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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 03979/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29355/2022 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 141/2022 depositato il 14/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA]Eramo ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n. 141/2022 della Corte d’appello di Perugia, depositato il 14 giugno 2022.

L’intimato Ministero della Giustizia ha depositato mero “atto di costituzione”.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria.

3. La Corte d’appello di Perugia ha raccolto l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 del Ministero della Giustizia avverso il decreto del magistrato designato che aveva condannato lo stesso Ministero al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione per l’importo di € 2.800,00 in favore del D’Eramo per la durata non ragionevole (stimata in sette anni) di altro giudizio di equa riparazione.

Tale liquidazione era stata operata in base al moltiplicatore annuo di € 400,00.

Poiché le parti del giudizio presupposto erano circa 120, i giudici dell’opposizione hanno ritenuto di applicare la diminuzione del 40 per cento (dunque, importo annuo di € 240,00) di cui al comma 1- bis dell’art. 2 - bis della l.n. 89 del 2001, negando rilievo alla circostanza che nel giudizio presupposto erano stati riuniti più ricorsi per equa riparazione proposti con distinti atti.

4. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89 del 2001, evidenziando come soltanto con decreto del 20 giugno 2018 era stata disposta la riunione dei tanti distinti procedimenti di equa riparazione separatamente instaurati, a seguito del provvedimento presidenziale del maggio 2015, sicché il numero di oltre 120 parti era stato raggiunto in realtà solo a partire da tali date, mentre comunque il giudizio già pendeva dal 2009.

Inoltre, i giudici dell’opposizione non avrebbero considerato la diversità delle vicende processuali delle tante parti, avendo solo alcune dovuto far seguire alla fase di cognizione successivi giudizi esecutivi e/o di ottemperanza.

4.1. Il primo motivo di ricorso va respinto.

Può considerarsi che la diminuzione della somma di denaro da liquidare a titolo di equa riparazione fino al 20 per cento, quando le parti del processo presupposto sono più di dieci, o fino al 40 per cento, quando le parti del processo sono più di cinquanta, di cui al comma 1-bis dell’art. 2 - bis della l.n. 89 del 2001, opera con riferimento all’intero giudizio presupposto, ove tale cumulo soggettivo sia originario, ovvero, ove sia ordinata la riunione di procedimenti relativi a cause connesse, con riferimento alle fasi ad essa successive in cui siano superati tali numeri.

Allorché, peraltro, sia stata disposta, come nella specie, in sede di procedimento di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, la riunione di distinti ricorsi di più soggetti che avevano agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni (cfr. Cass. n. 10634 del 2010; n. 20834 del 2017), è legittima l’applicazione unitaria della diminuzione di cui al comma 1-bis dell’art. 2-bis della l.n. 89 del 2001 per l’intero giudizio cumulato (Cass. n. 4832 del2021).

Va infine rimarcato che il primo motivo di ricorso contiene riferimenti a fatti (il decreto di riunione del 20 giugno 2018, il provvedimento presidenziale del maggio 2015, la diversità delle vicende processuali delle tante parti) che non risultano contemplati nel decreto impugnato, e il ricorrente non rispetta l’onere, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare "come" e "quando" tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti nel giudizio di merito.

5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per aver il decreto impugnato disposto la compensazione tra le parti delle spese della fase monitoria e della fase di opposizione “in considerazione della soccombenza reciproca delle parti”.

5.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, correggendosi soltanto la motivazione del decreto impugnato ove ha ravvisato una ipotesi di “soccombenza reciproca” tra le parti.

L'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo.

Ove detta opposizione sia proposta dal Ministero e sia parzialmente accolta, riducendosi la somma liquidata a titolo di equa riparazione, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale.

In particolare, se i giudici dell’opposizione reputano di dover fare applicazione della diminuzione di cui al comma 1-bis dell’art. 2-bis della l.n. 89 del 2001, essi, come in ogni altro caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un importo inferiore, possono tener conto di tale esito per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese, riconducendo lo stesso ad una di quelle sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come si spiega nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018(arg. da Cass. n. 18183 del 2021; Cass.

Sezioni Unite, nn. 27172, n. 32061 e n. 32906 del 2022). 6.Conseguentemente, il ricorso va rigettato.

Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto utili difese l'intimato Ministero.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29355/2022 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 141/2022 depositato il 14/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA]Eramo ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n. 141/2022 della Corte d’appello di Perugia, depositato il 14 giugno 2022. L’intimato Ministero della Giustizia ha depositato mero “atto di costituzione”. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. 3. La Corte d’appello di Perugia ha raccolto l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 del Ministero della Giustizia avverso il decreto del magistrato designato che aveva condannato lo stesso Ministero al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione per l’importo di € 2.800,00 in favore del D’Eramo per la durata non ragionevole (stimata in sette anni) di altro giudizio di equa riparazione. Tale liquidazione era stata operata in base al moltiplicatore annuo di € 400,00. Poiché le parti del giudizio presupposto erano circa 120, i giudici dell’opposizione hanno ritenuto di applicare la diminuzione del 40 per cento (dunque, importo annuo di € 240,00) di cui al comma 1- bis dell’art. 2 - bis della l.n. 89 del 2001, negando rilievo alla circostanza che nel giudizio presupposto erano stati riuniti più ricorsi per equa riparazione proposti con distinti atti. 4. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89 del 2001, evidenziando come soltanto con decreto del 20 giugno 2018 era stata disposta la riunione dei tanti distinti procedimenti di equa riparazione separatamente instaurati, a seguito del provvedimento presidenziale del maggio 2015, sicché il numero di oltre 120 parti era stato raggiunto in realtà solo a partire da tali date, mentre comunque il giudizio già pendeva dal 2009. Inoltre, i giudici dell’opposizione non avrebbero considerato la diversità delle vicende processuali delle tante parti, avendo solo alcune dovuto far seguire alla fase di cognizione successivi giudizi esecutivi e/o di ottemperanza. 4.1. Il primo motivo di ricorso va respinto. Può considerarsi che la diminuzione della somma di denaro da liquidare a titolo di equa riparazione fino al 20 per cento, quando le parti del processo presupposto sono più di dieci, o fino al 40 per cento, quando le parti del processo sono più di cinquanta, di cui al comma 1-bis dell’art. 2 - bis della l.n. 89 del 2001, opera con riferimento all’intero giudizio presupposto, ove tale cumulo soggettivo sia originario, ovvero, ove sia ordinata la riunione di procedimenti relativi a cause connesse, con riferimento alle fasi ad essa successive in cui siano superati tali numeri. Allorché, peraltro, sia stata disposta, come nella specie, in sede di procedimento di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, la riunione di distinti ricorsi di più soggetti che avevano agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni (cfr. Cass. n. 10634 del 2010; n. 20834 del 2017), è legittima l’applicazione unitaria della diminuzione di cui al comma 1-bis dell’art. 2-bis della l.n. 89 del 2001 per l’intero giudizio cumulato (Cass. n. 4832 del2021). Va infine rimarcato che il primo motivo di ricorso contiene riferimenti a fatti (il decreto di riunione del 20 giugno 2018, il provvedimento presidenziale del maggio 2015, la diversità delle vicende processuali delle tante parti) che non risultano contemplati nel decreto impugnato, e il ricorrente non rispetta l’onere, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare "come" e "quando" tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti nel giudizio di merito. 5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per aver il decreto impugnato disposto la compensazione tra le parti delle spese della fase monitoria e della fase di opposizione “in considerazione della soccombenza reciproca delle parti”. 5.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, correggendosi soltanto la motivazione del decreto impugnato ove ha ravvisato una ipotesi di “soccombenza reciproca” tra le parti. L'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo. Ove detta opposizione sia proposta dal Ministero e sia parzialmente accolta, riducendosi la somma liquidata a titolo di equa riparazione, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale. In particolare, se i giudici dell’opposizione reputano di dover fare applicazione della diminuzione di cui al comma 1-bis dell’art. 2-bis della l.n. 89 del 2001, essi, come in ogni altro caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un importo inferiore, possono tener conto di tale esito per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese, riconducendo lo stesso ad una di quelle sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come si spiega nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018(arg. da Cass. n. 18183 del 2021; Cass. Sezioni Unite, nn. 27172, n. 32061 e n. 32906 del 2022). 6.Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto utili difese l'intimato Ministero. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il
Decreto Cassazione n. 03979/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris