CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 09107/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27377/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avente per oggetto l’istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 23889/2024 pubblicata in data 05/09/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Con ordinanza n. 23889/2024, pubblicata in data 05/09/2024, questa Corte ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, n. 248/2022, pubblicata in data 07/04/2022, cassando la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, ha annulla to l’avviso di intimazione n. 08320199001484405. Ha, poi, condanna to la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, mentre ha disposto la compensazione delle spese dei gradi di merito. 2. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con istanza depositata in data 11/09/2024, ha chiesto di «correggere, con cortese sollecitudine, l’errore materiale innanzi rilevato, condannando la controparte alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, già liquidate in dispositivo, e conseguenti oneri di legge, direttamente in favore dello scrivente avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarato antistatario, ordinando a tal fine gli adempimenti ritenuti opportuni.» … Considerato che: 1. L’istanza di correzione di errore materiale deve essere accolta, considerato che nel ricorso in cassazione la parte ricorrente ha chiesto la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario. 2. Questa Corte ha precisato, anche recentemente, che i n caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta didistrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento dicorrezione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari espese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione(Cass., 26/02/2024, n. 5082). 3. Di conseguenza, nel dispositivo dell’ordinanza n. 23889/2024 deve essere aggiunta nella parte relativa alla condanna alle spese la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA]. … P.Q.M Dispone che nell’ordinanza di questa Corte n. 23889/2024, pubblicata in data 05/09/2024, laddove è scritto: «condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dispone la compensazione delle spese dei gradi di merito.» si legga invece: «condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA] ; dispone la