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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 14980/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi; uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 14 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, per i reati dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capi A e M), [OSCURATO:PERSONA] (capo B), [OSCURATO:PERSONA] (capo C), [OSCURATO:PERSONA] (capo E), [OSCURATO:PERSONA] (capo F), [OSCURATO:PERSONA] (capo B), [OSCURATO:PERSONA] (capo L), [OSCURATO:PERSONA] (capo I), [OSCURATO:PERSONA] (capo F).

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giuliano, [OSCURATO:PERSONA], Garganese ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Con il primo deduce i vizi di violazione di legge e della motivazione, perché l'ordinanza del Tribunale del riesame consisteva nel «copia e incolla» della richiesta cautelare del Pubblico ministero.

Con il secondo denuncia i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alle esigenze cautelari, non distinguendo tra le posizioni degli indagati che vantavano precedenti penali e gli incensurati e non valutando i diversi ruoli svolti gli indagati.

In particolare, evidenzia per il [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale del riesame non aveva valutato che, al momento della richiesta di misura cautelare, l'indagato era sottoposto dal marzo 2022 alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali in esecuzione della sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen. per un delitto che il Giudice per le indagini preliminari aveva correttamente ritenuto commesso in continuazione con quelli per cui si procede.

Il ricorrente non aveva avuto più contatti con gli altri indagati dal 30 dicembre 2020, quando era stato arrestato in flagranza.

Lamenta altresì che mancava la motivazione specifica per la posizione di ciascun indagato, in merito all'adeguatezza della misura e del criterio di scelta ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., nonché sulla concreta probabilità di reiterazione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] non era stato considerato il percorso positivo sull'affidamento in prova.

Con i motivi aggiunti, il difensore dei ricorrenti eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza del requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumevano violate, previsto dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

Considerato che vi era stato un rigetto della richiesta di applicazione delle misure cautelari da parte del Pubblico ministero, le imputazioni provvisorie non erano mai state notificate agli indagati, con lesione del loro diritto di difesa.3.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola due censure.

Con la prima eccepisce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione a causa del copia e incolla della richiesta del Pubblico ministero.

Lamenta altresì che il Tribunale del riesame non aveva valutato la memoria depositata all'udienza del 14 giugno 2022, in violazione dell'art. 292 cod. proc. pen.

Con la seconda deduce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché la motivazione era stata solo apparente in merito alle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura cautelare applicata, in assenza di differenziazione delle posizioni degli indagati.

Con i motivi aggiunti denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata per la mancanza del requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. 4.

Analoghe censure in merito all'inesistenza della motivazione sia sui gravi indizi di colpevolezza che sulle esigenze cautelari sollevano i difensori di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

5. I ricorsi sono fondati.

Va premesso che il Tribunale del riesame, quando accoglie l'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. peri, avverso il rigetto della richiesta della misura cautelare, dispone la misura cautelare, anche se la sua esecuzione è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.

Si tratta di una misura disposta su richiesta del pubblico ministero, che riveste, necessariamente, la forma dell'appello e che è diretta al giudice funzionalmente competente (art. 291, comma 1, cod. proc. pen.).

L'art. 292 cod. proc. pen. prevede poi gli elementi che l'ordinanza deve contenere a pena di nullità rilevabile anche di ufficio.

Tale norma non si applica solo al giudice per le indagini preliminari, come anche sostenuto in passato (Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Rv. 270737 - 01), con tesi non più riproposta, ma in generale alle ordinanze genetiche emesse dal giudice funzionalmente competente.

È, pertanto, fondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza, perché non sono state riportate le cd. incolpazioni provvisorie, di cui all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.: manca la «descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate» e tale mancanza non ha solo una valenza relativa al diritto di difesa ma anche per comprendere la correttezza del percorso logico sulla sussistenza della gravità indiziaria che deve essere correlato al fatto provvisoriamente contestato; l'indicazione delle norme violate è funzionale anche alla verifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'esistenza di fatti per i quali è concretamente possibile l'emissione di una misura cautelare (Sez. 6, n. 3074 de 20/08/1992, Fiorito, Rv. 191731-01).

A questa preliminare ragione di nullità si aggiunge quella derivante dall'assenza di motivazione autonoma rispetto alla richiesta di misura cautelare del Pubblico ministero allegata all'atto di appello.

Infatti, l'ordinanza consiste nel "copia e incolla" della richiesta ,senza valutazione critica del compendio indiziario.

Peraltro, ciò che è mancato del tutto è stato anche il confronto con le argomentazioni dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di applicazione del Pubblico ministero e con quelle difensive.

Va ribadito il principio per cui in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice.

Tuttavia, nel procedere alla verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata (così, Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M,.

Rv. 279593 - 01 e Sez. 1, n. 47361 del 09/1/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283784-01).

Siffatto obbligo di riconsiderazione si coniuga con la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo cui, anche in sede di appello, il giudice deve rassegnare rispetto agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, dando conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura.

