CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 23505/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2539/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA via Della Conciliazione 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA via Nomentana 122, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- avverso della sentenza di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 1141/2014depositata il 05/06/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Elbana in qualità di soggetto gestore del servizio rifiuti per il Comune di Portoferraio, ha notificato alla H otel H ermitage s.p.a. avviso di accertamento con il quale ha richiesto il pagamento della TIA ed accessori per l’anno 2005,relativamente ad alcune aree demaniali nella disponibilità della società. L'avviso è stato opposto dall'Hotel H ermitage , che ha eccepito, tra l'altro , il difetto di legittimazione passiva e la in sussistenza dei presupposti per l'imposizione. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. La società di gestione ha proposto appello che è stato respinto dalla C ommissione tributaria regionale della Toscana . Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società di gestione e si è costituita r esistendo la società H otel Hermitage proponendo ricorso incidentale. Successivamente la Elbana servizi s.p.a. ha depositato rinuncia al ricorso per definizione bonaria della lite, ed analoga rinuncia al ricorso incidentale ha depositato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. accettando la rinuncia al ricorso principale; le parti hanno concordemente chiesto l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese come da accordo tra le parti. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma, Camera d