CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen. il Tribunale di Roma ha confermato quella del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo di applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 73 comma 4 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ( e ha annullato, invece, l'ordinanza di applicazione della misura in ordine al delitto di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. n,309/90. [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in flagranza insieme al coindagato [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato trovato in una pertinenza della casa di quest'ultimo, all'interno della quale era custodito un significativo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish pari a circa 173 chilogrammi, e dopo che nella sua auto era stato trovato altro panetto della medesima sostanza. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nella detenzione della sostanza stupefacente. Lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe ricondotto la detenzione dei 173 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish trovati nella casupola di proprietà del correo Crocetti anche a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una motivazione apparente, caratterizzata da formule di stile e da un generico richiamo «alla ordinanza impugnata e alle risultanze investigative illustrate», ed avrebbe valorizzato, in ultima analisi, la sola presenza dell'indagato nel luogo ove è stata rinvenuta la droga, senza alcun approfondimento in merito al tipo di contributo offerto. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni di legge Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario, muovendo dal riepilogo delle risultanze delle indagini. La polizia giudiziaria, effettuando una perquisizione di iniziativa volta alla ricerca di armi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], aveva visto quest'ultimo uscire da una casupola posta nelle immediate 2 4?-? vicinanze, all'interno della quale era stato trovato [OSCURATO:PERSONA], descritto nel verbale di arresto «con i piedi affossati tra un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish» e davanti a sé una valigia aperta contenente numerosi panetti della medesima sostanza; nella stessa casupola era stata rinvenuta, inoltre, ulteriore sostanza stupefacente, sempre del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 173 chilogrammi. La perquisizione estesa ad altre parti della casa di Crocetti (due capanni e alloggio) aveva consentito di rinvenire altri quantitativi di sostanza stupefacente anche di diversa tipologia (marijuana e cocaina) oltre che un'arma. Nella vettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata sul terreno adiacente all'abitazione, all'interno del vano portabagagli, era stato sequestrato un panetto di hashish del peso di gr. 100, la cui confezione, riportante l'immagine di un cappello con visiera, era identica a quella di alcuni panetti trovati nella casupola. In sede di interrogatorio [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essersi recato da Crocetti,, in quanto costui avrebbe dovuto presentargli una persona presso la quale voleva affittare un alloggio, e aveva spiegato che il panetto di hashish trovato nella sua auto era desinato a tale persona, quale corrispettivo dell'affitto. Il Tribunale ha, dunque, ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla detenzione a titolo di concorso di [OSCURATO:PERSONA] della sostanza del tipo hashish rinvenuta nella casupola e nella sua auto, sottolineando come il panetto occultato nel bagagliaio era confezionato in modo identico a quelli trovati nella casupola e come il ricorrente fosse stato ivi sorpreso proprio davanti alla valigia aperta, dentro al quale vi erano altri panetti. 3. Il motivo è manifestamente infondato. E' principio consolidato quello per cui «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Nel caso di specie a fronte di una motivazione logica, non manifestamente carente e basata su elementi specificamente indicati e sottoposti a vaglio, parte ricorrente ha omesso un effettivo confronto con i motivi della decisione e si è limitata a contestarla, senza opporre una lettura alternativa ragionevole delle risultanze esposte. Sono noti i consolidati principi elaborati da questa Corte in merito alla distinzione fra l'ipotesi della mera connivenza e quella del concorso penalmente rilevante: mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. richiede, invece, un consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa (ex multis Sez. 4 , n. 34754 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280244). Il Tribunale, con argomenti coerenti rispetto a tali principi, fondati sulle risultanze investigative e non manifestamente illogici, ha ritenuto che nel caso di specie la condotta di [OSCURATO:PERSONA] fosse di attiva compartecipazione alla detenzione della sostanza stupefacente, valorizzando a tal fine la sua presenza nei pressi della valigia aperta contenente vari panetti di hashish in bella vista e la detenzione, all'interno della sua autovettura, di un panetto appartenente alla medesima partita. Non si rinvengono, dunque, nella decisione dei giudici del merito profili di contraddittorietà e manifesta illogicità del percorso argonnentativo circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente del reato a lui contestato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. 4 (t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende inammissibile. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, d