Il Tribunale del riesame ha del tutto ignorato gli argomenti spesi dal Giudice per le indagini preliminari in merito all'insufficienza degli elementi indiziari prospettati, posizione per posizione, con la conseguenza che s'impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi; uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 14 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, per i reati dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capi A e M), [OSCURATO:PERSONA] (capo B), [OSCURATO:PERSONA] (capo C), [OSCURATO:PERSONA] (capo E), [OSCURATO:PERSONA] (capo F), [OSCURATO:PERSONA] (capo B), [OSCURATO:PERSONA] (capo L), [OSCURATO:PERSONA] (capo I), [OSCURATO:PERSONA] (capo F). 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giuliano, [OSCURATO:PERSONA], Garganese ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce i vizi di violazione di legge e della motivazione, perché l'ordinanza del Tribunale del riesame consisteva nel «copia e incolla» della richiesta cautelare del Pubblico ministero. Con il secondo denuncia i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alle esigenze cautelari, non distinguendo tra le posizioni degli indagati che vantavano precedenti penali e gli incensurati e non valutando i diversi ruoli svolti gli indagati. In particolare, evidenzia per il [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale del riesame non aveva valutato che, al momento della richiesta di misura cautelare, l'indagato era sottoposto dal marzo 2022 alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali in esecuzione della sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen. per un delitto che il Giudice per le indagini preliminari aveva correttamente ritenuto commesso in continuazione con quelli per cui si procede. Il ricorrente non aveva avuto più contatti con gli altri indagati dal 30 dicembre 2020, quando era stato arrestato in flagranza. Lamenta altresì che mancava la motivazione specifica per la posizione di ciascun indagato, in merito all'adeguatezza della misura e del criterio di scelta ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., nonché sulla concreta probabilità di reiterazione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] non era stato considerato il percorso positivo sull'affidamento in prova. Con i motivi aggiunti, il difensore dei ricorrenti eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza del requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumevano violate, previsto dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. Considerato che vi era stato un rigetto della richiesta di applicazione delle misure cautelari da parte del Pubblico ministero, le imputazioni provvisorie non erano mai state notificate agli indagati, con lesione del loro diritto di difesa.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola due censure. Con la prima eccepisce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione a causa del copia e incolla della richiesta del Pubblico ministero. Lamenta altresì che il Tribunale del riesame non aveva valutato la memoria depositata all'udienza del 14 giugno 2022, in violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. Con la seconda deduce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché la motivazione era stata solo apparente in merito alle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura cautelare applicata, in assenza di differenziazione delle posizioni degli indagati. Con i motivi aggiunti denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata per la mancanza del requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. 4. Analoghe censure in merito all'inesistenza della motivazione sia sui gravi indizi di colpevolezza che sulle esigenze cautelari sollevano i difensori di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5. I ricorsi sono fondati. Va premesso che il Tribunale del riesame, quando accoglie l'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. peri, avverso il rigetto della richiesta della misura cautelare, dispone la misura cautelare, anche se la sua esecuzione è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva. Si tratta di una misura disposta su richiesta del pubblico ministero, che riveste, necessariamente, la forma dell'appello e che è diretta al giudice funzionalmente competente (art. 291, comma 1, cod. proc. pen.). L'art. 292 cod. proc. pen. prevede poi gli elementi che l'ordinanza deve contenere a pena di nullità rilevabile anche di ufficio. Tale norma non si applica solo al giudice per le indagini preliminari, come anche sostenuto in passato (Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Rv. 270737 - 01), con tesi non più riproposta, ma in generale alle ordinanze genetiche emesse dal giudice funzionalmente competente. È, pertanto, fondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza, perché non sono state riportate le cd. incolpazioni provvisorie, di cui all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.: manca la «descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate» e tale mancanza non ha solo una valenza relativa al diritto di difesa ma anche per comprendere la correttezza del percorso logico sulla sussistenza della gravità indiziaria che deve essere correlato al fatto provvisoriamente contestato; l'indicazione delle norme violate è funzionale anche alla verifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'esistenza di fatti per i quali è concretamente possibile l'emissione di una misura cautelare (Sez. 6, n. 3074 de 20/08/1992, Fiorito, Rv. 191731-01). A questa preliminare ragione di nullità si aggiunge quella derivante dall'assenza di motivazione autonoma rispetto alla richiesta di misura cautelare del Pubblico ministero allegata all'atto di appello. Infatti, l'ordinanza consiste nel "copia e incolla" della richiesta ,senza valutazione critica del compendio indiziario. Peraltro, ciò che è mancato del tutto è stato anche il confronto con le argomentazioni dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di applicazione del Pubblico ministero e con quelle difensive. Va ribadito il principio per cui in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice. Tuttavia, nel procedere alla verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata (così, Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M,. Rv. 279593 - 01 e Sez. 1, n. 47361 del 09/1/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283784-01). Siffatto obbligo di riconsiderazione si coniuga con la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo cui, anche in sede di appello, il giudice deve rassegnare rispetto agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, dando conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura. Il Tribunale del riesame ha del tutto ignorato gli argomenti spesi dal Giudice per le indagini preliminari in merito all'insufficienza degli elementi indiziari prospettati, posizione per posizione, con la conseguenza che s'impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al
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