CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 15000/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30882-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30882/2020 Numero sezionale 2587/2022 Numero di raccolta generale 15000/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 INPS - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 220/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 21 maggio 2020, la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello di SCA di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva dichiarato inammissibile l’opposizione al ruolo e agli atti esecutivi e rigettato nel resto il ricorso; 2. essa ha condiviso la qualificazione dell’impugnazione come opposizione agli atti esecutivi, anziché all’esecuzione, comportante inammissibilità della dedotta nullità assoluta della notifica delle cartelle (peraltro tutte notificate negli anni 2005 e 2006 e nella piena conoscenza della società ben prima dell’opposizione, per la presentazione nel 2009 e nel 2014 di specifiche istanze di rateizzazione del pagamento), con assorbimento di ogni altra questione al riguardo; 3. in riferimento alla pretesa contributiva dell’Inps, la Corte territoriale ha accertato l’interruzione della prescrizione con la notificazione delle intimazioni di pagamento validamente eseguite e con la comunicazione Ric. 2020 n. 30882 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30882/2020 Numero sezionale 2587/2022 Numero di raccolta generale 15000/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 di iscrizione ipotecaria (questa non oggetto di impugnazione nel merito), la cui irregolarità di notificazione ha ritenuto, prima ancora che infondata, inammissibile per tardiva deduzione; 4. con atto notificato il 23 novembre 2020 la società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; l’intimato Inps non ha svolto difese, depositando solo procura. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, quale l’erronea assunzione di interruzione della prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria del 13 ottobre 2007, in difetto dei requisiti di idoneità interruttiva (unico motivo); 2. esso è inammissibile; 3. il vizio motivo è indeducibile, ai sensi dell’art. 348ter c.p.c., per cd. “doppia conforme”, applicabile ratione temporis e sussistente nel caso di specie, non avendo la ricorrente in cassazione, come invece avrebbe dovuto per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994); 3.1. in ogni caso, neppure si configura un fatto storico del quale sia stato omesso l’esame (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), avendolo anzi la Corte territoriale esaminato (al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), ma del quale la ricorrente contesta piuttosto la valutazione; Ric. 2020 n. 30882 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30882/2020 Numero sezionale 2587/2022 Numero di raccolta generale 15000/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 marzo 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 30882 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s