CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 ottobre 1995
Cassazione n. 23960/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1995 avverso la sentenza del 11:5=2024 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e trasmissione atti alla Corte di appello di Milano; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. con la quale la Corte di appello di Milano ha rideterminato la pena nella misura concordata tra le parti per il reato di tentata rapina aggravata, ma ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva. Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. 1.1. Con il primo deduce la violazione degli artt. 599-bis, 444, 545-bis cod. proc. pen. e 56 I. 689/91 per avere la Corte di appello pronunciato una sentenza difforme dal contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti, che espressamente prevedeva la conversione della pena in detenzione domiciliare, senza concessione di autorizzazione al lavoro. Le parti possono concordare anche l'applicazione di una pena sostitutiva, ma la sentenza che recepisce l'accordo non può disattenderne il contenuto, come previsto in caso di patteggiamento. 1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 24 Cost. e 6 CEDU per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva nel dispositivo. La Corte di appello ha accolto la proposta di concordato, ma non ha stabilito nulla sulla pena sostitutiva: non ha deciso immediatamente né ha fissato un'udienza successiva ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. né il rigetto è stato reso noto all'atto della lettura del dispositivo. 1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt.545-bis., 448 e 178 cod. proc. pen. e 24 Cost. perché la Corte di appello non si è pronunciata in sede di lettura del dispositivo, lasciando intendere di non poter decidere immediatamente, ma non ha differito la decisione ad un'udienza successiva, omettendo qualsiasi decisione sul punto con grave violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Diversamente, in motivazione la Corte ha dimostrato di poter decidere allo stato degli atti, senza necessità di acquisire elementi ulteriori a sostegno della decisine negativa. 1.4. Con il quarto motivo denuncia !a violazione degli artt. 20-bis e 133 cod. pen., 58 1.689/91 e d.lgs. 150/2022 in relazione all'art. 27, comma 3, Cost. e artt.3 e 4 CEDU per avere la Corte deciso in modo parzialmente difforme dall'accordo raggiunto dalle parti senza rendere una motivazione rafforzata rispetto al parere favorevole espresso dal Procuratore Generale; sono stati, infatti, valutati i precedenti penali già noti al Procuratore Generale; non è stata considerata la condotta successiva alla commissione del reato né resa una idonea motivazione, che risulta ancor più illogica, se si considera che la stessa Corte ha modificato la misura cautelare sostituendola con arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto sia pur con diverse declinazioni, attengono all'unico tema posto dal ricorso ovvero l'omessa decisione sulla pena sostitutiva in violazione dell'accordo raggiunto dalle parti. La prospettazione difensiva, tuttavia, muove da una non corretta impostazione1 .poiché trascura che la richiesta di sostituzione della pena non rientrava nell'accordo raggiunto dalle parti ex art.599-bis cod. proc. pen.. 3. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale del motivo, risulta che vi era stata rinuncia ai motivi, ad eccezione di quelli inerenti la pena e l'accordo era stato raggiunto, prima dell'udienza, con il PG, sulla proposta scritta redatta dal difensore relativamente alla misura della pena secondo il calcolo recepito e riportato in sentenza. Soltanto in udienza il difensore aveva precisato che la rinuncia ai motivi non includeva la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la detenzione domiciliare e depositava in udienza istanza di sostituzione con richiesta di autorizzazione al lavoro; su tale richiesta il PG manteneva fermo il consenso, ma lo limitava alla detenzione domiciliare senza estenderlo alla richiesta di autorizzazione al lavoro. Da tale sequenza si ricava che la richiesta di sostituzione della pena non rientrava nell'accordo scritto già raggiunto con il P.G. e ribadito in udienza e che sulla richiesta formulata in udienza di sostituzione della pena detentiva breve con contestuale richiesta di autorizzazione al lavoro vi era stata, comunque, una interlocuzione tra le parti e la Corte di appello, sentite le parti, aveva deciso immediatamente in sentenza, motivando le ragioni del rigetto. 4. E' pacifico che la richiesta di pena sostitutiva possa essere avanzata anche nell'ambito delle procedure a pena concordata tra le parti -in tal senso è anche la recente modifica dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 31 del 2024-, ma occorre che essa faccia parte dell'accordo, per come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al patteggiamento, ma con orientamento estensibile anche al concordato, stante la comune base negoziale dei due istituti (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579, Sez. 6, ord., n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484), mentre nel caso di specie, come già detto, la richiesta di sostituzione della pena non risultava inserita nell'accordo e sulla richiesta, nei termini formulati in udienza, non può dirsi fosse stato raggiunto un completo accordo, vincolante per la Corte di appello. Peraltro, essendo stato sul punto garantito il contraddittorio, non vi era ragione di disporre un rinvio di udienza, cosicché la Corte di appello, pur non accogliendo la richiesta di sostituzione della pena, ha recepito l'accordo concluso tra imputato e Pubblico ministero sulla pena e del tutto legittimamente non ha applicato l'art. 599-bis, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen., ma ha pronunciato sentenza nella cui motivazione ha poi illustrato le ragioni ostative alla richiesta, sostituzione della pena, che iva ribadito, non costituisce un diritto dell'imputato per la sola compatibilità della pena detentiva con il limite dei quattro anni stabilito dalla legge, comportando la verifica di ulteriori presupposti discrezionalmente valutabili dal giudice. Proprio in un caso analogo questa Corte (Sez. 5, n. 27468 del 08/04/2024, Causo, n.m.) ha rigettato il ricorso dell'imputato, escludendo che la sentenza potesse ritenersi viziata per non avere la Corte di appello rigettato la richiesta di concordato e disposto la prosecuzione del giudizio, essendo stato chiarito che la Corte di appello non aveva inteso rigettare la richiesta di concordato e che, anzi, volendo accoglierla, non doveva disporre la prosecuzione del giudizio e invitare le parti alla discussione sugli originari motivi di appello. In motivazione si è anche precisato che, quand'anche si dovesse ritenere che la Corte di appello ha deciso in difformità dall'accordo, poiché in tal caso ai sensi del comma 3-ter dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la richiesta e la rinuncia ai motivi restano privi dì effetto, l'imputato potrebbe dolersi solo del mancato accoglimento dei motivi di appello, la cui rinuncia ha perso effetto, ed eventualmente dei vizi della motivazione in ordine al loro mancato accoglimento, ma tale profilo non risulta oggetto di ricorso. Per completezza va detto che in altra fattispecie sovrapponibile a quella in esame, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato e proposto per ragioni non consentite, avendo il ricorrente concordato la pena detentiva e solo in sede di discussione per la prima volta chiesto quella sostitutiva, versandosi in una non consentita modifica unilaterale della pena concordata (Sez. 6, n.7002 del 9 gennaio 2024, Previte, n.m.). 5. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ri