Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 209/1993
ECLI:IT:COST:1993:209
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza emessa il 23 giugno 1992, n. 710, il Pretore di
Bologna, nel procedimento civile vertente tra INADEL e [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69
regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9
gennaio 1939 n. 41, in relazione all'art. 12 legge 8 marzo 1968, n.
152, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i
periodi di studio corrispondenti alla durata legale del corso per il
conseguimento del diploma di tecnico in logopedia, e ciò ai fini
della liquidazione dell'indennità premio di servizio.
2. - La medesima questione era stata già sollevata dallo stesso
Pretore con ordinanza 17 giugno 1991, in ordine alla quale la Corte
costituzionale, con ordinanza 9 marzo 1992 n. 101, aveva disposto la
restituzione degli atti, non avendo il giudice a quo considerato lo
jus superveniens della legge 8 agosto 1991, n. 274, la quale all'art.
8 ammette a riscatto il periodo corrispondente alla durata legale dei
corsi di studio delle scuole universitarie dirette a fini speciali.
In relazione a tale rilievo, la successiva ordinanza del Pretore,
premesso che la nuova norma ricordata dalla Corte costituzionale,
avendo efficacia solo dal momento della sua entrata in vigore, non
esclude la rilevanza della questione di legittimità costituzionale
già sollevata, la riproponeva a questa Corte.
3. - Si sono costituite in questa sede le parti private ed hanno
presentato memoria, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale della norma denunziata.
1. - Viene proposta la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 69, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680
(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella
parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi
corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento
del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie
dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale
condizione necessaria per occupare un posto in carriera.
2. - Già questa Corte ha ritenuto in numerose occasioni (sentenze
nn. 133 e 280 del 1991, n. 426 del 1990, n. 1016 del 1988 e più
recentemente n. 178 del 1993) costituzionalmente illegittimo l'art.
69 citato nella parte in cui non prevede il riscatto della durata dei
corsi di perfezionamento o a fini speciali richiesti quale condizione
necessaria per l'ammissione in servizio o per la progressione in
carriera. Non sembra qui il caso di ripetere le stesse osservazioni
fatte nelle citate pronunce, alle quali si fa riferimento.
3. - Sulla base dei principi contenuti nelle precedenti pronunce,
deve dichiararsi la illegittimità della norma riguardo alla
specifica categoria dei corsi al "fine speciale" del diploma di
logopedia, richiesto per occupare quei posti di lavoro, e va
precisato quanto dispone il citato art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982,
n. 162, e cioè che per l'ammissione a detti corsi si richiede il
possesso di titolo di studio di scuola media superiore, previsto per
l'ammissione ai corsi di laurea.
Non spetta a questa Corte, ma sarà compito del giudice a quo
esaminare le conseguenze della presente pronuncia in relazione alla
data della domanda di riscatto, tenendo anche presenti i tempi di
riferimento per il calcolo dei contributi rapportati al livello delle
retribuzioni.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma,
del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa
di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali)
convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non
prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla
durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di
logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini
speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria
per occupare un posto in carriera.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]