CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 marzo 2026
Cassazione n. 14680/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uzzaraavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Pordenonevisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 28/11/2025, decidendo sull'istanza di riesame degliindagati, il Tribunale di Pordenone ha confermato il decreto con cui il Pubblicoministero del medesimo ufficio giudiziario aveva disposto il sequestro probatoriodella sim card relativa all'utenza cellulare utenza 3518712604 intestata aHudorovic Venere indiziata unitamente a [OSCURATO:PERSONA] di concorso nelreato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-ter cod. pen.2. Avverso il suddetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazionegli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro difensore, deducendo violazionedi legge penale e vizi di motivazione in ordine tanto al fumus del reato incontestazione quanto alle esigenze probatorie.3. Il 19/03/2026 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia eprocuratore speciale dei ricorrenti, ha inviato atto di rinuncia al ricorso (conallegata procura speciale), evidenziando che a seguito di istanza avanzata alpubblico ministero, in data 10.12.2025 (dunque dopo la presentazione delricorso stesso), il bene in sequestro era stato restituito sicché era venuto menol'interesse all'impugnazione.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.5. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.d) cod. proc. pen., essendo intervenuta, per quanto detto, rinunciaall'impugnazione ritualmente formulata dal procuratore speciale dei ricorrenti.Nulla sulle spese del presente procedimento, non essendo ravvisabili profilidi colpa nella proposizione dei ricorsi, in quanto la sopravvenuta cessazione dellamateria del contendere (che ha originato la rinuncia all'impugnazione) èintervenuta solo dopo la proposizione dei ricorsi stessi. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente