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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10649/2024

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 2 7134 /20 20 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale inatti ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale del lo Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – Oggetto:notificacartella a mezzoPEC Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 148/06/20depositata i n data 10 / 01 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 1 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento notificataleex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ed ex art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972 per IRES e IVA 2011 dolendosi della illegittimità dell'atto in quanto inesistente per essere stato notificatoa mezzo posta elettronica certificata; denunciava inoltre la nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo ed il responsabile del procedimentodi emissione notifica della cartella; - il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; - appellava Equitalia , allora Riscossore ; - con la pronuncia oggetto del presente giudizio di legittimità, la CTR ha accolto l'impugnazione del riscossore è compensato interamentealle spese dei due gradi di giudizio; - ricorre a questa Corte [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a tre motivi di gravame; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; - il Riscossore è rimasto intimato in questa sede di Legittimità; Consideratoche: - il primo motivo denuncia l'omessa pronuncia ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., per avere la CTR mancato di esprimersi in ordine alla censuratavalidità della cartella di pagamento notificata in forma “.PDF”priva di firma digitale; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il motivo è privo di fondamento; - come questa Corte ha già chiarito (in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023 e anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019 ) in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico dellacartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamenteessere sottoscritta con firma digitale, in assenza diprescrizioni normative di segno diverso; - invero, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fattoche tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deveessere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto M inisteriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale,tramite apposito numero di codice; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione degli artt. 22,23, 23bis, 23 ter, 24 C odice dell’ A mministrazione D igitale (d.

Lgs.N. 82 del 2005) e delle specifiche tecniche ex art. 34 c. 1 del d.M. n. 44 del 2011 con riferimento all'inesistenza della notifica dellacartella di pagamento in quanto mancante di firma digitale; tale motivo può trattarsi congiuntamente con il successivo terzo mezzo di impugnazione che denuncia la violazione di legge, in relazione all’art. 115 c.p.c., dell’art. 156 c.p.c. per avere erroneamentela sentenza di appello ritenuto applicabile nel caso checi occupa la sanatoria per l’atto impugnato che ha raggiunto loscopo; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - i ridetti motivi, in sintesi, censurano ambedue la pronuncia di appello per avere essa erroneamente ritenuto validamente notificatol'atto impugnato ancorché sprovvisto di firma digitale e inogni caso per aver ritenuto tale vizio formale dell'atto sanato dall’avvenuta contestazione giudiziale della cartella medesima; - i motivi in argomento risultano manifestamente infondati; - le Sezioni Unite di questa Corte hanno già affermato in tema che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronicacertificata non ne comporta la nullità se la consegna in viatelematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale(Cass.

S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass.

S.U. 18/04/2016, n.7665).

E proprio con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, si è chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell'atto non osta all'applicazione di istituti appartenential diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinviooperato dall'art. 26, comma 5, del d.p.r. n. 602 del 1973, all'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, il quale, a sua volta, rinvia allenorme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 6417); - conclusivamente il ricorso va rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 2 7134 /20 20 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale inatti ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale del lo Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – Oggetto:notificacartella a mezzoPEC Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 148/06/20depositata i n data 10 / 01 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 1 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento notificataleex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ed ex art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972 per IRES e IVA 2011 dolendosi della illegittimità dell'atto in quanto inesistente per essere stato notificatoa mezzo posta elettronica certificata; denunciava inoltre la nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo ed il responsabile del procedimentodi emissione notifica della cartella; - il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; - appellava Equitalia , allora Riscossore ; - con la pronuncia oggetto del presente giudizio di legittimità, la CTR ha accolto l'impugnazione del riscossore è compensato interamentealle spese dei due gradi di giudizio; - ricorre a questa Corte [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a tre motivi di gravame; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; - il Riscossore è rimasto intimato in questa sede di Legittimità; Consideratoche: - il primo motivo denuncia l'omessa pronuncia ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., per avere la CTR mancato di esprimersi in ordine alla censuratavalidità della cartella di pagamento notificata in forma “.PDF”priva di firma digitale; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il motivo è privo di fondamento; - come questa Corte ha già chiarito (in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023 e anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019 ) in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico dellacartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamenteessere sottoscritta con firma digitale, in assenza diprescrizioni normative di segno diverso; - invero, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fattoche tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deveessere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto M inisteriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale,tramite apposito numero di codice; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione degli artt. 22,23, 23bis, 23 ter, 24 C odice dell’ A mministrazione D igitale (d. Lgs.N. 82 del 2005) e delle specifiche tecniche ex art. 34 c. 1 del d.M. n. 44 del 2011 con riferimento all'inesistenza della notifica dellacartella di pagamento in quanto mancante di firma digitale; tale motivo può trattarsi congiuntamente con il successivo terzo mezzo di impugnazione che denuncia la violazione di legge, in relazione all’art. 115 c.p.c., dell’art. 156 c.p.c. per avere erroneamentela sentenza di appello ritenuto applicabile nel caso checi occupa la sanatoria per l’atto impugnato che ha raggiunto loscopo; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - i ridetti motivi, in sintesi, censurano ambedue la pronuncia di appello per avere essa erroneamente ritenuto validamente notificatol'atto impugnato ancorché sprovvisto di firma digitale e inogni caso per aver ritenuto tale vizio formale dell'atto sanato dall’avvenuta contestazione giudiziale della cartella medesima; - i motivi in argomento risultano manifestamente infondati; - le Sezioni Unite di questa Corte hanno già affermato in tema che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronicacertificata non ne comporta la nullità se la consegna in viatelematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale(Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n.7665). E proprio con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, si è chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell'atto non osta all'applicazione di istituti appartenential diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinviooperato dall'art. 26, comma 5, del d.p.r. n. 602 del 1973, all'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, il quale, a sua volta, rinvia allenorme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 6417); - conclusivamente il ricorso va rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen
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