Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09498/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 28417/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ; -resistente - Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 28417/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso l’ordinanza n. 8891 /20 20 del la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 3/05/2020 (così come corretta dall’ordinanza n. 13505/2021, depositata il 18/05/2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 28417/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], laScognamiglio s.r.l. ha avanzato istanza di correzione (ulteriore) dierrore materiale in relazione all’ordinanza della Corte di cassazione n.8891 del 3 maggio 2020 (così come già corretta dall’ordinanza n. 13505del 18 maggio 2021) per avere la corte di legittimità, decidendo nelmerito a seguito della cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano in da ta 27/7/2018, dichiarato di accogliere l’originaria domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., condannando quest’ultima alla restituzione, in favore della prima, della somma di euro145.681,12 (condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. aggiunta in sede di correzionedi errore materiale); a fondamento della richiesta di (ulteriore) correzione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rilevato come la corte di legittimità, pur dichiarando di accogliere l’originaria domanda proposta dalla società istante,si è limitata a condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del soloimporto capitale dovuto, senza alcun riferimento agli interessi e al maggior danno che, viceversa, erano stati espressamente rivendicati dalla Sc ognamiglio s.r.l. nell’originaria domanda che la Corte di cassazioneha espressamente dichiarato di voler accogliere; sullabase di tali premesse, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha fatto istanza di (ulteriore) correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 8891 del 3 maggio 2020 (così come già corretta dall’ordinanza n. 13505 del 18 maggio 2021), nel senso che, là dove dispone la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 145.681,12, la stessa si a integrata con la seguente dicitura: “altresì con gli interessi ex DLT 9/10/2002n. 231 a gg. 30 delle date dei pagamenti sulle somme: di Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 28417/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri euro44.850,00 pagata il 15 giugno 2002 e di euro 100.831,12 pagata l’11giugno 2004”; laCook Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria; consideratoche l’istanzadi correzione di errore materiale è inammissibile ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte , i l procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all ’ art. 287 c.p.c. è esperibile al solo scopo di ovviare a un difetto di corrispondenza fra l ’ ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della partedel documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nellamotivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione ( Sez.

L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020, Rv. 658775 – 01 ; Sez. 6 - L, Ordina nza n. 572 del 11/01/2019,Rv. 652132 - 01) ; nelcaso di specie, nel provvedimento del quale viene richiesta la correzionein questa sede , la Corte di cassazione, specific ando (a sua volta in sede di correzione di errore materiale) i contenuti della domandaoriginariamente proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. accolta nel provvedimento contestualmente corretto , ha limitato i termini di tale accoglimentoal solo importo capitale rivendicato dalla società istante, conesclusione degli acc essori ; ciò posto, deve ritenersi che, con tale decisione (nella versione corretta),la corte di legittimità abbia inteso limitare esclusivamente a tale importo capitale l’accoglimento dell’originaria domanda della [OSCURATO:SOCIETA]., potendo eventualment e imputarsi, il mancato accoglimentodella domanda di condanna al pagamento degli accessori, all’ipotetica prospettabile commissione di un errore di diritto Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 28417/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (identificabile, a mero titolo di esempio , in un’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c . ; ne ll’eventuale violazione o falsa applicazione di legge circa il mancato riconoscimento degli accessori sulcapitale riconosciuto ; ecc. ); si tratterebbe, in ogni caso, di errori di diritto inevitabilmente destinati a incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della dell’ordinanza qui dedotta , come tali insuscettibili d’esser valutati ed eventualmente emendati attraverso la proposizione di un’istanza di correzionedi errore materiale ; sullabase di tali premesse, dev’esser e conseguentemente dato atto dell’inammissibilitàdell’istanza correzione di errore materiale proposta in questa sede , avendo l’odierna società istante erroneamente prospettato,come mero errore materiale, la (eventuale) commissione , daparte del giudice a quo , di un erro re di diritto ; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente procedimento (cfr. Sez.

U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002 , Rv. 555429 – 01 e successive

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 28417/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ; -resistente - Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 28417/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso l’ordinanza n. 8891 /20 20 del la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 3/05/2020 (così come corretta dall’ordinanza n. 13505/2021, depositata il 18/05/2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 28417/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], laScognamiglio s.r.l. ha avanzato istanza di correzione (ulteriore) dierrore materiale in relazione all’ordinanza della Corte di cassazione n.8891 del 3 maggio 2020 (così come già corretta dall’ordinanza n. 13505del 18 maggio 2021) per avere la corte di legittimità, decidendo nelmerito a seguito della cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano in da ta 27/7/2018, dichiarato di accogliere l’originaria domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., condannando quest’ultima alla restituzione, in favore della prima, della somma di euro145.681,12 (condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. aggiunta in sede di correzionedi errore materiale); a fondamento della richiesta di (ulteriore) correzione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rilevato come la corte di legittimità, pur dichiarando di accogliere l’originaria domanda proposta dalla società istante,si è limitata a condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del soloimporto capitale dovuto, senza alcun riferimento agli interessi e al maggior danno che, viceversa, erano stati espressamente rivendicati dalla Sc ognamiglio s.r.l. nell’originaria domanda che la Corte di cassazioneha espressamente dichiarato di voler accogliere; sullabase di tali premesse, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha fatto istanza di (ulteriore) correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 8891 del 3 maggio 2020 (così come già corretta dall’ordinanza n. 13505 del 18 maggio 2021), nel senso che, là dove dispone la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 145.681,12, la stessa si a integrata con la seguente dicitura: “altresì con gli interessi ex DLT 9/10/2002n. 231 a gg. 30 delle date dei pagamenti sulle somme: di Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 28417/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri euro44.850,00 pagata il 15 giugno 2002 e di euro 100.831,12 pagata l’11giugno 2004”; laCook Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria; consideratoche l’istanzadi correzione di errore materiale è inammissibile ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte , i l procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all ’ art. 287 c.p.c. è esperibile al solo scopo di ovviare a un difetto di corrispondenza fra l ’ ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della partedel documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nellamotivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione ( Sez. L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020, Rv. 658775 – 01 ; Sez. 6 - L, Ordina nza n. 572 del 11/01/2019,Rv. 652132 - 01) ; nelcaso di specie, nel provvedimento del quale viene richiesta la correzionein questa sede , la Corte di cassazione, specific ando (a sua volta in sede di correzione di errore materiale) i contenuti della domandaoriginariamente proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. accolta nel provvedimento contestualmente corretto , ha limitato i termini di tale accoglimentoal solo importo capitale rivendicato dalla società istante, conesclusione degli acc essori ; ciò posto, deve ritenersi che, con tale decisione (nella versione corretta),la corte di legittimità abbia inteso limitare esclusivamente a tale importo capitale l’accoglimento dell’originaria domanda della [OSCURATO:SOCIETA]., potendo eventualment e imputarsi, il mancato accoglimentodella domanda di condanna al pagamento degli accessori, all’ipotetica prospettabile commissione di un errore di diritto Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 28417/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (identificabile, a mero titolo di esempio , in un’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c . ; ne ll’eventuale violazione o falsa applicazione di legge circa il mancato riconoscimento degli accessori sulcapitale riconosciuto ; ecc. ); si tratterebbe, in ogni caso, di errori di diritto inevitabilmente destinati a incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della dell’ordinanza qui dedotta , come tali insuscettibili d’esser valutati ed eventualmente emendati attraverso la proposizione di un’istanza di correzionedi errore materiale ; sullabase di tali premesse, dev’esser e conseguentemente dato atto dell’inammissibilitàdell’istanza correzione di errore materiale proposta in questa sede , avendo l’odierna società istante erroneamente prospettato,come mero errore materiale, la (eventuale) commissione , daparte del giudice a quo , di un erro re di diritto ; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente procedimento (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002 , Rv. 555429 – 01 e successive
Sentenza Cassazione n. 09498/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris