CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31800/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Valdastico il 13/06/1937 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Milano, letta la memoria, ex art. 611 cod. proc. pen.. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, con la quale si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 25 febbraio 2026, decidendo sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], riqualificato dalla Suprema Corte, con sentenza del 5.12.2025, come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ha rigettato: 1) la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di determinazione dell'indennizzo, a titolo di usufrutto, sui beni analiticamente indicati, previo conferimento di CTU; 2) di revoca della confisca e di restituzione dei conti correnti e del patrimonio immobiliare delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Avverso il suddetto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di terzo interessato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si osserva che la Corte di appello non si confronta con l'effettivo oggetto dell'istanza proposta dal ricorrente, che riguardava esclusivamente la liquidazione dell'indennizzo del diritto reale di usufrutto gravante sui beni confiscati e sequestrati il 20/07/2020, dopo la costituzione dell'usufrutto con atto di donazione del 17 aprile 2017. La Corte di appello, invece, aveva ritenuto che la difesa avesse richiesto la revoca della confisca delle quote societarie, di cui il ricorrente non è titolare. La difesa si duole che i giudici di appello hanno fondato la propria decisione sull'asserita pendenza (da un anno) di una consulenza tecnica estimativa, la quale tuttavia non risulta acquisita al fascicolo processuale. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., per illogicità della motivazione e travisamento della prova, nella parte in cui la Corte ha rigettato la richiesta di restituzione delle somme depositate sui conti correnti intestati al ricorrente sul rilievo che fossero nella disponibilità dei figli in quanto delegati ad operarvi, mentre i conti sono intestati esclusivamente al ricorrente. 3. Il Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Milano, atteso che non è stata data alcuna motivazione pertinente circa la richiesta di liquidazione dell'indennizzo del diritto reale di usufrutto. 4. La difesa ha depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen. in cui ha ribadito i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per essere stato sottoscritto da difensore privo della necessaria procura speciale. 2. Invero, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato, pur non richiedendo l'adozione di formule sacramentali, deve contenere, a pena di inammissibilità, chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668 - 01; Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 - 01). La giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, infatti chiarito che, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dei terzi interessati alla restituzione di un bene sottoposto a sequestro o confisca, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen., secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto 2previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 2, n. 12764 del 25/2/2026; Sez. Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722 — 01; Sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Bonura, Rv. 249873 - 01; Sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Bini, Rv. 253404 - 01; Sez. 5, n. 10972 del 11/1/2013, Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, Rv. 255186 - 01). La posizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenti ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato, giacché questi, al pari dei soggetti espressamente indicati dall'articolo 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui anche per esso vale la regola prevista da detto art. 100 cod. proc. pen. secondo cui i soggetti portatori di tali interessi «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale», analogamente a quanto è previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.. 3. Nel caso di specie, non risulta rilasciata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] procura speciale da parte del terzo interessato, [OSCURATO:PERSONA], per la presentazione del ricorso per cassazione. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. Dichia P.Q.M