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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 23916/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent.n. sez. 631/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 39488/2024 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 28/06/2024 dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la pronuncia impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 21 marzo 2022, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione, commesso in Monza il 10 ottobre 2021, aggravato dalla recidiva specifica e reiterata.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23916/2025 Roma, lì, 26/06/2025

2.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza dell’art. 385 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto.

La condotta accertata, infatti, non potrebbe costituire una violazione dell’art.385 cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe considerato che l’imputato era stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione e vi aveva fatto rientro con un incolpevole ritardo di quaranta minuti, a causa di un guasto alla propria autovettura e dell’impossibilità di reperire soluzioni di trasporto alternative.

2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la mancanza di motivazione relativamente al bilanciamento e non già alla prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen. sull’aggravante della recidiva.

Ad avviso del difensore, infatti, difetterebbe una puntuale motivazione in ordine al giudizio di equivalenza operato, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto lo stato mentale dell’imputato parzialmente compromesso, da tempo, e questo elemento rileverebbe anche sulla pregressa condotta criminale.

Proprio le condizioni mentali del ricorrente avrebbero imposto una motivazione più rigorosa sul bilanciamento operato al fine di garantire un vaglio adeguatamente individualizzante sulla responsabilità penale dell’imputato.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 22 aprile 2025, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto è stato proposto tardivamente.

2. La Corte di appello di Milano in data 28 giugno 2024 ha dato lettura del dispositivo della sentenza impugnata e, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ha indicato il termine di quarantacinque giorni per il deposito delle motivazioni.

La sentenza è stata depositate tempestivamente in data 12 agosto 2024, nel periodo di sospensione feriale.

Il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dunque, decorreva dal 1 settembre 2024 ed è scaduto in data 15 ottobre 2024.

Il ricorso, come risulta dall’attestazione operata dal cancelliere della Corte di appello di Milano a margine della sentenza impugnata, è stato depositato in data 16 ottobre 2024 e, dunque, il giorno successivo all’ultimo utile per la proposizione dell’impugnazione.

3. L’art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742 stabilisce, infatti, che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere «dalla fine del periodo di sospensione»; il secondo periodo di questa disposizione aggiunge che «ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

L’art. 16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162 ha, inoltre, modificato il testo della disposizione, riducendo il periodo di sospensione feriale al solo mese di agosto («dal 1° al 31 agosto di ciascun anno»).

L’art. 1 della l. n. 742 del 1969 comporta la sospensione, in questo lasso temporale, del termine che abbia già iniziato a decorrere e il differimento del termine nel caso in cui il dies a quo si collochi in questo periodo.

Quanto al computo del termine per impugnare la sentenza che sia stata depositata nel periodo feriale, la giurisprudenza di legittimità penale, riprendendo i principi affermati sul punto dalle Sezioni unite civili (Sez.

U civ., 3668 del 28/03/1995, Rv. 491465 - 01), ha statuito che il dies a quo va fissato nell’ultimo giorno del periodo di sospensione (un tempo il 15 settembre, oggi il 31 agosto), che non computatur, secondo la regola sancita dall’art. 172, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che il successivo giorno (il 16 settembre un tempo, attualmente il 1 settembre) va utilmente calcolato (ex plurimis: Sez. 1, n. 11 del 27/11/2012, dep. 2013, Boumari, Rv. 254209 – 01; Sez. 4, n. 43404 del 07/10/2010, Cacchiani, Rv. 248941; Sez. 5, n. 34223 del 24/04/2009, Federici, Rv. 245086 - 01).

A fondamento di questa interpretazione si è rilevato che il principio della non computabilità del termine iniziale, sancito dall’art. 172, comma 2, cod. proc. pen., è ispirato all’esigenza di non considerare le frazioni del giorno in cui si sono realizzati atti e gli effetti giuridici (ad es. la notifica della sentenza o la scadenza del termine del deposito) che scandiscono il momento (dies a quo) da cui parte il computo dei giorni interi del termine (Sez. 5, n. 34223 del 24/04/2009, Federici, Rv. 245086 - 01).

E’, tuttavia, illogico considerare come dies a quo un giorno intero, il 16 settembre (oggi 1 settembre), quando nello stesso nessun atto si è realizzato e nessun effetto giuridico si è verificato.

Se, dunque, nel caso di notifica della sentenza o di scadenza del termine del deposito durante il periodo di sospensione, l’atto e l’effetto giuridico si sono già realizzati, all’interno di quel periodo deve essere situato il dies a quo.

Questo esito è, peraltro, voluto espressamente dal secondo periodo dell’art. 1 della l. n. 742 del 1969, quando dispone che «ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

Il momento da cui decorre il computo dei giorni interi del termine è, dunque, posto dal legislatore all’interno del periodo di sospensione e precisamente alla sua fine, che è il 15 settembre (oggi il 31 agosto).

Il dies a quo per impugnare la sentenza che sia stata depositata nel periodo feriale è, dunque, il 31 agosto e non già il 1 settembre, che è il primo giorno intero di inizio della ripresa del periodo ordinario (cfr., Sez. 5, n. 34223 del 24/04/2009, Federici, cit.).

4.  Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 06/05/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent.n. sez. 631/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 39488/2024 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 28/06/2024 dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la pronuncia impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 21 marzo 2022, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione, commesso in Monza il 10 ottobre 2021, aggravato dalla recidiva specifica e reiterata. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23916/2025 Roma, lì, 26/06/2025 2.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza dell’art. 385 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. La condotta accertata, infatti, non potrebbe costituire una violazione dell’art.385 cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe considerato che l’imputato era stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione e vi aveva fatto rientro con un incolpevole ritardo di quaranta minuti, a causa di un guasto alla propria autovettura e dell’impossibilità di reperire soluzioni di trasporto alternative. 2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la mancanza di motivazione relativamente al bilanciamento e non già alla prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen. sull’aggravante della recidiva. Ad avviso del difensore, infatti, difetterebbe una puntuale motivazione in ordine al giudizio di equivalenza operato, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto lo stato mentale dell’imputato parzialmente compromesso, da tempo, e questo elemento rileverebbe anche sulla pregressa condotta criminale. Proprio le condizioni mentali del ricorrente avrebbero imposto una motivazione più rigorosa sul bilanciamento operato al fine di garantire un vaglio adeguatamente individualizzante sulla responsabilità penale dell’imputato. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 22 aprile 2025, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto è stato proposto tardivamente. 2. La Corte di appello di Milano in data 28 giugno 2024 ha dato lettura del dispositivo della sentenza impugnata e, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ha indicato il termine di quarantacinque giorni per il deposito delle motivazioni. La sentenza è stata depositate tempestivamente in data 12 agosto 2024, nel periodo di sospensione feriale. Il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dunque, decorreva dal 1 settembre 2024 ed è scaduto in data 15 ottobre 2024. Il ricorso, come risulta dall’attestazione operata dal cancelliere della Corte di appello di Milano a margine della sentenza impugnata, è stato depositato in data 16 ottobre 2024 e, dunque, il giorno successivo all’ultimo utile per la proposizione dell’impugnazione. 3. L’art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742 stabilisce, infatti, che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere «dalla fine del periodo di sospensione»; il secondo periodo di questa disposizione aggiunge che «ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». L’art. 16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162 ha, inoltre, modificato il testo della disposizione, riducendo il periodo di sospensione feriale al solo mese di agosto («dal 1° al 31 agosto di ciascun anno»). L’art. 1 della l. n. 742 del 1969 comporta la sospensione, in questo lasso temporale, del termine che abbia già iniziato a decorrere e il differimento del termine nel caso in cui il dies a quo si collochi in questo periodo. Quanto al computo del termine per impugnare la sentenza che sia stata depositata nel periodo feriale, la giurisprudenza di legittimità penale, riprendendo i principi affermati sul punto dalle Sezioni unite civili (Sez. U civ., 3668 del 28/03/1995, Rv. 491465 - 01), ha statuito che il dies a quo va fissato nell’ultimo giorno del periodo di sospensione (un tempo il 15 settembre, oggi il 31 agosto), che non computatur, secondo la regola sancita dall’art. 172, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che il successivo giorno (il 16 settembre un tempo, attualmente il 1 settembre) va utilmente calcolato (ex plurimis: Sez. 1, n. 11 del 27/11/2012, dep. 2013, Boumari, Rv. 254209 – 01; Sez. 4, n. 43404 del 07/10/2010, Cacchiani, Rv. 248941; Sez. 5, n. 34223 del 24/04/2009, Federici, Rv. 245086 - 01). A fondamento di questa interpretazione si è rilevato che il principio della non computabilità del termine iniziale, sancito dall’art. 172, comma 2, cod. proc. pen., è ispirato all’esigenza di non considerare le frazioni del giorno in cui si sono realizzati atti e gli effetti giuridici (ad es. la notifica della sentenza o la scadenza del termine del deposito) che scandiscono il momento (dies a quo) da cui parte il computo dei giorni interi del termine (Sez. 5, n. 34223 del 24/04/2009, Federici, Rv. 245086 - 01). E’, tuttavia, illogico considerare come dies a quo un giorno intero, il 16 settembre (oggi 1 settembre), quando nello stesso nessun atto si è realizzato e nessun effetto giuridico si è verificato. Se, dunque, nel caso di notifica della sentenza o di scadenza del termine del deposito durante il periodo di sospensione, l’atto e l’effetto giuridico si sono già realizzati, all’interno di quel periodo deve essere situato il dies a quo. Questo esito è, peraltro, voluto espressamente dal secondo periodo dell’art. 1 della l. n. 742 del 1969, quando dispone che «ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Il momento da cui decorre il computo dei giorni interi del termine è, dunque, posto dal legislatore all’interno del periodo di sospensione e precisamente alla sua fine, che è il 15 settembre (oggi il 31 agosto). Il dies a quo per impugnare la sentenza che sia stata depositata nel periodo feriale è, dunque, il 31 agosto e non già il 1 settembre, che è il primo giorno intero di inizio della ripresa del periodo ordinario (cfr., Sez. 5, n. 34223 del 24/04/2009, Federici, cit.). 4.  Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
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