CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 35263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA" sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della Corte d'appello di ANCONA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, con allegata documentazione;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 15 febbraio 2021, la Corte d'appello di Ancona ha - per quanto di rilievo in questa sede - in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 13 giugno 2018, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in qualità di liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 27 settembre 2013, rideterminato la durata delle pene accessorie. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a cinque motivi, con i quali deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 dell'8 giugno 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al motivo inerente la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e per il rigetto, nel resto, del ricorso. 4. Il 22 giugno 2022, il Difensore hai trasmesso memoria, con allegato certificato di morte 'dell'imputato, deceduto in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 21 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato. 1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Chiasserini, Rv. 245162) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384) la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. peri.; causa estintiva che prevale sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2. Dal certificato trasmesso alla Cancelleria, risulta che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in [OSCURATO:PERSONA] del TrOnto il 21 novembre 2021, con conseguente estinzione del reato ascrittogli. PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 27 gi