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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08144/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 25/07/2020, confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 11/06/2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, pena sospesa, per il reato di truffa in danno della compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

La corte territoriale rigettava l'eccezione di improcedibilità per difetto di tempestiva querela da parte della compagnia assicuratrice e nel ribadire la ricostruzione in fatto operata dai giudici di primo grado sotto il profilo della ritenuta falsità del sinistro stradale denunziato, rilevava che sulla scorta delle complessive risultanze processuali doveva ritenersi comprovata la condotta fraudolenta dell'imputato il quale aveva dichiarato falsamente di essere stato coinvolto in un incidente automobilistico non verificatosi.

2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 124 c.p. relativamente al rigetto dell'eccezione di improcedibilità per difetto di tempestiva querela.

La difesa del ricorrente lamenta che la corte territoriale aveva erroneamente disatteso l'eccezione di improcedibilità per difetto di tempestiva e rituale querela sul presupposto che la parte civile aveva avuto contezza del sinistro in oggetto solamente in data 23 Gennaio 2013 a seguito dell'acquisizione delle risultanze investigative, non considerando che avendo la compagnia di assicurazioni ritenuto il sinistro di dubbia autenticità, sussistendo le condizioni di cui all' art. 148 del D.Lgs. 299/2005, avrebbe dovuto presentare la querela entro il termine di novanta giorni dalla conoscenza del fatto illecito risalente in epoca prossima al 2012, allorquando erano insorti dubbi sulla verificazione del sinistro.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale penale in relazione all' art. 199 c. p. p.

Assume che i giudici di merito avevano fondato la decisione sulle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] sebbene lo stesso non fosse stato ammonito della possibilità di non rispondere alle domande in quanto coniuge convivente della coimputata [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione con particolare riferimento all' utilizzazione del materiale probatorio acquisito.

Lamenta che la corte di appello da un lato aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese agli investigatori dai signori Petrucci e Federico ma per altro verso aveva ritenuto utilizzabile il contenuto di tali dichiarazioni ai fini delle contestazioni ai testi escussi nel corso del dibattimento, non considerando che i documenti dichiarati inutilizzabili erano da considerare tamquam non esset e non potevano, pertanto, essere in alcun modo utilizzati.

Osserva che non potendo essere le dichiarazioni dei testi utilizzate ai fini della condanna - in quanto le contraddizioni emerse scaturivano da una documentazione non utilizzabile - difettava la prova della responsabilità dell'imputato in quanto gli ulteriori elementi evidenziati erano inidonei a fondare l'affermazione della penale responsabilità del predetto.

2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche.

Osserva che sul punto la corte di appello aveva adottato una motivazione del tutto carente omettendo di valutare il comportamento assunto dall' imputato successivamente ai fatti e la risalenza nel tempo degli accadimenti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La tesi della difesa circa la tardività della querela si fonda sul presupposto che avendo la compagnia assicuratrice respinto la richiesta di risarcimento nel corso del 2012 per il disposto dell'art. 148 cod. ass. la querela presentata nel giugno del 2014 doveva essere considerata tardiva.

In primo luogo va evidenziato che la censura, la quale involge anche la verifica di profili fattuali, appare del tutto generica ed aspecifica nonché fondata su elementi di fatto non previamente dedotti in appello secondo quanto si evince chiaramente dall' esame del primo motivo di appello ove non sì fa cenno alcuno della decorrenza di termini secondo il meccanismo di cui al Codice delle Assicurazioni.

Mentre nel giudizio di secondo grado l'imputato ha dedotto che il dies a quo per la proposizione della querela doveva essere individuato alla data del 23 gennaio 2013, data di espletamento della perizia sul mezzo asseritamente coinvolto nel sinistro, nell' odierno giudizio il ricorrente si duole della circostanza che avendo la compagnia assicurativa avuto contezza del fatto illecito "in epoca prossima al 2012", operando il disposto di cui all' art. 148 d.

Igs. 209/2005 doveva ritenersi tardiva la querela proposta nel giugno 2014.

Orbene posto che è a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (Sez.

U, Sentenza n. 12213 del 21/12/2017 Ud. (dep. 16/03/2018) Rv. 272170 - 01 non può non rilevarsi che difesa non ha dimostrato, come correttamente osservato dai giudici di merito, la intempestività della querela, sostanzialmente prospettando in questa sede una differente lettura fattuale degli accadimenti, certamente preclusa.

Appare, comunque, opportuno richiamare la disposizione invocata dal ricorrente - art. 148 comma 2-bis del C. Ass. nel testo ratíone temporís vigente - che testualmente stabilisce: "Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.

La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.

All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.

Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura.

Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia".

Occorre evidenziare che le compagnie assicuratrici, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni hanno dei termini per la gestione civilistica dei sinistri: la norma è quella dell' art. 148 del codice delle assicurazioni.

In particolare il comma 1 della norma citata prevede che l'impresa di assicurazioni deve formulare offerta congrua, ovvero comunicare specificatamente i motivi del diniego, entro una determinata tempistica.

Altri termini, invece, ricorrono per eventuali profili penali correlati ai sinistri, per la presentazione di eventuale querela.

In un'ottica di prevenzione e contrasto alle frodi, il legislatore è intervenuto con il decreto legislativo n. 1/2012, convertito nella Legge 27/2012: a fronte di ciò, il codice delle assicurazioni private ha recepito alcune importanti modifiche.

Nello specifico è stato introdotto il citato comma 2 bis all'art. 148, che deroga i termini di cui sopra, assegnando alle compagnie di assicurazione ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al danneggiato e all'IVASS, funzionali ad effettuare supplementi di istruttoria.

Entro 30 giorni da tale comunicazione, l'impresa deve informare il danneggiato in merito alle sue determinazioni conclusive, in relazione alla richiesta di risarcimento danni presentata.

Rileva la Corte che certamente la norma in questione non è stata concepita per contrarre i tempi di proposizione della querela da parte delle assicurazioni ma stabilisce un regime ad hoc allungando i termini per la presentazione della querela laddove la compagnia assicuratrice, avendo dei dubbi sulla sussistenza del sinistro, intenda sospendere la procedura risarcitoria ed effettuare ulteriori accertamenti secondo le indicazioni di cui alla detta disposizione.

Orbene non risultando comprovato, dovendosi sul punto ritenere il ricorso privo del requisito di autosufficienza, che la compagnia assicuratrice ha attivato la procedura di cui alla disposizione richiamata provvedendo, anche" a comunicare al ricorrente le sue determinazioni conclusive" non può operare la norma richiamata la quale prevede, appunto, che il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro, comunicazione che nel caso, in esame, secondo quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente non è mai intervenuta.

In ultima analisi deve rilevarsi che sulla questione della procedibilità del reato la sentenza è immune da censure avendo fatto corretta applicazione del principio secondo il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2 - , Sentenza n. 37584 del 05/07/2019 Ud. (dep. 11/09/2019) Rv. 277081 - 01., non potendosi invocare la operatività del regime sopra indicato per tutte le ragioni sopra evidenziate.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la relativa eccezione di nullità della deposizione del teste non risulta tempestivamente dedotta per come è dato desumere dalla stessa allegazione di parte ricorrente.

Va, invero, rilevato che l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre non determina l'inutilizzabilità della testimonianza del congiunto non avvertito, bensì una nullità di natura relativa, che deve pertanto essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all'art. 181 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 48693 del 19/09/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261437 - 01.

4. Il terzo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

Va premesso che la valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 8188 dei 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Il ricorrente lamenta che la corte di appello, pur avendo affermato che le dichiarazioni rese dai signori Petrucci e Federico all' investigatore non fossero utilizzabili, aveva finito per fondare la propria decisione su tali dichiarazioni da considerare "tamquam non esset".

Orbene occorre considerare che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo dì impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921801).

Nella specie la corte di merito in sentenza ha richiamato una serie di elementi probatori da cui era dato desumere la falsità del sinistro (analiticamente indicati a pag. 9 ai punti sub a/b) mentre il ricorrente si è limitato a dedurre che "gli elementi che sorreggono la sentenza di condanna in assenza di possibilità di utilizzare le dichiarazioni precedentemente censurate non appaiono in grado di concedere la tenuta logica alla motivazione della sentenza.

E' evidente, da ciò, l' assoluta fragilità della ricostruzione della Corte di Appello che merita una rivisitazione critica ai fini di una maggior coerenza ricostruttiva della vicenda".

Una censura formulata in tali termini è chiaramente inammissibile in quanto non chiarisce in alcun modo le ragioni per le quali la asserita nutilizzabilità dei menzionati dati probatori, sarebbe tale da incrinare il complessivo ragionamento dei giudici di merito basato, come detto, su molteplici dati probatori fra loro pienamente convergenti, elemento questo che rende la censura formulata con il suddetto motivo priva di pregio alcuno.

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato dovendosi ritenere la motivazione della sentenza impugnata quanto al diniego delle chieste circostanze attenuanti generiche congrua in fatto e corretta in diritto.

Invero la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piller°, Rv. 26646001).

6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 25/07/2020, confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 11/06/2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, pena sospesa, per il reato di truffa in danno della compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. La corte territoriale rigettava l'eccezione di improcedibilità per difetto di tempestiva querela da parte della compagnia assicuratrice e nel ribadire la ricostruzione in fatto operata dai giudici di primo grado sotto il profilo della ritenuta falsità del sinistro stradale denunziato, rilevava che sulla scorta delle complessive risultanze processuali doveva ritenersi comprovata la condotta fraudolenta dell'imputato il quale aveva dichiarato falsamente di essere stato coinvolto in un incidente automobilistico non verificatosi. 2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 124 c.p. relativamente al rigetto dell'eccezione di improcedibilità per difetto di tempestiva querela. La difesa del ricorrente lamenta che la corte territoriale aveva erroneamente disatteso l'eccezione di improcedibilità per difetto di tempestiva e rituale querela sul presupposto che la parte civile aveva avuto contezza del sinistro in oggetto solamente in data 23 Gennaio 2013 a seguito dell'acquisizione delle risultanze investigative, non considerando che avendo la compagnia di assicurazioni ritenuto il sinistro di dubbia autenticità, sussistendo le condizioni di cui all' art. 148 del D.Lgs. 299/2005, avrebbe dovuto presentare la querela entro il termine di novanta giorni dalla conoscenza del fatto illecito risalente in epoca prossima al 2012, allorquando erano insorti dubbi sulla verificazione del sinistro. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale penale in relazione all' art. 199 c. p. p. Assume che i giudici di merito avevano fondato la decisione sulle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] sebbene lo stesso non fosse stato ammonito della possibilità di non rispondere alle domande in quanto coniuge convivente della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione con particolare riferimento all' utilizzazione del materiale probatorio acquisito. Lamenta che la corte di appello da un lato aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese agli investigatori dai signori Petrucci e Federico ma per altro verso aveva ritenuto utilizzabile il contenuto di tali dichiarazioni ai fini delle contestazioni ai testi escussi nel corso del dibattimento, non considerando che i documenti dichiarati inutilizzabili erano da considerare tamquam non esset e non potevano, pertanto, essere in alcun modo utilizzati. Osserva che non potendo essere le dichiarazioni dei testi utilizzate ai fini della condanna - in quanto le contraddizioni emerse scaturivano da una documentazione non utilizzabile - difettava la prova della responsabilità dell'imputato in quanto gli ulteriori elementi evidenziati erano inidonei a fondare l'affermazione della penale responsabilità del predetto. 2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche. Osserva che sul punto la corte di appello aveva adottato una motivazione del tutto carente omettendo di valutare il comportamento assunto dall' imputato successivamente ai fatti e la risalenza nel tempo degli accadimenti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La tesi della difesa circa la tardività della querela si fonda sul presupposto che avendo la compagnia assicuratrice respinto la richiesta di risarcimento nel corso del 2012 per il disposto dell'art. 148 cod. ass. la querela presentata nel giugno del 2014 doveva essere considerata tardiva. In primo luogo va evidenziato che la censura, la quale involge anche la verifica di profili fattuali, appare del tutto generica ed aspecifica nonché fondata su elementi di fatto non previamente dedotti in appello secondo quanto si evince chiaramente dall' esame del primo motivo di appello ove non sì fa cenno alcuno della decorrenza di termini secondo il meccanismo di cui al Codice delle Assicurazioni. Mentre nel giudizio di secondo grado l'imputato ha dedotto che il dies a quo per la proposizione della querela doveva essere individuato alla data del 23 gennaio 2013, data di espletamento della perizia sul mezzo asseritamente coinvolto nel sinistro, nell' odierno giudizio il ricorrente si duole della circostanza che avendo la compagnia assicurativa avuto contezza del fatto illecito "in epoca prossima al 2012", operando il disposto di cui all' art. 148 d. Igs. 209/2005 doveva ritenersi tardiva la querela proposta nel giugno 2014. Orbene posto che è a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (Sez. U, Sentenza n. 12213 del 21/12/2017 Ud. (dep. 16/03/2018) Rv. 272170 - 01 non può non rilevarsi che difesa non ha dimostrato, come correttamente osservato dai giudici di merito, la intempestività della querela, sostanzialmente prospettando in questa sede una differente lettura fattuale degli accadimenti, certamente preclusa. Appare, comunque, opportuno richiamare la disposizione invocata dal ricorrente - art. 148 comma 2-bis del C. Ass. nel testo ratíone temporís vigente - che testualmente stabilisce: "Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia". Occorre evidenziare che le compagnie