CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 12564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6841-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1332/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 06841 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di cinque motivi, contro la sentenza n. 1332 del 2020 della Corte di appello di Bari esponendo che: - avevano ottenuto due sentenze, una, definitiva, del giudice italiano, per una illegittima espropriazione cui aveva proceduto il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Lamis condannato, pertanto, al pagamento di conseguenti somme di denaro in loro favore, e una della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che aveva condannato lo Stato italiano, analogamente, per lesione illecita del diritto di proprietà; in sede di opposizione all'esecuzione introdotta azionando la sentenza nazionale, la Corte territoriale aveva detratto, dall'importo dovuto dal Comune, le somme erogate dallo Stato italiano, per il tramite del Ministero dell'economia e salvo rivalsa sull'ente locale, in esecuzione della sentenza del giudice europeo; resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Lamis; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della Convenzione E.D.U. e del Protocollo addizionale, art. 1, nonché, in relazione, degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare la natura differente dei due titoli esecutivi, entrambi definitivi, quello italiano formato in relazione all'illegittimità della procedura espropriativa, quello europeo riferito alla lesione del diritto soggettivo dominicale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., 1180, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che i deducenti erano estranei ai RG n 6841 del 2021 Cons. r PaoJD P rreca rapporti tra lo Stato italiano e il Comune, e le obbligazioni passive dei suddetti due enti erano come ricordato differenti, laddove la C.E.D.U. aveva specificato che solo il giudice davanti al quale pendeva il giudizio di merito contro l'ente locale, poi definito con la sentenza azionata, avrebbe potuto valutare la sussistenza di una duplicazione di esborsi; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e seguenti, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il giudice dell'opposizione esecutiva non poteva incidere sul titolo esecutivo; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando dì considerare che il giudicato copriva il dedotto e il deducibile, e quindi anche la questione dell'eventuale duplicazione; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di compensare le spese di lite in relazione alla particolarità della vicenda processuale; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: preliminarmente, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per tardività; infatti, trattandosi di opposizione esecutiva, non si applica la c.d. sospensione feriale dei termini, sicché tenuto conto dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata, non notificata, il termine scadeva un mese prima dell'avvenuta notifica del ricorso; spese secondo soccombenza; P.Q.M. RG n 6841 del 2021 Cons. el. rreca biz-[OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 7.800,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, oltre il 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa Antoni ma [OSCURATO:PERSONA] C