CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21353/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atoe difeso per procura a lle liti in calce a l ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Taranto n. 21. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sedein Barletta, in persona dellegale rappresentante sig. N i cola [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a per procura alle liti in calce al controricorso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamentedomiciliata presso il suo studio in B a ri, via [OSCURATO:PERSONA] n. 20 . Controricorrente avverso la sentenza n.2033/2019 della Corte di appello di Bari , pubblicata l’8. 9. 2019. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 7. 5. 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Uditele conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorsosia dichiarato inammissibile. R.G. N. 37510/2019.Udite le difese svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e dall’[OSCURATO:PERSONA] per la società controricorrent e . Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al pagam en to della somma di euro 32.690,98 per le opere aggiuntive ordinate dalla controparte nel corso della esecuzione di un contratto di appalto, avente ad oggetto il ripristino di un complesso immobiliare costituito da una palazzina e da un capannone. La società convenut a contestò la p ret esa e chiese in via riconvenzionale il risarcimento dei danni peri vizi delle opere ed il loro mancato completamento. Il Tribunale accolse la domanda dell’attore ed in parte quella della società convenuta, quantificò i rispettivi crediti e, operata la loro compensazione, condannò la parte convenuta al pagam en to della differenza, pari ad euro 15.850,98. Proposto gravame da parte della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., con sentenza n. 2033 dell’8. 9. 2019 la Corte di appello di Bari riformò la decisione impugnata,rigettando la domanda del Ragnatela diretta ad ottenere l’integrazione del prezzo. La Corte motivò tale conclusione affermando chel’appaltatore non aveva diritto al maggiore compenso richiesto in quanto le opere oggetto di tale pretesa erano già comprese in quelle descritte nel contratto di appalto; subordinatamente, perché le parti avevano previsto un prezzo globale, con espressa clausola di invariabilità nel caso dieventuali variazioni di qualsiasi entità e misura ; non era stata comunque fornita la prova che le assunte varianti dei lavori fossero state richieste dalla committente. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 3. 12. 2019 , ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi . [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha notificato controricorso. Il Procuratore Generale e le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione R.G. N. 37510/2019.Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 194, 696, 696 bis, 115 e 116 c.p.c., 2727, 1657, 1661, 1662, 1665, 1671 e 1659 c.c.. Con esso la parte censura la sentenza impugnata per avere escluso che la realizzazione delle varianti in corso d’opera fossero state realizzate su richiesta della committente, come ritenuto dal giudice di primo grado. Si assume che tale conclusione è smentita dalle deduzioni difensive della controparte, svolte nel corso degli accertamenti tecnici che hanno preceduto l’inizio della causa, da cui emergevaun chiaro riconoscimento. Disattese risultano anche le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, da cui risultavache l’impresa aveva dato corso alle opere in variante sulla base di indicazioni verbali e disegni e si dava atto che il suo credito, per tali lavori, ammontava ad euro 32.690,98. La Corte di merito ha anche ignorato che la qu an tificazione d ei lavori era avvenuta da parte del consulente tecnico in contraddittorio con quelli di parte e che questi ultimi avevano firmato il verbaledell’elenco e quantità delle opere per accettazione, nonché la circostanza che presso l’Ufficio del Genio civile di Bariera stato depositato un progetto architettonico di variante. Il secondo motivo di ricorso, chedenuncia violazione degli artt. 194, 696, 696 bis, 115 e 116 c.p.c.,censura l’affermazione della decisi one impugnata che ha disconosciuto il credito vantato dall’appaltatore sulla base del rilievo che i lavori per i quali si chiedeva il compenso aggiuntivo erano già ricompresi nelle opere descritte in contratto. Si deduce che tale conclusione trae origine da un errore nella lettura degli atti, avendo la Corte ritenuto che il contratto originario facesse riferimento alle varie facciate dell’immobile, mentre aveva ad oggetto solo una di esse, come emerge dai computi metrici delle due consulenze tecniche espletate, che danno atto dei lavori aggiuntivi eseguiti. Il terzo motivo di ricorso, nel denunciare violazione e falsa ap p licazione dell’art.1661 c.c., critica l’affermazione del giudice di appello secondo cui la parte non avrebbe dato prova che le varianti fossero state richieste dal committente, laddove tale dimostrazione era ricavabile agevolmente sia dai documenti prodotti, quali la denuncia di variazione delprogetto presentata al Comune e la sottoscrizione da parte del consulente tecnico di parte dell’elenco e quantità R.G. N. 37510/2019.delle opereredatto dal consulente d’ufficio, sia per presunzioni, non potendo le varianti che essere ordinate dalla committenza. I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono tutti inammissibili. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di merito ha rigettato la domanda dell’impresa di integrazione del prezzo per l’esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli originariam en te previsti , s ulla base d elle seguenti ragioni, tra di loro del tutto autonome: perché le opere dichiarate asseritamente aggiuntive ( indicate nella fornitura e posa in opera del ponteggio per gli interventi sull’intonaco e per la tinteggiatura, nel risanamento dei frontalini della cabina Enel e nel risanam ento e pittura delle facciate del capannone e della suddetta cabina )in realtà tali non erano , essendo già ricomprese tra le opere del contratto originario, il quale aveva ad oggetto, tra l’altro , la realizzazione dell’intera facciata della palazzina ufficio e del capannone; per essere s t ato il prezzo dell’appalto determinato globalm en te, con espressa clausola di invariabilità anche nel caso “ di variazioni, in aumento o in difetto, di qualsiasi entità e natura “; per la mancata prova del fatto che le asserite variazioni fossero state richieste dal committente. Tanto precisato, deve concordarsi con la valutazione del Procuratore Generale che nella memoria depositata ha evidenziato l’inammissibilità delle censure solevate per laconsiderazione , di carattere assorbente, che esse investo no in modo diretto l’apprezzamento dei fatti di causa operato dalla Corte di appello, cioè un’operazione valutativa che la legge conferisce alla esclusiva competenza del giudice di merito, a garanzia del principio che fonda la decisione sul libero convincimento del giudice, e che per tale motivo non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Dalla lettura del ricorso emerge che le violazioni di legge denunziate dai motivi non sono di per sé autonome, ma sono sostenute unicamente da una diversa ricostruzione dei fatti, in forza di un procedimento argomentativo che lamenta l’errore di diritto non in relazione ai fatti accertati, ma perché essi sarebbero diversi. In questa prospettiva si ascrive la censura che investe l’affermazione della Corte di merito che ha ritenuto i lavori oggetto della richiesta di un compenso aggiuntivo già ricompresi nelle originarie pattuizioni contrattuali, e coinvolge pertanto l’operazione di interpretazione del R.G. N. 37510/2019.contratto, sostenuta in modo generico dal richiamo a risultanze della consulenza tecnica d’ufficio o documentali che il giudice ha esaminato e di cui ciò che si lamenta è che non le abbia valutate nel senso voluto dalla parte. Sotto altro profilo il ricorso va incontro ad inammissibilità anche perché non prospetta censure all’argomentazione addotta dalla Corte distrettuale che ha rigettato la domanda per la ragione che le parti aveva convenuto, con apposita clausola, la invariabilità del prezzo pattuito in contratto, anche in caso di variazioni “ di qualsiasi entità o natura“. L’affermazione costituisce, nel percorso motivazionale della sentenza unaratio decidendi autonoma, capace , in quanto tale, di sorreggere da sola la deci s i one e di rendere pertanto, in mancanza di specifiche censure,il ricorso inammissibile, in base al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui quando la sentenza impugnata è fondata su distinte ragioni, in grado ciascuna di sorregger n e il decisum , il ricorso per cassazione, pena la sua inammissibilità, deve investire, con autonomi motivi, ciascuna di esse( Cass. n. 13880 del 2020; Cass. n 18641 del 2017; Cass. n. 22753 del 2011 ). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in favore della controricorrent e , seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio in favore del controricorrent e , che liquida in euro5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 7 maggio 202 4 . Il Consigliere estensore Il Presidente R.G. N. 37510/2019.[OSCURATO:PERSONA] Virgilio