CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 04690/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 18431-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 212/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2022 R.G.N. 1774/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18431/22 Oggetto R.G.N.18431/2022 Cron. Rep. Ud.13/01/2026 Rilevato che: Con sentenza del giorno 26.1.2022 n. 212, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Viterbo che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’opposizione a due verbali di accertamento della DDL e dell’Inps, nella quale si assumeva la sussistenza della subordinazione nel rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e l’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], per il periodo 2006-2016 e per l’effetto, la validità dei versamenti dei relativi contributi ai fini pensionistici. La Corte d’appello accoglieva il gravame dell’Inps ritenendo che l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei braccianti agricoli assolve a una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’Inps disconosca il rapporto di lavoro, con la conseguenza che in tal caso il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto conseguenziale di carattere previdenziale dedotto in giudizio. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 del RD n. 1949/40, dell’art. 9 del d.lgs. n. 275/93, degli artt. 2094 e 2697 c.c., dell’art. 115 comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e vizio di motivazione, perché la Corte d’appello aveva “malgovernato” i principi in tema dell’onere della prova, perché l’intera vicenda era stata definita sulla base di un’unica frase del [OSCURATO:PERSONA] riportata dagli Ispettori del seguente tenore:” lavora da sola, quando finisce se ne va, è esperta del lavoro…”: pur se le dichiarazioni rese nell’immediatezza dell’accesso possono far prova, va tuttavia considerato il contesto privo di garanzie nel quale le stesse erano stateacquisite. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 della legge n. 1047/57, degli artt. 2 e 3 della legge n. 9/63 unitamente all’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello non aveva tenuto conto del fatto che oggetto del giudizio non era solo il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra la signora Ferri e il sig. [OSCURATO:PERSONA] (oggetto del verbale ispettivo della DDL) ma anche l’iscrizione della medesima signora Ferri nelle liste dei coltivatori diretti come coadiuvante del titolare non iscrivibile, che la Corte di appello aveva fatto derivare in automatico, senza rispettare le ordinarie regole relative alla ripartizione dell’onere della prova, alla stregua delle quali grava sull’Ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo e sulla controparte l’onere di contestare i fatti costitutivi del credito. Il primo motivo di ricorso è infondato; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale. Essa consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti utili al riconoscimento delle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli; tuttavia, se l'ente previdenziale contesta in giudizio l'affidabilità delle risultanze documentali richiamando elementi dubbi circa l'effettività o subordinazione del rapporto di lavoro denunciato dal datore, è necessario pervenire alla decisione valutando liberamente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e spetta al lavoratore l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto conseguenziale di carattere previdenziale (Cfr. Cass. nn. 3003/24, 3009/24). Nella specie, la Corte d’appello ha valutato le risultanze istruttorie, in particolare, le dichiarazioni della stessa parte, nel senso che gli appellati non avessero assolto all’onere probatorio, alla luce delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nell’immediatezza dell’accesso ispettivo che costituivano la prova della insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato trai coniugi, poiché in esse non veniva confermata la sussistenza di alcuno dei tipici elementi della subordinazione. Il secondo motivo è da accogliere , perché la Corte territoriale non ha affrontato il profilo dell’iscrizione d’ufficio della Ferri all’elenco dei coltivatori diretti, non verificando, quindi, se l’Inps avesse provato anche la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi (in termini di abitualità e prevalenza dell’attività, e di fabbisogno di manodopera del fondo, cfr. Cass. n. Cass. n. 23726/25) per giustificare la richiesta di corresponsione dei contributi previdenziali richiesti dalla gestione coltivatoridiretti. In accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo , la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello diRoma, affinché, alla luce di quanto sopra esposto , riesamini il merito della controversia, in riferimento al motivo accolto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il secondomotivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appel