CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 09146/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 182. R.G. 34937 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso dedotto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso proposto dalle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali viene eccepita la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen, il travisamento del fatto ed il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa ed alla penale responsabilità delle imputate, sono aspecifici e non consentiti in quanto reiterativi di doglianze fattuali già dedotte in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. rilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun interesse all'accusa né alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa e che i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità delle ricorrenti per il delitto di truffa (vedi pagg. da 3 a 6 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], che lamenta violazione dell'art. 61 n. 7 cod. pen. ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è aspecifico; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno correttamente ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen. in considerazione della rilevante gravità del complessivo danno sofferto dalla persona offesa superiore ai 200.000,00 euro (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o manifeste illogicità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]