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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 46093/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Terlizzi avverso la sentenza del 10/12/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha confermato quella del Tribunale di Bari in data 19/9/2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 4 legge 110 del 1975 e 337 cod. pen., risalenti all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Ha proposto ricorso Minutillo tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.157 e 161 cod. pen. in quanto con riguardo alla contravvenzione di cui al capo A) il termine di prescrizione era decorso prima della sentenza di appello.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'attribuzione dell'episodio al ricorrente.

La Corte aveva omesso di pronunciarsi in merito alle doglianze formulate con riguardo all'individuazione del ricorrente come autore del fatto, a fronte delle dichiarazioni rese dal teste Esposito e degli elementi che inducevano ad escludere che si fosse trattato di un effettivo immediato riconoscimento del ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen., in quanto non era stato provato che la condotta di guida dell'autore del fatto avesse influito sull'inseguimento da parte delle forze dell'ordine, fino a quando era stato il tracciato stradale a favorire la fuga del soggetto a bordo del ciclomotore.

Di qui l'assenza di una reale incidenza e di una reale capacità minatoria della condotta.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato, in quanto, con riferimento al reato contravvenzionale di cui al capo A), deve ritenersi che il termine di prescrizione, pari ad anni cinque, decorrente dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], fosse decorso prima della sentenza di appello, anche computando un periodo di sospensione pari a mesi nove e giorni diciassette.

2. I restanti motivi sono infondati.

2.1. La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha idoneamente motivato in ordine alla identificazione del ricorrente come autore del fatto e alla configurabilità di una condotta di resistenza a pubblico ufficiale.

Si è invero rilevato come, sulla base della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], fosse emerso che la pattuglia intervenuta in [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso che era appena avvenuta una lite e che uno dei contendenti, indossante un giubbotto rosso, si era allontanato a bordo di un ciclomotore bianco, veicolo che era stato poco dopo individuato ed inseguito: nel frangente il conducente, che recava un giubbotto rosso, si era voltato alcune volte e, anche se indossava un casco, era stato nondimeno identificato nel ricorrente, ben conosciuto dagli operanti, i quali sapevano che il predetto era solito utilizzare un ciclomotore bianco della sorella e dopo l'accaduto non l'avevano rinvenuto in casa.

Inoltre, è stato posto in luce che il soggetto era stato visto abbandonare una mazza da baseball, oggetto che in base alle testimonianze raccolte era stato utilizzato da quell'individuo nel corso della lite.

Ed ancora, è stato sottolineato come la fuga del soggetto a bordo del ciclomotore fosse stata caratterizzata da manovre pericolose, consistite nel percorrere tratti contromano, nel superare incroci anche con semaforo rosso, nel non tener conto delle contingenze stradali, così da esporre a pericolo la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada e degli inseguitori, fino a quando il soggetto era riuscito a dileguarsi tra macchine e stradine.

2.2. A fronte di ciò le deduzioni difensive, incentrate sulle difficoltà dell'effettiva individuazione e sull'assunto di una mera ipotesi di identificazione, non sono in realtà idonee a vulnerare la motivazione e devono ritenersi da essa superate, essendosi dato conto del riconoscimento operato dagli inseguitori, i quali avevano anche annotato alcuni numeri della targa del ciclomotore e non avevano rinvenuto Minutilllo in casa dopo l'accaduto.

D'altro canto, risulta assertiva la doglianza volta a contestare la configurabilità del delitto di resistenza, essendo stata sottolineata la pericolosità della condotta di guida del soggetto inseguito, tale da costituire concretamente idonea coazione di tipo oppositivo, volta ad ostacolare l'operato dei militari, essendo per contro irrilevante che il soggetto fosse alla resa dei conti riuscito a dileguarsi utilizzando stradine.

3. Al proscioglimento del ricorrente dal reato contravvenzionale segue la rideterminazione della pena nella misura di mesi otto di reclusione, dovendosi eliminare quella computata a titolo di aumento per la continuazione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo A), perché estinta per prescrizione.

Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in mesi 8 di reclusione.

Così deciso il 9/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Terlizzi avverso la sentenza del 10/12/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha confermato quella del Tribunale di Bari in data 19/9/2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 4 legge 110 del 1975 e 337 cod. pen., risalenti all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ha proposto ricorso Minutillo tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.157 e 161 cod. pen. in quanto con riguardo alla contravvenzione di cui al capo A) il termine di prescrizione era decorso prima della sentenza di appello. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'attribuzione dell'episodio al ricorrente. La Corte aveva omesso di pronunciarsi in merito alle doglianze formulate con riguardo all'individuazione del ricorrente come autore del fatto, a fronte delle dichiarazioni rese dal teste Esposito e degli elementi che inducevano ad escludere che si fosse trattato di un effettivo immediato riconoscimento del ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen., in quanto non era stato provato che la condotta di guida dell'autore del fatto avesse influito sull'inseguimento da parte delle forze dell'ordine, fino a quando era stato il tracciato stradale a favorire la fuga del soggetto a bordo del ciclomotore. Di qui l'assenza di una reale incidenza e di una reale capacità minatoria della condotta. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, in quanto, con riferimento al reato contravvenzionale di cui al capo A), deve ritenersi che il termine di prescrizione, pari ad anni cinque, decorrente dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], fosse decorso prima della sentenza di appello, anche computando un periodo di sospensione pari a mesi nove e giorni diciassette. 2. I restanti motivi sono infondati. 2.1. La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha idoneamente motivato in ordine alla identificazione del ricorrente come autore del fatto e alla configurabilità di una condotta di resistenza a pubblico ufficiale. Si è invero rilevato come, sulla base della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], fosse emerso che la pattuglia intervenuta in [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso che era appena avvenuta una lite e che uno dei contendenti, indossante un giubbotto rosso, si era allontanato a bordo di un ciclomotore bianco, veicolo che era stato poco dopo individuato ed inseguito: nel frangente il conducente, che recava un giubbotto rosso, si era voltato alcune volte e, anche se indossava un casco, era stato nondimeno identificato nel ricorrente, ben conosciuto dagli operanti, i quali sapevano che il predetto era solito utilizzare un ciclomotore bianco della sorella e dopo l'accaduto non l'avevano rinvenuto in casa. Inoltre, è stato posto in luce che il soggetto era stato visto abbandonare una mazza da baseball, oggetto che in base alle testimonianze raccolte era stato utilizzato da quell'individuo nel corso della lite. Ed ancora, è stato sottolineato come la fuga del soggetto a bordo del ciclomotore fosse stata caratterizzata da manovre pericolose, consistite nel percorrere tratti contromano, nel superare incroci anche con semaforo rosso, nel non tener conto delle contingenze stradali, così da esporre a pericolo la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada e degli inseguitori, fino a quando il soggetto era riuscito a dileguarsi tra macchine e stradine. 2.2. A fronte di ciò le deduzioni difensive, incentrate sulle difficoltà dell'effettiva individuazione e sull'assunto di una mera ipotesi di identificazione, non sono in realtà idonee a vulnerare la motivazione e devono ritenersi da essa superate, essendosi dato conto del riconoscimento operato dagli inseguitori, i quali avevano anche annotato alcuni numeri della targa del ciclomotore e non avevano rinvenuto Minutilllo in casa dopo l'accaduto. D'altro canto, risulta assertiva la doglianza volta a contestare la configurabilità del delitto di resistenza, essendo stata sottolineata la pericolosità della condotta di guida del soggetto inseguito, tale da costituire concretamente idonea coazione di tipo oppositivo, volta ad ostacolare l'operato dei militari, essendo per contro irrilevante che il soggetto fosse alla resa dei conti riuscito a dileguarsi utilizzando stradine. 3. Al proscioglimento del ricorrente dal reato contravvenzionale segue la rideterminazione della pena nella misura di mesi otto di reclusione, dovendosi eliminare quella computata a titolo di aumento per la continuazione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo A), perché estinta per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in mesi 8 di reclusione. Così deciso il 9/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R
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