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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 29986/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] GIUSEPPE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, sezione del riesame, per le conseguenti statuizioni; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa il 23 febbraio 2024 il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, in accoglimento dell'istanza di riesame, riqualificata la condotta oggetto di addebito provvisorio in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, annullava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brindisi resa in data 5 febbraio 2024, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e ne disponeva l'immediata rimessione in libertà se non detenuto per altro titolo.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza.l

3. Con il primo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, osservando che il giudice del riesame, nonostante avesse ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie della parte offesa - che aveva riferito di minacce proferite nei confronti suoi e dei membri della propria famiglia, anche con l'uso di armi, in relazione a una pretesa relativa alla conclusione di lavori edili nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] -, non aveva motivato in merito alla caducazione dell'autonomo titolo cautelare relativo al contestato reato in armi, essendosi limitato a riqualificare ex artt. 56 e 393 cod. pen. il fatto originariamente qualificato come tentata estorsione aggravata e a osservare che i limiti edittali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni precludevano l'applicazione di misure cautelari.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale, assumendo che le modalità della minaccia, attuata con l'uso delle armi, e l'assenza di elementi tali da fa ritenere che l'imputato fosse consapevole della azionabilità della pretesa della Torraco davanti al giudice, consentivano di ritenere in capo al medesimo Chiloiro il dolo del delitto di estorsione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.

Ed invero, a tenore dell'imputazione provvisoria risulta essere stato contestato al Chiloiro anche il reato in armi ("Reato p. e p. dall'art. 2, 4, 7 L. 897/1967, 61 n. 2) cod. pen. per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico le armi da fuoco indicate nel capo di imputazione che precede (una pistola) e utilizzate per compiere la condotta estorsiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA]").

In relazione a tale imputazione, che pure è in grado di sorreggere da sola l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, il Tribunale di Lecce non ha argomentato in alcun modo.

Quanto, poi, alla riqualificazione del fatto descritto nel primo capo di imputazione - originariamente qualificato quale tentata estorsione aggravata e riqualificato dal Tribunale del riesame ai sensi degli artt. 56 e 393 cod. pen. -, sussiste il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen., dovendosi considerare che risulta pacificamente dal tenore dell'ordinanza impugnata che le minacce di morte siano state proferite dall'imputato e da altri sodali anche nei confronti dei familiari della parte offesa [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale intercorso fra l'Eboli e la Torraco avente ad oggetto i suddetti lavori edili.Deve qui essere richiamato il pronunciamento di questa sezione a tenore del quale è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicché l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata (cfr. Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, Rv. 272017 - 01).

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] GIUSEPPE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, sezione del riesame, per le conseguenti statuizioni; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 23 febbraio 2024 il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, in accoglimento dell'istanza di riesame, riqualificata la condotta oggetto di addebito provvisorio in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, annullava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brindisi resa in data 5 febbraio 2024, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e ne disponeva l'immediata rimessione in libertà se non detenuto per altro titolo. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza.l 3. Con il primo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, osservando che il giudice del riesame, nonostante avesse ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie della parte offesa - che aveva riferito di minacce proferite nei confronti suoi e dei membri della propria famiglia, anche con l'uso di armi, in relazione a una pretesa relativa alla conclusione di lavori edili nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] -, non aveva motivato in merito alla caducazione dell'autonomo titolo cautelare relativo al contestato reato in armi, essendosi limitato a riqualificare ex artt. 56 e 393 cod. pen. il fatto originariamente qualificato come tentata estorsione aggravata e a osservare che i limiti edittali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni precludevano l'applicazione di misure cautelari. 4. Con il secondo motivo il ricorrente deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale, assumendo che le modalità della minaccia, attuata con l'uso delle armi, e l'assenza di elementi tali da fa ritenere che l'imputato fosse consapevole della azionabilità della pretesa della Torraco davanti al giudice, consentivano di ritenere in capo al medesimo Chiloiro il dolo del delitto di estorsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. Ed invero, a tenore dell'imputazione provvisoria risulta essere stato contestato al Chiloiro anche il reato in armi ("Reato p. e p. dall'art. 2, 4, 7 L. 897/1967, 61 n. 2) cod. pen. per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico le armi da fuoco indicate nel capo di imputazione che precede (una pistola) e utilizzate per compiere la condotta estorsiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA]"). In relazione a tale imputazione, che pure è in grado di sorreggere da sola l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, il Tribunale di Lecce non ha argomentato in alcun modo. Quanto, poi, alla riqualificazione del fatto descritto nel primo capo di imputazione - originariamente qualificato quale tentata estorsione aggravata e riqualificato dal Tribunale del riesame ai sensi degli artt. 56 e 393 cod. pen. -, sussiste il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen., dovendosi considerare che risulta pacificamente dal tenore dell'ordinanza impugnata che le minacce di morte siano state proferite dall'imputato e da altri sodali anche nei confronti dei familiari della parte offesa [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale intercorso fra l'Eboli e la Torraco avente ad oggetto i suddetti lavori edili.Deve qui essere richiamato il pronunciamento di questa sezione a tenore del quale è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicché l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata (cfr. Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, Rv. 272017 - 01). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di
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