogni anno, dellesoglie fissate dal legislatore per il riconoscimento dei contributi com-pensativi.Per i predetti immobili la base imponibile per il calcolo dell'Ici eraagganciata al valore contabile ex art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, sino a quando, con il decreto ministeriale 19/4/1994,n. 701, intitolato «Regolamento recante norme per l'automazionedelle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle con-servatorie dei registri immobiliari», era stato consentito ai contri-buenti, in attesa dell'attribuzione definitiva della rendita catastale, diprocedere all'autodeterminazione provvisoria della rendita con pro-cedura semplificata.Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 dellalegge 23 ottobre 1992, n. 421), «Per i fabbricati classificabili nelgruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti daimprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i me-desimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è8 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se suc-cessiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penul-timo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: […]».4.

Il decreto ministeriale n. 701 del 1994 ha, invece, stabilitoall'art. 1 che «con provvedimento del direttore generale del diparti-mento del territorio, da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], viene fis-sata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamentodelle unità immobiliari urbane di nuova costruzione […] e le dichia-razioni di variazione dello stato dei beni […] sono redatte conforme-mente ai modelli riportate nell'allegato A […]».L'introduzione di tale facoltà ha generato un minor gettito Ici perle casse dei Comuni, che si è reso necessario compensare con unaumento dei contributi erariali.5.

Anteriormente al regime introdotto dalla legge finanziaria peril 2001, le compensazioni per gli enti locali sono state erogate con ilc.d.

«metodo dello stock».Con l'art. 64 della legge n. 388 del 2000 è stato adottato il di-verso metodo cosiddetto «differenziale».6.

La disposizione chiave in proposito è appunto l'art. 64 dellalegge n. 388 del 2000, che in tema di «Determinazione delle renditecatastali e trasferimenti erariali ai comuni» ha disposto nei primi trecommi:«1.

A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI con-seguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dallaautodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricatidi categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto daldecreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono com-pensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di9 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesacorrente prevista per ciascun anno [...]

3. Con decreto del Ministrodell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità perl'applicazione dei commi 1 e 2».Il decreto del Ministero dell'Interno del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 197 («Rego-lamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguentitrasferimenti erariali ai comuni») emesso in dichiarata attuazionedelle previsioni di cui al citato art. 64 della legge n.388 del 2000,all'art. 2, relativo al «Contributo statale», ha disposto quanto segue:«1.

A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuniche subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodetermi-nazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabilinel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la proce-dura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettitoove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsionedello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente as-sestato».7.

La ratio del contributo statale per cui è causa è evidentementequella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettitoIci per i Comuni derivante dall'introduzione del meccanismo provvi-sorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione,che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta»ex art. 1, comma 3, del D.M. 701 del 1994.La legge ha fissato delle soglie minime per la rilevanza dello sco-stamento, sotto le quali non vi è titolo per i trasferimenti compensa-tivi, che sono state indicate sia in cifra fissa (Lire 3 milioni nella leggedel 2000 e poi Euro 1.549,37 nel decreto del 2002, dopo l'introdu-10 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026zione dell'euro), sia in importo percentuale rispetto alla spesa cor-rente del bilancio di previsione dell'anno di riferimento (0,5%).Tali soglie, pacificamente concorrenti, sono valide per tutti i Co-muni italiani, di ogni dimensione.Il minor gettito inferiore a questi parametri non rileva ai fini dellacompensazione erariale: in sostanza, per volumi di minor gettito in-feriori ai parametri opera una sorta di franchigia.8.

Il problema che si pone, a questo punto, è quello del calcolodella predetta franchigia.

Si può, a tal fine, tenere conto anche deiminori gettiti già accertati negli anni precedenti (tesi a), oppure con-siderare solo gli importi di minor gettito scaturenti dalle autodichia-razioni presentate nell'ultimo anno (tesi b, fatta propria dai Mini-steri).9.

La Corte (Cass., sez. 1, 28/5/2024, n. 14824; Cass., sez. 1,3/7/2023, n. 18701) ha ritenuto che dovesse essere accolta l'inter-pretazione sostenuta dai Ministeri ricorrenti.E' stato pertanto affermato che, in tema di Ici, i minori introiticonseguiti dai Comuni per effetto dell'autodeterminazione provviso-ria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compen-sati dai trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64 dellaL. n. 388 del 2000 e dal D.M. n. 197 del 2002, a condizione che ilminor introito sia superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5 percentodella spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento di talisoglie va valutato senza considerare il minor gettito Ici derivante daautodichiarazioni presentate negli anni precedenti e compensate contrasferimenti erariali consolidati, ma tenendo conto anche di quelloderivato da autodeterminazioni di anni precedenti non compensatecon tali trasferimenti (Sez. 1, Sentenza n. 18701 del 3.7.2023, Rv.668426 – 01, ma anche Sez.1, n. 18705 e 18718 del 3.7.2023; n.19168 e 19895 del 6.7.2023; n. 32819 del 9.11.20123; n. 3417111 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026del 6.12.2023; n. 34305 del 7.12.2023; n. 34225 e 34398 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 4122, 41116 e 4107 del 14.2.2024).9.1.

Non può essere conteggiata nel minor gettito Ici di un announa perdita che tale non può più essere considerata, proprio perchéè ormai compensata stabilmente (salvo gli effetti dell'attribuzionedelle rendite definitive) dal trasferimento compensativo.10.

Va escluso dalla base di calcolo per la valutazione del supe-ramento delle soglie il minor gettito Ici derivante da autodichiarazionidei contribuenti relative a fabbricati formulate negli anni precedenti,quando questo sia stato oggetto di trasferimenti compensativi e siaperciò consolidato nei trasferimenti erariali a favore di quel Comune(salvi gli effetti previsti per l'attribuzione delle rendite definitive).È quindi possibile che, per effetto del consolidamento dei trasfe-rimenti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori get-titi Ici maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fab-bricati presentate in un certo anno, a causa del mancato supera-mento dell'una o dell'altra delle soglie di cui all'art. 64, comma 1,della legge n. 388/2000 nell'anno di riferimento.11.

La Corte ha ritenuto che quelle stesse norme si debbano in-terpretare nel modo propugnato dalle Amministrazioni statali, macon alcune precisazioni, che possono comportare conseguenze a ca-scata circa la determinazione del debito, che potrebbe perciò collo-carsi in una posizione intermedia tra gli assunti contrapposti.12.

Non si deve infatti perder di vista che la ragione determinanteche giustifica l'accoglimento della tesi erariale è il consolidamentodella compensazione, che elide economicamente il minor introito,proprio perché lo stesso viene ad essere compensato stabilmentedall'attribuzione finanziaria.Non vi è tuttavia alcun elemento testuale, né nella legge, né nelregolamento, che permetta di espungere dal minor gettito Ici di un12 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026certo anno anche quello maturato, in quell'anno, per effetto di auto-dichiarazioni presentate nell'anno precedente, o negli anni prece-denti, e non compensate, negli anni precedenti, per la loro modestiasotto-soglia, e quindi non consolidate.L'art. 2, comma 4, secondo periodo, del D.M. 197 del 2002 con-ferma la correttezza di tale conclusione laddove afferma che «al finedi ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interes-sati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è veri-ficata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tra-mite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, se-condo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui atte-stano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivantedai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della auto-determinazione provvisoria delle rendite catastali secondo la proce-dura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,n. 701».Tale disposizione si riferisce all'importo «complessivo» del mi-nore gettito e non contiene alcun riferimento all'anno in cui per laprima volta è stata presentata dai contribuenti l'autodeterminazionedella rendita catastale.Se dall'importo complessivo si può detrarre quanto è già stabil-mente compensato, perché «consolidato», ut supra, non ci si puòspingere oltre sulla strada di una interpretazione riduttiva a frontedel dato letterale non solo della legge ma anche del regolamento.13.

Pertanto, la Tabella A propugnata dai ricorrenti non corri-sponde al principio di diritto più volte pronunciato da questa Corte.Per i ricorrenti, infatti, dovrebbe muoversi dalla individuazionedella «somma espunta» per ogni anno, che è data dalla perdita cer-tificata nell'anno di riferimento detratta la quota della perdita ride-13 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026terminata (ossia consolidata) nel medesimo periodo, senza poterconsiderare tutte le somme non compensate negli anni precedenti.Così ragionando, però, il nuovo consolidamento si verificherebbein un periodo temporale più lontano, non potendo essere consideratele perdite non consolidate per tutti gli anni precedenti.Infatti, per l'anno 2002 la minore entrata registrata è di euro149.184,19, che risulta superiore sia all'importo di euro 1.549,37 siaallo 0,5% della spesa corrente che, per tale annualità, era di euro112.682,69, spettando al Comune il contributo di euro 149.184,19,con nessuna somma espunta, in quanto per intero consolidata.Non vi erano, dunque, perdite (minori introiti) non consolidate.Tuttavia, negli anni successivi, dal 2003 al 2004, dalla [OSCURATO:PERSONA] il mancato superamento per ogni anno della soglia dello 0,5%della spesa corrente, con la conseguenza che non si può procedereal consolidamento.In particolare, per l'anno 2003 la somma espunta (euro101.046,20) non era superiore allo 0,5% della spesa corrente (euro119.007,28).Per l'anno 2004, la somma espunta (euro 115.630,38) non erasuperiore allo 0,5% della spesa corrente (euro 12.785,05).[OSCURATO:PERSONA] A, poi, per l'anno 2005, la somma espunta (euro153.163,07) era superiore allo 0,5% della spesa corrente (euro124.775,05).Solo nel 2005 la somma espunta era superiore dunque allo 0,5%della spesa corrente.Pertanto, in tal caso si verificava il consolidamento della sommadi euro 153.163,07.Ciò perché, ad avviso dei ricorrenti, «la perdita riferita a ciascunanno comprende necessariamente anche le eventuali perdite nonconsolidate delle annualità precedenti»), sicché «se […] si sommas-14 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026sero alle perdite dell'anno di riferimento anche le perdite non conso-lidate riferite ad annualità precedenti, si perverrebbe all'effetto dicomputare più volte la stessa perdita, con esiti evidentemente illogicie paradossali».13.1.

Va preferita, però, l'altra soluzione delineata dalla TabellaB, anche perché – come correttamente ritenuto da quest'ultima ‒non v'è dimostrazione che la perdita di ciascun anno comprende-rebbe in automatico le perdite non consolidate degli anni precedenti.Per ogni anno, al fine di valutare il superamento della soglia dello0,5% devono essere considerate tutte le somme espunte, in rela-zione agli anni pregressi in cui non si è proceduto a consolidamento.Va tenuto conto, allora, di anno in anno, ai fini della valutazionedel superamento della soglia dello 0,5%, non della perdita espuntanell'anno, ma del complesso delle perdite espunte in ciascun anno,non consolidate.In realtà, la differenza si ravvisa nell'anno 2004, in cui vi è ilsuperamento della soglia dello 0,5% della spesa corrente, dovendoessere presa in considerazione non il solo importo della sommaespunta (differenza tra perdita dell'anno 2004 e contributo spettanteper l'anno precedente) per tale annualità (euro 115.630,38), senzaquindi alcun consolidamento, ma la somma degli importi relativi aglianni dopo il primo consolidamento (quindi anche il 2003), conside-rando le due somme espunte per tali annualità, rispettivamente:euro 101.046,20 e euro 115.630,38; per un totale di euro216.676,58, che è superiore allo 0,5% della spesa corrente per il2004 (euro 122.785,01).14.

Tale soluzione risulta conforme agli esempi tracciati da que-sta Corte nelle precedenti pronunce (Cass. n. 18701 del 2023).Se il Comune «X» nell'anno 2001, per effetto dell'autodetermi-nazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili15 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, ha subito una per-dita di gettito superiore a euro 1.549,37 ed allo 0,5% della spesacorrente risultante dal bilancio di previsione di quell'anno, definitiva-mente assestato, avrà diritto al trasferimento compensativo e questosi stabilizzerà per il consolidamento nei trasferimenti degli anni suc-cessivi, salvo il meccanismo di riduzione per il caso di attribuzionedelle rendite definitive dal comma 2 dell'art. 64.Se nell'anno successivo 2002 quello stesso Comune «X», per ef-fetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali deifabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contri-buenti, una volta detratta la perdita di gettito corrispondente al tra-sferimento consolidato, ha subito una perdita di gettito inferiore aeuro 1.549,37 ed allo 0,5% della spesa corrente, continuerà certa-mente a incassare il trasferimento compensativo maturato per il2001, ma non otterrà nulla per il 2002, visto che il minor gettito, alnetto di quello compensato dal trasferimento per il 2001, è sottosoglia.Questa è proprio l'ipotesi verificatasi nella specie, sia pure conriferimento al mancato superamento della sola soglia dello 0,5%della spesa corrente.Ipotizziamo, poi, che nell'anno successivo 2003 il Comune «X»abbia subito – sempre al netto delle perdite corrispondenti ai trasfe-rimenti consolidati ‒ una perdita di gettito superiore a euro 1.549,37ed allo 0,5% della spesa corrente, e che tale perdita di gettito siacomposta, in parte, da un minor introito Ici provocato dall'autode-terminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati ese-guita dai contribuenti nel 2003 e, in altra parte, da un minor introitoIci provocato dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite cata-stali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2002 (per cui comun-que i contribuenti pagano l'imposta anche per il 2003).16 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026Se le citate componenti di per sé isolatamente considerate sonoinferiori alle soglie di legge, ma le superano considerate unitaria-mente, in tal caso nel 2003 maturerà a favore del Comune il trasfe-rimento compensativo, che si consoliderà per gli anni successivi edovrà di conseguenza essere espunto dal minor introito negli annisuccessivi al 2003.Ciò nella specie è accaduto nell'anno 2004, sommandosi lesomme espunte negli anni 2003 e 2004 che, nel loro insieme, hannosuperato la spesa corrente, con conseguente consolidamento dellasomma.15.

Per i motivi esposti il ricorso deve essere respinto.16.

Stante la novità dell'oggetto della controversia le spese delgiudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 11 settembre 2026.Il PresidenteGuido Mercolino17 RG n. 3800/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ettivi Ministri pro tempore, rappresentati e dif esi dall'AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n.12, sono domiciliati.22877287/2019- ricorrenti -contro R.G.N. 11368/2017Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso come da procura speciale in calce al con-troricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede di voler ricevere le co-municazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2086/2024, deposi-tata in data 12/7/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/9/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026RILEVATO CHE:1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio dinanzi alTribunale di Milano i Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'in-terno, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro1.291.264,19, ai sensi dell'art. 64, comma 1, della legge n. 388 del2000, con riferimento agli anni 2002-2009.Il Comune lamentava che con d.lgs. n. 504 del 1992 era stataistituita l'imposta comunale sugli immobili (Ici), stabilendo che pergli immobili di categoria D (opifici, fabbricati industriali), se strumen-tali all'esercizio dell'impresa, la base imponibile per il calcolo dell'im-posta sarebbe dipesa dal valore contabile fino al momento in cui gliimmobili fossero rimasti privi di rendita catastale.Successivamente, con decreto ministeriale n. 701 del 1994 erastato consentito ai proprietari di tali immobili di autodeterminare larendita catastale provvisoria, con l'effetto che, essendo il valore con-tabile di regola più elevato di quello desumibile della rendita cata-stale, per tali immobili si sarebbe ridotta la base imponibile e, dun-que, anche l'entrata comunale.Proprio al fine di bilanciare le difficoltà finanziarie derivanti datale meccanismo, la legge n. 448 del 1998 aveva previsto l'assegna-zione ai Comuni che avessero introitato minori somme di un trasfe-rimento di denaro commisurato a determinati parametri, successiva-mente modificati e disciplinati con l'art. 64 della legge n. 388 del2000 e con il decreto ministeriale n. 197 del 2002.In particolare, l'art. 64 della legge n. 388 del 2000 stabiliva chedal 2001 in poi i minori introiti relativi all'Ici riscossi dai Comuni pereffetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione prov-visoria delle rendite catastali sarebbero stati compensati con aggiun-tivi trasferimenti dello Stato, a condizione però che il minor gettito2 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026fosse superiore a due parametri, uno fisso (pari ad euro 1.549,37)ed uno variabile (pari allo 0,50% della spesa corrente).Il decreto ministeriale n. 197 del 2002 aveva introdotto il rego-lamento attuativo, con l'indicazione dei criteri applicativi per l'attua-zione della compensazione, stabilendo un sistema di certificazioneannuo.Per l'art. 64 della legge n. 388 del 2000, il minor gettito derivantedalla riscossione dell'imposta doveva essere calcolato in misura parialla differenza tra quanto effettivamente incassato dal Comune inuno specifico anno e quanto sarebbe stato incassato nel medesimoperiodo se gli immobili con rendita basata sull'autodeterminazionefossero invece stati tassati al valore contabile.Ad avviso del Comune, la perdita del gettito annuale derivava datutte le autodeterminazioni relative anche agli anni precedenti.Per tale ragione il Comune aveva presentato l'istanza di rimborsoIci per il periodo dal 2001 al 2009.2. Si costituivano in giudizio i due Ministeri convenuti, chiedendoil rigetto della domanda.3. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 7365 del 26/9/2022 ac-coglieva la domanda del Comune e dichiarava che il debito del Mini-stero dell'Interno e del Ministero dell'economia e delle finanze neiconfronti del Comune era, quanto agli anni dal 2002 al 2009 (spet-tanze 2003-2010), di euro 1.291.264,19, come da dichiarazioni pre-sentate dal Comune nelle forme di cui al D.M. interni n. 197/2002,in relazione al complesso degli immobili di categoria D, passati adautodeterminazione della rendita catastale.4. Avverso tale sentenza proponevano appello i due Ministeri eresisteva il Comune appellato.5. La Corte d'appello, con sentenza n. 2086/2024, depositata il12/7/2024, riteneva parzialmente fondato il gravame.3 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026In particolare, la Corte territoriale si adeguava alle pronunce diquesta Corte nn. 18701 e 19168 del 2023, con adesione alla tesi deiMinisteri, «sia pure introducendo un significativo temperamento».Da un lato, infatti, una volta effettuato il trasferimento conser-vativo, questo si trasformava in una vera e propria entrata per ilComune (con conseguente consolidamento), sicché il minore introitonon poteva essere conteggiato per gli anni successivi, dall'altro,però, non si poteva espungere «dal minor gettito Ici di un certo annoanche quello maturato, in quell'anno, per effetto di autodichiarazionipresentate nell'anno precedente, o negli anni precedenti, e non com-pensate, negli anni precedenti, per la loro modestia sotto-soglia, equindi non consolidate».Il Comune aveva prospettato due ipotesi di calcolo: nella prima(Tabella A) la somma spettante al Comune era di euro 895.328,83,in quanto la verifica del superamento della soglia (0,5% della spesacorrente) si era verificata solo nel 2005; nella seconda (Tabella B) lasomma era di euro 1.004.337,84, reputandosi avvenuto il supera-mento della soglia già nell'anno 2004.Per la Corte di merito la differenza tra le due Tabelle, i cui numerinon erano stati contestati, risiedeva nella circostanza che nella Ta-bella A, scelta dai Ministeri quale opzione interpretativa, al fine delsuperamento della soglia, si teneva conto del minor gettito Ici ma-turato nell'anno considerato, per i fabbricati di categoria D passatiad autodeterminazione provvisoria e di «quelli eventualmente matu-rati (solo) nell'anno precedente, risultati inferiori alla soglia e, dun-que, non già compensati (i.e. non consolidati)».[OSCURATO:PERSONA] B, invece, scelta dal Comune, si consideravano«tutti i minori introiti realizzati negli anni precedenti a quello cor-rente, risultati inferiori alla soglia di legge e, analogamente, noncompensati».4 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026La Corte d'appello prediligeva i risultati della Tabella B.6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazionei due Ministeri.7. Ha resistito con controricorso il Comune, depositando anchememoria.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con un unico motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la«violazione e falsa applicazione dell'art. 64 della legge 23 dicembre2000, n. 388 e degli artt. 2 e 3 del decreto del Ministero dell'Interno1° luglio 2002, n. 197, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».In particolare, i ricorrenti deducono l'erroneità della sentenzadella Corte d'appello nella parte in cui, privilegiando l'interpretazionedel Comune, ha ritenuto che si debbano considerare nel calcolo an-nuo, oltre ai minori introiti accertati nell'anno considerato, «anchetutti quelli degli anni precedenti risultati inferiori alla soglia di leggenon compensati».La Corte territoriale ha ritenuto che per i Ministeri il conteggioprospettato avrebbe considerato esclusivamente il minore introitorelativo all'anno precedente, oltre a quello dell'anno di riferimento,purché inferiore alla soglia di legge e non compensato.Per i ricorrenti, invece, la tesi del Comune, esplicitata nella Ta-bella B, porterebbe ad inserire nel computo anche perdite già con-teggiate e consolidate nei contributi dovuti per gli anni precedenti aquelli in considerazione.La chiave di lettura dovrebbe rinvenirsi nelle soglie stabilite dallanormativa primaria e secondaria al fine di consentire il consolida-mento, e quindi l'importo superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5%della spesa corrente prevista per ciascun anno.5 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026Pertanto, una volta individuati i minori introiti ed accertata lacompensazione, con corrispondente aumento dei trasferimenti sta-tali, si va a costituire una vera e propria entrata per i bilanci comunaliche, quindi, non potrebbero essere classificati e considerati minoriintroiti, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 388 del 2000.Di qui la considerazione per cui i minori introiti sarebbero esclu-sivamente quelli derivanti dai nuovi immobili che, nella singola an-nualità, passano da valore contabile a rendita catastale provvisoria,mentre quelli che all'inizio erano minori introiti, e che sono stati og-getto di compensazione con trasferimenti erariali, sono diventati perlegge entrate, distinguendosi dai minori introiti.I ricorrenti ricordano le recenti sentenze di questa Corte, per lequali i trasferimenti erariali sono subordinati alla duplice condizioneche il minore introito sia superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5% dellaspesa corrente prevista per ciascun anno, senza doversi tenere contodel minor gettito Ici derivante da autodichiarazioni presentate daicontribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimentierariali.Pure con la precisazione per cui deve tenersi conto non solo delminore introito Ici scaturente dalle autodeterminazioni provvisoriedell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioniprovvisorie presentate negli anni precedenti, «non compensate contrasferimenti erariali consolidati».Anche la parte esemplificativa della motivazione della sentenzadi questa Corte n. 18178 del 2023 gioverebbe all'interpretazione deiricorrenti.Per i ricorrenti, la somma espunta, su cui effettuare la verificadel superamento dei parametri di legge, sarebbe data «dalla perditacertificata nell'anno detratta la quota della perdita consolidata».6 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026Per i ricorrenti, dunque, non si potrebbero sommare alla perditaaccertata nell'anno le eventuali perdite non consolidate delle annua-lità precedenti. Tale interpretazione contrasterebbe con la letteradella norma che fa riferimento a «ciascun anno».Se, invece, si operasse in tal modo, sommando le perdite nonconsolidate di annualità differenti, si realizzerebbe l'alterazione delbilanciamento tra l'interesse alla compensazione delle perdite subitedai Comuni e quello di rendere operante tale compensazione solo incorrispondenza della ricorrenza delle particolari condizioni previste.Il bilanciamento andrebbe effettuato all'interno di ciascuna annua-lità.Del resto, la perdita riferita a ciascun anno comprenderebbe ne-cessariamente anche le eventuali perdite non consolidate delle an-nualità precedenti.Se si sommassero alla perdita dell'anno di riferimento anche leperdite non consolidate, riferite ad annualità precedenti, si perver-rebbe all'effetto di computare più volte la stessa perdita, con esitiillogici e paradossali.2. Il motivo è infondato.2.1. La questione di diritto dibattuta in causa riguarda il correttometodo per la determinazione degli importi dei contributi statalicompensativi dei minori introiti percepiti dai Comuni per l'impostaIci, conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturentedalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fab-bricati inclusi nella categoria D (opifici, teatri, fabbricati utilizzati perPiù specificamente, si tratta di stabilire se la base di calcolo delminor gettito Ici, di anno in anno, debba tener conto o meno di tuttigli immobili di categoria D per cui la rendita catastale sia stata auto-determinata, dal 2001 in poi, come sostiene il Comune controricor-7 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026rente, o se, invece, debba tenersi conto dei soli immobili oggetto diautodichiarazione nell'anno di riferimento, come sostengono i Mini-steri ricorrenti.Ancora più specificamente – e qui si ravvisa la novità della que-stione trattata, sia pure presa in considerazione in termini astratti,anche dalla pronuncia di questa Corte n. 18178 del 2023 ‒ deveessere valutato se, una volta non compensate le somme (e quindinon consolidate), nelle varie annualità, quando poi per una certa an-nualità si superino entrambe le soglie, la compensazione riguardisolo il dato del minor introito relativo a tale annualità, oppure tutti iminori introiti relativi alle annualità precedenti, non consolidati.3. Il dubbio riguardava – prima delle pronunce di questa Corte ‒il criterio da seguire per verificare il superamento, ogni anno, dellesoglie fissate dal legislatore per il riconoscimento dei contributi com-pensativi.Per i predetti immobili la base imponibile per il calcolo dell'Ici eraagganciata al valore contabile ex art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, sino a quando, con il decreto ministeriale 19/4/1994,n. 701, intitolato «Regolamento recante norme per l'automazionedelle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle con-servatorie dei registri immobiliari», era stato consentito ai contri-buenti, in attesa dell'attribuzione definitiva della rendita catastale, diprocedere all'autodeterminazione provvisoria della rendita con pro-cedura semplificata.Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 dellalegge 23 ottobre 1992, n. 421), «Per i fabbricati classificabili nelgruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti daimprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i me-desimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è8 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se suc-cessiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penul-timo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: […]».4. Il decreto ministeriale n. 701 del 1994 ha, invece, stabilitoall'art. 1 che «con provvedimento del direttore generale del diparti-mento del territorio, da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], viene fis-sata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamentodelle unità immobiliari urbane di nuova costruzione […] e le dichia-razioni di variazione dello stato dei beni […] sono redatte conforme-mente ai modelli riportate nell'allegato A […]».L'introduzione di tale facoltà ha generato un minor gettito Ici perle casse dei Comuni, che si è reso necessario compensare con unaumento dei contributi erariali.5. Anteriormente al regime introdotto dalla legge finanziaria peril 2001, le compensazioni per gli enti locali sono state erogate con ilc.d. «metodo dello stock».Con l'art. 64 della legge n. 388 del 2000 è stato adottato il di-verso metodo cosiddetto «differenziale».6. La disposizione chiave in proposito è appunto l'art. 64 dellalegge n. 388 del 2000, che in tema di «Determinazione delle renditecatastali e trasferimenti erariali ai comuni» ha disposto nei primi trecommi:«1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI con-seguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dallaautodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricatidi categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto daldecreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono com-pensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di9 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesacorrente prevista per ciascun anno [...] 3. Con decreto del Ministrodell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità perl'applicazione dei commi 1 e 2».Il decreto del Ministero dell'Interno del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 197 («Rego-lamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguentitrasferimenti erariali ai comuni») emesso in dichiarata attuazionedelle previsioni di cui al citato art. 64 della legge n.388 del 2000,all'art. 2, relativo al «Contributo statale», ha disposto quanto segue:«1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuniche subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodetermi-nazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabilinel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la proce-dura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettitoove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsionedello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente as-sestato».7. La ratio del contributo statale per cui è causa è evidentementequella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettitoIci per i Comuni derivante dall'introduzione del meccanismo provvi-sorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione,che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta»ex art. 1, comma 3, del D.M. 701 del 1994.La legge ha fissato delle soglie minime per la rilevanza dello sco-stamento, sotto le quali non vi è titolo per i trasferimenti compensa-tivi, che sono state indicate sia in cifra fissa (Lire 3 milioni nella leggedel 2000 e poi Euro 1.549,37 nel decreto del 2002, dopo l'introdu-10 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026zione dell'euro), sia in importo percentuale rispetto alla spesa cor-rente del bilancio di previsione dell'anno di riferimento (0,5%).Tali soglie, pacificamente concorrenti, sono valide per tutti i Co-muni italiani, di ogni dimensione.Il minor gettito inferiore a questi parametri non rileva ai fini dellacompensazione erariale: in sostanza, per volumi di minor gettito in-feriori ai parametri opera una sorta di franchigia.8. Il problema che si pone, a questo punto, è quello del calcolodella predetta franchigia. Si può, a tal fine, tenere conto anche deiminori gettiti già accertati negli anni precedenti (tesi a), oppure con-siderare solo gli importi di minor gettito scaturenti dalle autodichia-razioni presentate nell'ultimo anno (tesi b, fatta propria dai Mini-steri).9. La Corte (Cass., sez. 1, 28/5/2024, n. 14824; Cass., sez. 1,3/7/2023, n. 18701) ha ritenuto che dovesse essere accolta l'inter-pretazione sostenuta dai Ministeri ricorrenti.E' stato pertanto affermato che, in tema di Ici, i minori introiticonseguiti dai Comuni per effetto dell'autodeterminazione provviso-ria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compen-sati dai trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64 dellaL. n. 388 del 2000 e dal D.M. n. 197 del 2002, a condizione che ilminor introito sia superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5 percentodella spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento di talisoglie va valutato senza considerare il minor gettito Ici derivante daautodichiarazioni presentate negli anni precedenti e compensate contrasferimenti erariali consolidati, ma tenendo conto anche di quelloderivato da autodeterminazioni di anni precedenti non compensatecon tali trasferimenti (Sez. 1, Sentenza n. 18701 del 3.7.2023, Rv.668426 – 01, ma anche Sez.1, n. 18705 e 18718 del 3.7.2023; n.19168 e 19895 del 6.7.2023; n. 32819 del 9.11.20123; n. 3417111 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026del 6.12.2023; n. 34305 del 7.12.2023; n. 34225 e 34398 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 4122, 41116 e 4107 del 14.2.2024).9.1. Non può essere conteggiata nel minor gettito Ici di un announa perdita che tale non può più essere considerata, proprio perchéè ormai compensata stabilmente (salvo gli effetti dell'attribuzionedelle rendite definitive) dal trasferimento compensativo.10. Va escluso dalla base di calcolo per la valutazione del supe-ramento delle soglie il minor gettito Ici derivante da autodichiarazionidei contribuenti relative a fabbricati formulate negli anni precedenti,quando questo sia stato oggetto di trasferimenti compensativi e siaperciò consolidato nei trasferimenti erariali a favore di quel Comune(salvi gli effetti previsti per l'attribuzione delle rendite definitive).È quindi possibile che, per effetto del consolidamento dei trasfe-rimenti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori get-titi Ici maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fab-bricati presentate in un certo anno, a causa del mancato supera-mento dell'una o dell'altra delle soglie di cui all'art. 64, comma 1,della legge n. 388/2000 nell'anno di riferimento.11. La Corte ha ritenuto che quelle stesse norme si debbano in-terpretare nel modo propugnato dalle Amministrazioni statali, macon alcune precisazioni, che possono comportare conseguenze a ca-scata circa la determinazione del debito, che potrebbe perciò collo-carsi in una posizione intermedia tra gli assunti contrapposti.12. Non si deve infatti perder di vista che la ragione determinanteche giustifica l'accoglimento della tesi erariale è il consolidamentodella compensazione, che elide economicamente il minor introito,proprio perché lo stesso viene ad essere compensato stabilmentedall'attribuzione finanziaria.Non vi è tuttavia alcun elemento testuale, né nella legge, né nelregolamento, che permetta di espungere dal minor gettito Ici di un12 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026certo anno anche quello maturato, in quell'anno, per effetto di auto-dichiarazioni presentate nell'anno precedente, o negli anni prece-denti, e non compensate, negli anni precedenti, per la loro modestiasotto-soglia, e quindi non consolidate.L'art. 2, comma 4, secondo periodo, del D.M. 197 del 2002 con-ferma la correttezza di tale conclusione laddove afferma che «al finedi ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interes-sati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è veri-ficata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tra-mite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, se-condo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui atte-stano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivantedai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della auto-determinazione provvisoria delle rendite catastali secondo la proce-dura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,n. 701».Tale disposizione si riferisce all'importo «complessivo» del mi-nore gettito e non contiene alcun riferimento all'anno in cui per laprima volta è stata presentata dai contribuenti l'autodeterminazionedella rendita catastale.Se dall'importo complessivo si può detrarre quanto è già stabil-mente compensato, perché «consolidato», ut supra, non ci si puòspingere oltre sulla strada di una interpretazione riduttiva a frontedel dato letterale non solo della legge ma anche del regolamento.13. Pertanto, la Tabella A propugnata dai ricorrenti non corri-sponde al principio di diritto più volte pronunciato da questa Corte.Per i ricorrenti, infatti, dovrebbe muoversi dalla individuazionedella «somma espunta» per ogni anno, che è data dalla perdita cer-tificata nell'anno di riferimento detratta la quota della perdita ride-13 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026terminata (ossia consolidata) nel medesimo periodo, senza poterconsiderare tutte le somme non compensate negli anni precedenti.Così ragionando, però, il nuovo consolidamento si verificherebbein un periodo temporale più lontano, non potendo essere consideratele perdite non consolidate per tutti gli anni precedenti.Infatti, per l'anno 2002 la minore entrata registrata è di euro149.184,19, che risulta superiore sia all'importo di euro 1.549,37 siaallo 0,5% della spesa corrente che, per tale annualità, era di euro112.682,69, spettando al Comune il contributo di euro 149.184,19,con nessuna somma espunta, in quanto per intero consolidata.Non vi erano, dunque, perdite (minori introiti) non consolidate.Tuttavia, negli anni successivi, dal 2003 al 2004, dalla [OSCURATO:PERSONA] il mancato superamento per ogni anno della soglia dello 0,5%della spesa corrente, con la conseguenza che non si può procedereal consolidamento.In particolare, per l'anno 2003 la somma espunta (euro101.046,20) non era superiore allo 0,5% della spesa corrente (euro119.007,28).Per l'anno 2004, la somma espunta (euro 115.630,38) non erasuperiore allo 0,5% della spesa corrente (euro 12.785,05).[OSCURATO:PERSONA] A, poi, per l'anno 2005, la somma espunta (euro153.163,07) era superiore allo 0,5% della spesa corrente (euro124.775,05).Solo nel 2005 la somma espunta era superiore dunque allo 0,5%della spesa corrente.Pertanto, in tal caso si verificava il consolidamento della sommadi euro 153.163,07.Ciò perché, ad avviso dei ricorrenti, «la perdita riferita a ciascunanno comprende necessariamente anche le eventuali perdite nonconsolidate delle annualità precedenti»), sicché «se […] si sommas-14 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026sero alle perdite dell'anno di riferimento anche le perdite non conso-lidate riferite ad annualità precedenti, si perverrebbe all'effetto dicomputare più volte la stessa perdita, con esiti evidentemente illogicie paradossali».13.1. Va preferita, però, l'altra soluzione delineata dalla TabellaB, anche perché – come correttamente ritenuto da quest'ultima ‒non v'è dimostrazione che la perdita di ciascun anno comprende-rebbe in automatico le perdite non consolidate degli anni precedenti.Per ogni anno, al fine di valutare il superamento della soglia dello0,5% devono essere considerate tutte le somme espunte, in rela-zione agli anni pregressi in cui non si è proceduto a consolidamento.Va tenuto conto, allora, di anno in anno, ai fini della valutazionedel superamento della soglia dello 0,5%, non della perdita espuntanell'anno, ma del complesso delle perdite espunte in ciascun anno,non consolidate.In realtà, la differenza si ravvisa nell'anno 2004, in cui vi è ilsuperamento della soglia dello 0,5% della spesa corrente, dovendoessere presa in considerazione non il solo importo della sommaespunta (differenza tra perdita dell'anno 2004 e contributo spettanteper l'anno precedente) per tale annualità (euro 115.630,38), senzaquindi alcun consolidamento, ma la somma degli importi relativi aglianni dopo il primo consolidamento (quindi anche il 2003), conside-rando le due somme espunte per tali annualità, rispettivamente:euro 101.046,20 e euro 115.630,38; per un totale di euro216.676,58, che è superiore allo 0,5% della spesa corrente per il2004 (euro 122.785,01).14. Tale soluzione risulta conforme agli esempi tracciati da que-sta Corte nelle precedenti pronunce (Cass. n. 18701 del 2023).Se il Comune «X» nell'anno 2001, per effetto dell'autodetermi-nazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili15 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, ha subito una per-dita di gettito superiore a euro 1.549,37 ed allo 0,5% della spesacorrente risultante dal bilancio di previsione di quell'anno, definitiva-mente assestato, avrà diritto al trasferimento compensativo e questosi stabilizzerà per il consolidamento nei trasferimenti degli anni suc-cessivi, salvo il meccanismo di riduzione per il caso di attribuzionedelle rendite definitive dal comma 2 dell'art. 64.Se nell'anno successivo 2002 quello stesso Comune «X», per ef-fetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali deifabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contri-buenti, una volta detratta la perdita di gettito corrispondente al tra-sferimento consolidato, ha subito una perdita di gettito inferiore aeuro 1.549,37 ed allo 0,5% della spesa corrente, continuerà certa-mente a incassare il trasferimento compensativo maturato per il2001, ma non otterrà nulla per il 2002, visto che il minor gettito, alnetto di quello compensato dal trasferimento per il 2001, è sottosoglia.Questa è proprio l'ipotesi verificatasi nella specie, sia pure conriferimento al mancato superamento della sola soglia dello 0,5%della spesa corrente.Ipotizziamo, poi, che nell'anno successivo 2003 il Comune «X»abbia subito – sempre al netto delle perdite corrispondenti ai trasfe-rimenti consolidati ‒ una perdita di gettito superiore a euro 1.549,37ed allo 0,5% della spesa corrente, e che tale perdita di gettito siacomposta, in parte, da un minor introito Ici provocato dall'autode-terminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati ese-guita dai contribuenti nel 2003 e, in altra parte, da un minor introitoIci provocato dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite cata-stali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2002 (per cui comun-que i contribuenti pagano l'imposta anche per il 2003).16 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3800/2025Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25580/2026Data pubblicazione 20/09/2026Se le citate componenti di per sé isolatamente considerate sonoinferiori alle soglie di legge, ma le superano considerate unitaria-mente, in tal caso nel 2003 maturerà a favore del Comune il trasfe-rimento compensativo, che si consoliderà per gli anni successivi edovrà di conseguenza essere espunto dal minor introito negli annisuccessivi al 2003.Ciò nella specie è accaduto nell'anno 2004, sommandosi lesomme espunte negli anni 2003 e 2004 che, nel loro insieme, hannosuperato la spesa corrente, con conseguente consolidamento dellasomma.15. Per i motivi esposti il ricorso deve essere respinto.16. Stante la novità dell'oggetto della controversia le spese delgiudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 11 settembre 2026.Il PresidenteGuido Mercolino17 RG n. 3800/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 25580/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris