CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 43749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta erronea interpretazione dell'art. 640 cod. pe . e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa ed alla penale responsabilità dell'imputato sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pag. 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa; Ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza conseguente alla violazione degli artt. 163, 164 e 165 cod. pen. è manifestamente infondato. I giudici di merito, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, hanno correttamente applicato il disposto dell'art. 165, commi primo e secondo, cod. pen. in considerazione del fatto che l'imputato aveva già usufruito una volta del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. con sentenza divenuta irrevocabile in data 28/02/2020. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dic:hiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]