CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 1987
Cassazione n. 17606/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1987 avverso la sentenza del 07/11/2025 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 comma 1 n. 4 cod. pen. ed agli artt. 110, 81 comma 2 e 493 ter cod. pen. ed a sostegno del ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione perché assume che "la pena applicata risulta determinata in modo non verificabile, con conseguente illegalità della stessa, e sorretta da motivazione meramente apparente" All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza: per ormai consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013,cLzr 2Qh, raAzee9n motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie, atteso che la pena base di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa, concordata tra le parti per il più grave reato di cui all'art. 493 ter cod. pen. non fuoriesce dal perimetro edittale (reclusione da uno a cinque anni e da 310,00 a 1.550,00 euro) così come è contenuto nei limiti di cui all'art. 81 cod. pen. l'aumento per la continuazione ad anni due e mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa, disposto prima di procedere alla riduzione del rito. 3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichi P.Q.MCosì deliberato in camera di consiglio, il 22 gennaio 2026Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] periali Andre ell rino [OSCURATO:PERSONA]‘[OSCURATO:PERSONA] 1 5 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] ruNzioN Cla 3