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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04664/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado e confermato dalla Corte di appello di Bari ed il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato e generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che il giudice di secondo grado ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 5 della sentenza impugnata, ove conferma il trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di primo grado sulla base delle modalità della condotta e nega il riconoscimento dei benefici di legge in considerazione dei precedenti penali gravanti sull’imputato, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado e confermato dalla Corte di appello di Bari ed il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato e generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che il giudice di secondo grado ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 5 della sentenza impugnata, ove conferma il trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di primo grado sulla base delle modalità della condotta e nega il riconoscimento dei benefici di legge in considerazione dei precedenti penali gravanti sull’imputato, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 04664/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris