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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 14957/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14-07-2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 14 luglio 2021, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 21 novembre 2019, con cui il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 300 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 659 cod. pen. (capo A) e 681 cod. pen. (capo B), reati a lui contestati per avere, quale legale rappresentante della Gresal s.r.I., gestore dell'esercizio pubblico denominato "Narciso", sito in Messina, immesso a notte inoltrata nell'ambiente esterno emissioni sonore rumorose prodotte da musica a voce elettronica e chiasso degli avventori all'esterno del locale, arrecando molestia e disturbo alla quiete e al riposo delle persone, organizzando una serata danzante a fini di lucro, senza autorizzazione dell'Autorità; fatti accertati in Messina il 5 febbraio 2017.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello peloritana, La Camera, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione degli artt.157, 170, 171, 178 lett.

C), 185, 420, 430 ter, 598 e 681 cod. proc. pen., rilevando che la Corte di appello avrebbe erroneamente dichiarato l'assenza dell'imputato nel giudizio di secondo grado, avendo La Camera riferito al difensore di non aver mai ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, per cui la difesa sollecita questa Corte a verificare gli atti processuali, al fine di controllare se la notifica del decreto sia avvenuta o meno nel domicilio eletto dall'imputato.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'affermazione della penale responsabilità di La Camera, che sarebbe stata fondata unicamente sulla testimonianza del verbalizzante [OSCURATO:PERSONA], il quale ha effettuato un "accertamento tecnico" fonico, senza l'ausilio di idonea strumentazione.

Proprio per questo, la difesa aveva sollecitato l'esame dei testi cui il P.M. aveva rinunciato, senza tuttavia l'adesione del difensore dell'imputato a tale rinuncia.

L'esame degli altri verbalizzanti, infatti, sarebbe stato necessario per stabilire le ragioni dell'intervento della P.G. e per comprovare l'asserito disturbo al riposo, tanto più che non vi è contezza della presenza di persone che potessero riferire di essere state disturbate nel riposo e nelle loro occupazioni.

Parimenti necessario sarebbe stato accertare il rilascio dell'autorizzazione al gestore dell'esercizio pubblico, presupposto dei due reati contestati, potendo i fatti essere ricondotti nell'alveo degli art. 666 cod. pen. e 68 del T.U.L.P.S., sanzionati solo in via amministrativa, non essendo poi dimostrato che La Camera fosse consapevole dell'abuso degli strumenti sonori e delle danze, avendo peraltro il teste della difesa Centorrino precisato che la musica era di sottofondo.k Con il terzo motivo, la difesa contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., osservando che la Corte di appello non ha considerato che l'imputato, pur avendo sostenuto spese consistenti per organizzare l'esercizio pubblico, che ha insonorizzato, decideva di cessare l'attività, dopo il secondo intervento degli operatori della [OSCURATO:PERSONA], i quali non hanno accertato l'effettiva entità delle emissioni sonore.

Con il quarto motivo, il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e immotivato, avendo il Tribunale, con decisione confermata dalla Corte di appello, applicato la mese di 2 mesi di arresto, a fronte di un minimo edittale di 5 giorni, negando peraltro il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., che include ai fini della sua operatività l'attività spontanea dell'imputato, che abbia deciso di elidere le conseguenze del reato.

Con il quinto motivo, infine, è stata eccepita la prescrizione dei reati.

3. Con memoria depositata il 16 dicembre 2021, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, integrando il primo motivo di ricorso, a' supporto del quale ha allegato documentazione da cui risulta che l'ordinanza del 19 marzo 2021, con cui era stato disposto il rinvio del giudizio di secondo grado al 14 luglio 2021 è stata notificata a La Camera solo in data 4 settembre 2021, per cui la Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare l'assenza dell'appellante, riverberandosi la nullità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza sulla validità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, integrato dalla difesa con la memoria depositata il 16 dicembre 2021.

1. Dalla disamina del fascicolo processuale, consentita dalla natura della eccezione sollevata, risulta infatti che, all'udienza del 19 maggio 2021, la Corte di appello rinviava il processo al 14 luglio 2021, con ordinanza in cui veniva dato atto, in accoglimento dell'eccezione preliminare della difesa, del difetto di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, avendo questi revocato l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore (dove era stata eseguita la notifica) e dichiarato domicilio in Messina, via [OSCURATO:PERSONA] n. 123.

Di tale ordinanza, unitamente al verbale di udienza, veniva disposta dalla Corte di appello la notifica all'imputato presso il domicilio da questi dichiarato.

Alla successiva udienza del 14 luglio 2021, nella quale La Camera non compariva, veniva celebrato e anche definito il processo di secondo grado, ma senza che la notifica all'appellante della predetta ordinanza si fosse perfezionata, risultando dagli atti che i Carabinieri della Stazione di Messina-Giostra hanno eseguito la notifica dell'ordinanza del 19 maggio 2021 in favore di La Camera soltanto il 4 settembre 2021, ovvero dopo la decisione del giudizio di appello.

Risulta dunque pacifica la mancata e rituale instaurazione del rapporto giuridico processuale rispetto alla posizione dell'appellante, indebitamente qualificato come assente nell'intestazione della sentenza impugnata.

L'omessa notifica all'appellante, prima della trattazione del processo, sia del decreto di citazione per il giudizio di appello, sia della successiva ordinanza del 19 maggio 2021, integra un profilo di nullità, stante la correlata limitazione del diritto dell'imputato di partecipare al giudizio di secondo grado, essendo il vizio dedotto dalla difesa suscettibile di riverberarsi anche sulla validità della sentenza di appello che ha definito il processo celebrato dinanzi alla Corte territoriale.

2. Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, da ciò conseguendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l'ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14-07-2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 14 luglio 2021, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 21 novembre 2019, con cui il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 300 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 659 cod. pen. (capo A) e 681 cod. pen. (capo B), reati a lui contestati per avere, quale legale rappresentante della Gresal s.r.I., gestore dell'esercizio pubblico denominato "Narciso", sito in Messina, immesso a notte inoltrata nell'ambiente esterno emissioni sonore rumorose prodotte da musica a voce elettronica e chiasso degli avventori all'esterno del locale, arrecando molestia e disturbo alla quiete e al riposo delle persone, organizzando una serata danzante a fini di lucro, senza autorizzazione dell'Autorità; fatti accertati in Messina il 5 febbraio 2017. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello peloritana, La Camera, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli artt.157, 170, 171, 178 lett. C), 185, 420, 430 ter, 598 e 681 cod. proc. pen., rilevando che la Corte di appello avrebbe erroneamente dichiarato l'assenza dell'imputato nel giudizio di secondo grado, avendo La Camera riferito al difensore di non aver mai ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, per cui la difesa sollecita questa Corte a verificare gli atti processuali, al fine di controllare se la notifica del decreto sia avvenuta o meno nel domicilio eletto dall'imputato. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'affermazione della penale responsabilità di La Camera, che sarebbe stata fondata unicamente sulla testimonianza del verbalizzante [OSCURATO:PERSONA], il quale ha effettuato un "accertamento tecnico" fonico, senza l'ausilio di idonea strumentazione. Proprio per questo, la difesa aveva sollecitato l'esame dei testi cui il P.M. aveva rinunciato, senza tuttavia l'adesione del difensore dell'imputato a tale rinuncia. L'esame degli altri verbalizzanti, infatti, sarebbe stato necessario per stabilire le ragioni dell'intervento della P.G. e per comprovare l'asserito disturbo al riposo, tanto più che non vi è contezza della presenza di persone che potessero riferire di essere state disturbate nel riposo e nelle loro occupazioni. Parimenti necessario sarebbe stato accertare il rilascio dell'autorizzazione al gestore dell'esercizio pubblico, presupposto dei due reati contestati, potendo i fatti essere ricondotti nell'alveo degli art. 666 cod. pen. e 68 del T.U.L.P.S., sanzionati solo in via amministrativa, non essendo poi dimostrato che La Camera fosse consapevole dell'abuso degli strumenti sonori e delle danze, avendo peraltro il teste della difesa Centorrino precisato che la musica era di sottofondo.k Con il terzo motivo, la difesa contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., osservando che la Corte di appello non ha considerato che l'imputato, pur avendo sostenuto spese consistenti per organizzare l'esercizio pubblico, che ha insonorizzato, decideva di cessare l'attività, dopo il secondo intervento degli operatori della [OSCURATO:PERSONA], i quali non hanno accertato l'effettiva entità delle emissioni sonore. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e immotivato, avendo il Tribunale, con decisione confermata dalla Corte di appello, applicato la mese di 2 mesi di arresto, a fronte di un minimo edittale di 5 giorni, negando peraltro il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., che include ai fini della sua operatività l'attività spontanea dell'imputato, che abbia deciso di elidere le conseguenze del reato. Con il quinto motivo, infine, è stata eccepita la prescrizione dei reati. 3. Con memoria depositata il 16 dicembre 2021, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, integrando il primo motivo di ricorso, a' supporto del quale ha allegato documentazione da cui risulta che l'ordinanza del 19 marzo 2021, con cui era stato disposto il rinvio del giudizio di secondo grado al 14 luglio 2021 è stata notificata a La Camera solo in data 4 settembre 2021, per cui la Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare l'assenza dell'appellante, riverberandosi la nullità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza sulla validità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, integrato dalla difesa con la memoria depositata il 16 dicembre 2021. 1. Dalla disamina del fascicolo processuale, consentita dalla natura della eccezione sollevata, risulta infatti che, all'udienza del 19 maggio 2021, la Corte di appello rinviava il processo al 14 luglio 2021, con ordinanza in cui veniva dato atto, in accoglimento dell'eccezione preliminare della difesa, del difetto di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, avendo questi revocato l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore (dove era stata eseguita la notifica) e dichiarato domicilio in Messina, via [OSCURATO:PERSONA] n. 123. Di tale ordinanza, unitamente al verbale di udienza, veniva disposta dalla Corte di appello la notifica all'imputato presso il domicilio da questi dichiarato. Alla successiva udienza del 14 luglio 2021, nella quale La Camera non compariva, veniva celebrato e anche definito il processo di secondo grado, ma senza che la notifica all'appellante della predetta ordinanza si fosse perfezionata, risultando dagli atti che i Carabinieri della Stazione di Messina-Giostra hanno eseguito la notifica dell'ordinanza del 19 maggio 2021 in favore di La Camera soltanto il 4 settembre 2021, ovvero dopo la decisione del giudizio di appello. Risulta dunque pacifica la mancata e rituale instaurazione del rapporto giuridico processuale rispetto alla posizione dell'appellante, indebitamente qualificato come assente nell'intestazione della sentenza impugnata. L'omessa notifica all'appellante, prima della trattazione del processo, sia del decreto di citazione per il giudizio di appello, sia della successiva ordinanza del 19 maggio 2021, integra un profilo di nullità, stante la correlata limitazione del diritto dell'imputato di partecipare al giudizio di secondo grado, essendo il vizio dedotto dalla difesa suscettibile di riverberarsi anche sulla validità della sentenza di appello che ha definito il processo celebrato dinanzi alla Corte territoriale. 2. Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, da ciò conseguendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l'ult
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