assicuratrici, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni hanno dei termini per la gestione civilistica dei sinistri: la norma è quella dell' art. 148 del codice delle assicurazioni. In particolare il comma 1 della norma citata prevede che l'impresa di assicurazioni deve formulare offerta congrua, ovvero comunicare specificatamente i motivi del diniego, entro una determinata tempistica. Altri termini, invece, ricorrono per eventuali profili penali correlati ai sinistri, per la presentazione di eventuale querela. In un'ottica di prevenzione e contrasto alle frodi, il legislatore è intervenuto con il decreto legislativo n. 1/2012, convertito nella Legge 27/2012: a fronte di ciò, il codice delle assicurazioni private ha recepito alcune importanti modifiche. Nello specifico è stato introdotto il citato comma 2 bis all'art. 148, che deroga i termini di cui sopra, assegnando alle compagnie di assicurazione ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al danneggiato e all'IVASS, funzionali ad effettuare supplementi di istruttoria. Entro 30 giorni da tale comunicazione, l'impresa deve informare il danneggiato in merito alle sue determinazioni conclusive, in relazione alla richiesta di risarcimento danni presentata. Rileva la Corte che certamente la norma in questione non è stata concepita per contrarre i tempi di proposizione della querela da parte delle assicurazioni ma stabilisce un regime ad hoc allungando i termini per la presentazione della querela laddove la compagnia assicuratrice, avendo dei dubbi sulla sussistenza del sinistro, intenda sospendere la procedura risarcitoria ed effettuare ulteriori accertamenti secondo le indicazioni di cui alla detta disposizione. Orbene non risultando comprovato, dovendosi sul punto ritenere il ricorso privo del requisito di autosufficienza, che la compagnia assicuratrice ha attivato la procedura di cui alla disposizione richiamata provvedendo, anche" a comunicare al ricorrente le sue determinazioni conclusive" non può operare la norma richiamata la quale prevede, appunto, che il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro, comunicazione che nel caso, in esame, secondo quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente non è mai intervenuta. In ultima analisi deve rilevarsi che sulla questione della procedibilità del reato la sentenza è immune da censure avendo fatto corretta applicazione del principio secondo il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2 - , Sentenza n. 37584 del 05/07/2019 Ud. (dep. 11/09/2019) Rv. 277081 - 01., non potendosi invocare la operatività del regime sopra indicato per tutte le ragioni sopra evidenziate. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la relativa eccezione di nullità della deposizione del teste non risulta tempestivamente dedotta per come è dato desumere dalla stessa allegazione di parte ricorrente. Va, invero, rilevato che l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre non determina l'inutilizzabilità della testimonianza del congiunto non avvertito, bensì una nullità di natura relativa, che deve pertanto essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all'art. 181 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 48693 del 19/09/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261437 - 01. 4. Il terzo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Va premesso che la valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 8188 dei 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Il ricorrente lamenta che la corte di appello, pur avendo affermato che le dichiarazioni rese dai signori Petrucci e Federico all' investigatore non fossero utilizzabili, aveva finito per fondare la propria decisione su tali dichiarazioni da considerare "tamquam non esset". Orbene occorre considerare che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo dì impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921801). Nella specie la corte di merito in sentenza ha richiamato una serie di elementi probatori da cui era dato desumere la falsità del sinistro (analiticamente indicati a pag. 9 ai punti sub a/b) mentre il ricorrente si è limitato a dedurre che "gli elementi che sorreggono la sentenza di condanna in assenza di possibilità di utilizzare le dichiarazioni precedentemente censurate non appaiono in grado di concedere la tenuta logica alla motivazione della sentenza. E' evidente, da ciò, l' assoluta fragilità della ricostruzione della Corte di Appello che merita una rivisitazione critica ai fini di una maggior coerenza ricostruttiva della vicenda". Una censura formulata in tali termini è chiaramente inammissibile in quanto non chiarisce in alcun modo le ragioni per le quali la asserita nutilizzabilità dei menzionati dati probatori, sarebbe tale da incrinare il complessivo ragionamento dei giudici di merito basato, come detto, su molteplici dati probatori fra loro pienamente convergenti, elemento questo che rende la censura formulata con il suddetto motivo priva di pregio alcuno. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato dovendosi ritenere la motivazione della sentenza impugnata quanto al diniego delle chieste circostanze attenuanti generiche congrua in fatto e corretta in diritto. Invero la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piller°, Rv. 26646001). 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente