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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 ottobre 2025

Cassazione n. 28684/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 5095-2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3084 del 2024 della Corte d’appello di Roma, depositata il 24 settembre 2024 (RG 693/2022), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 5095/2025 Numero sezionale 941/2025 Numero di raccolta generale 28684/2025 Data pubblicazione 30/10/2025 - 2 - le spese devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione di esenzione (art. 152 disp. att. cod. proc. civ.) versata in atti e già vagliata nella sua ritualità nella sentenza impugnata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.

Spese irripetibili.

Roma, 30 ottobre 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5095/2025 Numero sezionale 941/2025 Numero di raccolta generale 28684/2025 Data pubblicazione 30/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 5095-2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3084 del 2024 della Corte d’appello di Roma, depositata il 24 settembre 2024 (RG 693/2022), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 5095/2025 Numero sezionale 941/2025 Numero di raccolta generale 28684/2025 Data pubblicazione 30/10/2025 - 2 - le spese devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione di esenzione (art. 152 disp. att. cod. proc. civ.) versata in atti e già vagliata nella sua ritualità nella sentenza impugnata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Spese irripetibili. Roma, 30 ottobre 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5095/2025 Numero sezionale 941/2025 Numero di raccolta generale 28684/2025 Data pubblicazione 30/10/2025
Sentenza Cassazione n. 28684/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris