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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49574/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al concorso nella condotta di detenzione di sostanza stupefacente di Tomaselli è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha indicato gli elementi che deponevano per una comune condotta, avendo entrambi gli imputati stabilito la base logistica dello stupefacente nell'abitazione del concorrente, valorizzando il fatto che fossero stati fermati insieme in una zona isolata con il ricorrente in possesso di un marsupio con all'interno la somma di 7.880 in contante in diverso taglio e con appunti riproducenti nomi e lettere evocative dell'attività di vendita di sostanza stupefacente; rilevato che il secondo motivo con cui si confuta la qualificazione del reato sul presupposto che la detenzione del ricorrente avesse riguardo alla sola modica quantità di sostanza rinvenuta nel marsupio è manifestamente infondato oltre che smentito dalla ricostruzione operata in ordine al possesso della intera sostanza rinvenuta nell'abitazione del Tomaselli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al concorso nella condotta di detenzione di sostanza stupefacente di Tomaselli è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha indicato gli elementi che deponevano per una comune condotta, avendo entrambi gli imputati stabilito la base logistica dello stupefacente nell'abitazione del concorrente, valorizzando il fatto che fossero stati fermati insieme in una zona isolata con il ricorrente in possesso di un marsupio con all'interno la somma di 7.880 in contante in diverso taglio e con appunti riproducenti nomi e lettere evocative dell'attività di vendita di sostanza stupefacente; rilevato che il secondo motivo con cui si confuta la qualificazione del reato sul presupposto che la detenzione del ricorrente avesse riguardo alla sola modica quantità di sostanza rinvenuta nel marsupio è manifestamente infondato oltre che smentito dalla ricostruzione operata in ordine al possesso della intera sostanza rinvenuta nell'abitazione del Tomaselli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 49574/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris