CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08991/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 16859-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 16859 sez. S2 -ud. 15-02-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 894/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nell'anno 2008 [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], chiedendo - previ o accertamento di vizi e difetti delle opere eseguite e del loro mancato completamento - il risarcimento dei danni (o i n subordine la riduzione del prezzo)pari a euro 76. 902,04 . 2. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA],sostenendo che in sede di ATP era intervenuto un accordo transattivo in data 05/06/2007 tra le parti; eccepiva comunque la decadenza dall'azione di garanzia e nel merito chiedeva il rigetto della domanda avversaria. Proponeva domanda riconvenzionale subordinata in relazione al saldo delle opere eseguite quantificato in euro 25.600,00. Chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa il direttore dei lavori,geometra [OSCURATO:PERSONA], il quale , in seguito a rituale autorizzazione , si costituiva in giudizio chiedendo di accertare anche nei suoi confrontil'efficacia della transazione intervenuta tra l’a ttrice e il convenuto e nel merito chiedeva il rigetto delle domande Ric. 2018 n. 16859 sez. S2 -ud. 15-02-2023 -3- proposte nei suoi confronti,previe eccezioni di decadenza e di prescrizione. 3. C on sentenza n . 102/2015 , il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA],previo accertamento della sussistenza di vizi e difetti per un ammontare di euro 17.710,00 e operata la compensazione con il residuo credito dell'appaltatore , condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 7.890,00 oltre iva, rigettando le domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarando la compensazione delle spese di lite. 4. Avverso tale decisione interponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a sua volta proponeva appello incidentale. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], aderendo alle impugnazioni incidentali proposte e riproponendo le eccezioni e difese già svolte in primo grado. 5. Con sentenza n. 894/2017 la Corte di Appello di Torino rigettava l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, r espingeva le domande proposte da L uigina Rabagliati contro [OSCURATO:PERSONA] O ltolini e contro B erra Franco e condannava la prima al pagamento in favore di Oltolini della somma di euro 10.500,00oltre iva e interessi legali . R egolava inoltre le spese di entrambi i gradi di giudizio. 6. Nei confronti di tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. 7. Hanno resistito, con autonomi controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio exart. 375 e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018 n. 16859 sez. S2 -ud. 15-02-2023 -4- 1. -[OSCURATO:PERSONA] rileva preliminarmente che [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. datato 11.01.2023, sottoscritto da lla medesima e dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] , essendo intercorsa transazione inter partes. 2.- Entrambi i controricorrent i , con att i sottoscritt i dagli stessi e dai difensori, hannodepositato atto di accettazione della rinuncia. 3.-Ai sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. 4.- Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 cod. civ. proc., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 cod. civ. proc. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. U,. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). 5.-Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. civ. proc. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc. (cfr. Cass. n. 2317/2016). Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. Ric. 2018 n. 16859 sez. S2 -ud. 15-02-2023 -5- 6.- Nella specie, l’atto di rinuncia è stato accettato dai controricorrenti. 7.-Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese. 8. - Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnaz ione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 — 01; Cass., sez. 6 - 1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 -01). P.Q.M. La Corte dichiara estinto