Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2026
ECLI:EU:T:2026:195
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0405_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 marzo 2026 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑405/24)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei fondi – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e soggette a restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nominativo del ricorrente negli elenchi – Criterio dell’«imprenditore o imprenditrice di spicco che opera in Siria» – Presunzione di legame con il regime di Bachar al-Assad – Caduta del regime di Bashar al-Assad – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto alla vita privata – Lesione della reputazione»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2024/1510, (PESC) 2025/1095 e (PESC) 2025/1096, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, allegato II, 2015/1828, 2024/1517, 2025/1094 e 2025/1098]
(v. punti 32‑34, 37, 41)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione – Criterio giuridico autonomo, oggettivo e sufficiente – Presunzione di sostegno al regime siriano prima e dopo la sua caduta
[Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2024/1510, (PESC) 2025/1095 e (PESC) 2025/1096, artt. 27, § 2, a), e 28, § 2, a); regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1 bis, 2015/1828, 2024/1517, 2025/1094 e 2025/1098]
(v. punti 54, 55, 85)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Presunzione di sostegno all’ex regime di Bachar al-Assad nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza – Errore di valutazione – Assenza
[Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2024/1510, (PESC) 2025/1095 e (PESC) 2025/1096, artt. 27, § 2, a), e 28, § 2, a); regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1 bis, 2015/1828, 2024/1517, 2025/1094 e 2025/1098]
(v. punti 56‑63, 67, 73‑77, 86‑94)
4.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte con riferimento a un precedente inserimento, in mancanza di modifica delle motivazioni, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Siria
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/847, (PESC) 2024/1510, (PESC) 2025/1095 e (PESC) 2025/1096, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, allegato II, 2015/1828, 2023/844, 2024/1517, 2025/1094 e 2025/1098]
(v. punti 64‑66, 68, 69, 84, 88)
5.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Portata del controllo – Esclusione degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione successivamente all’adozione della decisione impugnata
[Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2015/1828 e 2024/1517]
(v. punti 75, 76)
6.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Controllo che si estende alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2025/1095; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2025/1094]
(v. punti 79‑82)
7.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Siria – Portata del controllo – Atti che possono trovare fondamento in alcuni punti della motivazione e non in altri – Validità di tali atti
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2024/1510, (PESC) 2025/1095 e (PESC) 2025/1096, artt. 27, § 2, e 28, § 2; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1 bis, 2015/1828, 2024/1517, 2025/1094 e 2025/1098]
(v. punto 95)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Restrizioni al diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla libertà di esercitare un’attività economica e al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza
[Art. 5, § 4, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 15, 16 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2024/1510, (PESC) 2025/1095 e (PESC) 2025/1096, considerando 8 e 13 e artt. 27, § 2, e 28, § 2; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1 bis, 2015/1828, 2024/1517, 2025/1094 e 2025/1098]
(v. punti 100‑110)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.