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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20628/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/05/2022 dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3550 del 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Torino a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 612, comma secondo, in relazione all'art. 339, cod. pen per avere minacciato un danno ingiusto a [OSCURATO:PERSONA] brandendo uno sfollagente metallico e minacciandolo con la frase «non scappare ora ti ammazzo e ti lascio per terra» e ex art. 337 cod. pen. (capo A) e per essersi opposto con violenza e minaccia ai pubblici ufficiali che intendevano perquisire l'autovettura da lui usata (nella quale egli deteneva lo sfollagente) spingendo energicamente con le mani l'agente di [OSCURATO:PERSONA] e rivolgendo agli altri agenti la frase «sono un collega.., poi facciamo i conti, io vi pago lo stipendio, dovete ascoltare anche la mia campana ricordate che vi pago lo stipendio quindi dico e faccio quello che voglio» (capo C).

2. Con il ricorso presentato dal suo difensore [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza impugnata deducendo che essa contiene travisamenti delle prove.

2.1. Per quanto riguarda il capo A, si assume che è stato creduto quanto dichiarato dai testi [OSCURATO:PERSONA] (padre) e [OSCURATO:PERSONA] (figlio) senza adeguatamente vagliare la deposizione del testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] (ex-moglie del predetto Catania e attuale compagna dell'imputato), la quale ha affermato di non ricordare di avere sentito e tantomeno visto [OSCURATO:PERSONA] minacciare con qualcosa il suo ex-marito pur essendo scesa in strada subito dopo avere notato dal balcone di casa i due uomini litigare.

Si argomenta che il fatto che Catania ha saputo descrivere lo sfollagente di [OSCURATO:PERSONA] non dimostra che egli lo abbia effettivamente visto perché che l'imputato tenesse nell'auto lo sfollagente era noto a [OSCURATO:PERSONA], peraltro contrario alla nuova relazione della madre.

2.2. Per quanto riguarda il capo C, si osserva che il gesto di allontanare spingendolo con le mani il pubblico ufficiale e le espressioni rivolte agli agenti costituirono una semplice reazione estemporanea inidonea e neanche rivolta a impedire l'attività di perquisizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato perché propone una ricostruzione alternativa dei fatti senza evidenziare manifeste illogicità nel ragionamento svolto nella sentenza impugnata, convergente con quello della sentenza di primo grado, che non omette di vagliare le dichiarazioni della Strafezza ma le valuta non decisive anche osservando, come già il Tribunale, che la Strafezza ben può non essersi accorta dello sfollagente perché impegnata a spostare e calmare [OSCURATO:PERSONA] e così illustrando la non incompatibilità del suo ricordo con le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] estrasse dall'abitacolo della sua vettura uno sfollagente nero aprendo la portiera del lato del guidatore e che poi lo brandì contro di lui.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha correttamente ravvisato il reato ex art. 337 cod. pen. perché l'imputato per impedire la perquisizione della sua autovettura attuò la 3 opposizione fisica e verbale descritta nell'imputazione e deve ribadirsi che integra il delitto di resistenza l'azione di colui che mediante spintoni contro il pubblico ufficiale operante mira a ostacolare il compimento di un atto di ufficio (fra le altre (Sez. 6, n. 1464 del 14/12/1993, dep. 1994, Granata, Rv. 197184; Sez. 5, n. 715 del 13/12/1984, dep. 1985, Lazzaroni, Rv. 167552).

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/05/2022 dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3550 del 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Torino a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 612, comma secondo, in relazione all'art. 339, cod. pen per avere minacciato un danno ingiusto a [OSCURATO:PERSONA] brandendo uno sfollagente metallico e minacciandolo con la frase «non scappare ora ti ammazzo e ti lascio per terra» e ex art. 337 cod. pen. (capo A) e per essersi opposto con violenza e minaccia ai pubblici ufficiali che intendevano perquisire l'autovettura da lui usata (nella quale egli deteneva lo sfollagente) spingendo energicamente con le mani l'agente di [OSCURATO:PERSONA] e rivolgendo agli altri agenti la frase «sono un collega.., poi facciamo i conti, io vi pago lo stipendio, dovete ascoltare anche la mia campana ricordate che vi pago lo stipendio quindi dico e faccio quello che voglio» (capo C). 2. Con il ricorso presentato dal suo difensore [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza impugnata deducendo che essa contiene travisamenti delle prove. 2.1. Per quanto riguarda il capo A, si assume che è stato creduto quanto dichiarato dai testi [OSCURATO:PERSONA] (padre) e [OSCURATO:PERSONA] (figlio) senza adeguatamente vagliare la deposizione del testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] (ex-moglie del predetto Catania e attuale compagna dell'imputato), la quale ha affermato di non ricordare di avere sentito e tantomeno visto [OSCURATO:PERSONA] minacciare con qualcosa il suo ex-marito pur essendo scesa in strada subito dopo avere notato dal balcone di casa i due uomini litigare. Si argomenta che il fatto che Catania ha saputo descrivere lo sfollagente di [OSCURATO:PERSONA] non dimostra che egli lo abbia effettivamente visto perché che l'imputato tenesse nell'auto lo sfollagente era noto a [OSCURATO:PERSONA], peraltro contrario alla nuova relazione della madre. 2.2. Per quanto riguarda il capo C, si osserva che il gesto di allontanare spingendolo con le mani il pubblico ufficiale e le espressioni rivolte agli agenti costituirono una semplice reazione estemporanea inidonea e neanche rivolta a impedire l'attività di perquisizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato perché propone una ricostruzione alternativa dei fatti senza evidenziare manifeste illogicità nel ragionamento svolto nella sentenza impugnata, convergente con quello della sentenza di primo grado, che non omette di vagliare le dichiarazioni della Strafezza ma le valuta non decisive anche osservando, come già il Tribunale, che la Strafezza ben può non essersi accorta dello sfollagente perché impegnata a spostare e calmare [OSCURATO:PERSONA] e così illustrando la non incompatibilità del suo ricordo con le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] estrasse dall'abitacolo della sua vettura uno sfollagente nero aprendo la portiera del lato del guidatore e che poi lo brandì contro di lui. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha correttamente ravvisato il reato ex art. 337 cod. pen. perché l'imputato per impedire la perquisizione della sua autovettura attuò la 3 opposizione fisica e verbale descritta nell'imputazione e deve ribadirsi che integra il delitto di resistenza l'azione di colui che mediante spintoni contro il pubblico ufficiale operante mira a ostacolare il compimento di un atto di ufficio (fra le altre (Sez. 6, n. 1464 del 14/12/1993, dep. 1994, Granata, Rv. 197184; Sez. 5, n. 715 del 13/12/1984, dep. 1985, Lazzaroni, Rv. 167552). 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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