CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 28172/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare Tribunale di Bergamo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen., aggravato dalla recidiva infra-quinquennale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale e totale assenza di motivazione, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente