CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06938/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11766/2019r.g. proposto da: Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiunta- mente tra loro, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono di ricevere le comuni- cazioni ai propri indirizzi di posta elettronica certificata indicato, elettiva- mente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Roma, via Ago- stino Depretis, n. 86. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo,n. 2. 2RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA].r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo, n. 2. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 5105/2018, depo- sitata in data 22/11/2018; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/ 2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] stipulava con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il contratto di appalto del 27/3/1997, avente ad oggetto la rea- lizzazione dei lavori edili, ed il contratto del 22/7/1997, per la realiz- zazione degli impianti termo tecnici della casa di riposo Umberto I. I lavori termo tecnici venivano ultimati in data 7/9/1998, mentre le opere edili terminavano il 9/11/1998. 2. Con atto di citazione del 23/12/2002 il Comune di Montebel- luna citava dinanzi al Tribunale di Treviso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo l'accertamento della responsabilità della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per i vizi e di- fetti dell'opera nei lavori di ristrutturazione e ampliamento della casa di riposo Umberto I, con condanna della «convenuta» al risarcimento dei danni pari ad euro 86.355,59. 3RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -quale convenuta - si costituiva in giu- dizio. 3. Nelle more dello svolgimento del processo con atto notarile del 21/12/2007 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conferiva il ramo d'a- zienda avente per oggetto gli appalti pubblici, e cioè quello ricom- prendente anche il contratto d'appalto oggetto della vertenza pro- mossa dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], nellaCostruzioni [OSCURATO:SOCIETA]. (primo conferimento di azienda). [OSCURATO:PERSONA], quindi, spiegava intervento volontario in giudizio ai sensi dell'art.111, terzo comma, c.p.c., con atto di inter- vento depositato in data 11/9/2009. 3.1. Con atto notarile del 6/8/2009 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conferiva il medesimo ramo aziendale in [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. spiegava intervento volontario in giudizio ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c., con la comparsa di costituzione depositata in data 16/10/2009. 4. In sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 30/11/ 2009, oltre che nella successiva udienza di precisione le conclusioni del 20/5/2013, a seguito di un rinvio per l'espletamento di un sup- plemento di CTU, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] rassegnava le proprie conclusioni del seguente tenore:«accertata e dichiarata la respon- sabilità della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. e già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) per i vizi e i difetti dell'opera nei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della casa di riposo Umberto I […] condannare la convenuta al risarcimento dei danni per euro 86.355,59 […]». In sede di comparsa conclusionale, sia il 29/1/2010 che il 18/7/ 2013, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] dava atto di intendere l'espressione tra parentesi «ora [OSCURATO:SOCIETA]. e già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.» fa- cendo richiamo «al duplice conferimento d'azienda, precisando che 4RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ai sensi dell'art.2560 c.c. e dell'art. 111 c.p.c. le tre società in con- siderazione dovevano essere condannate in solido». 5. Con la sentenza n. 2511/2013, depositata il 27/12/2013, il [OSCURATO:PERSONA], così decideva: «condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di euro 84.947,42 […]; condanna la convenuta rimborsare all'attore le spese di lite […]; condanna la convenuta rim- borsare al terzo chiamato le spese di lite». Nell'intestazione della sentenza si indicava (per errore) solo la [OSCURATO:SOCIETA]., senza riportare i dati della [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA], e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (prima cessionaria di azienda). 6. Con atto di precetto, notificato il 17/6/2014 ed il 18/6/2014, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] intimava [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) -originaria convenuta nel giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] -, [OSCURATO:PERSONA] (prima conferitaria del ramo d'azienda) e [OSCURATO:SOCIETA]. (seconda conferitaria del medesimo ramo d'azienda),a pagare, in solido tra loro, la complessiva somma di euro 134.756,85. 7. Con atti di citazione in opposizione a precetto entrambi del 30/ 6/2014, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –originaria convenuta – e Co- struzioni [OSCURATO:SOCIETA] (prima conferitaria del ramo d'azienda) propone- vano opposizione al precetto dinanzi al Tribunale di Milano, per la dichiarazione di nullità del precetto «stante l'insussistenza del diritto del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] di procedere in esecuzione forzata nei loro confronti sulla base della sentenza n. 2511/2013 del Tribunale di Treviso, a loro dire recante condanna nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA].». In sostanza, si sosteneva che il giudice del [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza richiamata, aveva sì condannato la «convenuta», [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], come si leggeva 5RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio nel dispositivo, ma aveva «erroneamente indicato nel frontespizio della sentenza, quale parte convenuta, [OSCURATO:SOCIETA]., benché quest'ul- tima non [fosse] la convenuta ma terzo intervenuto volontariamente nel processo». Pertanto - ad avviso delle opponenti - «il titolo si [era] formato nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA].». 8. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 10218 del 19/9/2016, rilevava che «in questa causa non può che prendersi atto del fatto che il titolo esecutivo si è formato nei soli confronti del successore ora [OSCURATO:SOCIETA] e questo perché l'art.111 c.p.c. prevede che il titolo ese- cutivo possa essere pronunciato anche contro il successore a titolo particolare e le conclusioni evidenziano la identità della convenuta ora nella soc. [OSCURATO:SOCIETA].» e così decideva: «dichiara nullo il precetto notificato dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] alla soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e alla soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». A giudizio del Tribunale, dunque, con le conclusioni rassegnate nel giudizio il Comune «aveva unicamente indirizzato la domanda originariamente svolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in seguito denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ora [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]- cada s.r.l.)». Per tale ragione, il giudice dell'esecuzione, una volta preso atto che il titolo esecutivo si era formato nei soli confronti del successore a titolo particolare ([OSCURATO:SOCIETA]) dell'originaria convenuta ([OSCURATO:PERSONA]- struzioni s.r.l., poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), «con esclusione di qualsiasi riferimento a ipotesi di responsabilità solidale nei confronti della originaria convenuta e sue ulteriori aventi causa» (cfr. sentenza di appello), aveva dichiarato l'inopponibilità a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del titolo esecutivo. 6RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 9. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] presentava, dinanzi al Tribunale di Treviso,istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art.288 c.p.c., chiedendo la correzione dell'intestazione della sentenza, in quanto nella stessa vi era la mancata indicazione «delle danti causa di [OSCURATO:SOCIETA]., ossia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 10. [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'istanza con ordinanza dello 11/12/2015, in quanto «la sentenza non contiene nessun errore ma- teriale e riflette esattamente la domanda attorea, come conclusiva- mente delineata in sede di precisazione delle conclusioni». In tale provvedimento si evidenziava che «la sentenza rispecchia fedelmente le conclusioni, da cui si ricava senza ombra di dubbio - sia sul piano letterale, sia su quello logico -che il soggetto contro cui fu chiesta la condanna è la [OSCURATO:SOCIETA]. quale avente causa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. “[OSCURATO:SOCIETA]…ora [OSCURATO:SOCIETA]”)». 11. Avverso lasentenza del Tribunale di Milano proponeva ap- pello il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] sotto quattro distinti profili: a) per avere il Tribunale erroneamente individuato il soggetto condannato con la sentenza n.2511/13 del Tribunale di Treviso nella sola [OSCURATO:SOCIETA]., anziché nell'unico soggetto convenuto in quel giudizio (Mon- cada [OSCURATO:SOCIETA]. poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.); b) per avere omesso di considerare, nell'interpretare il titolo esecutivo, i ripetuti riferimenti alla convenuta ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) contenuti nella sentenza n.2511/13 del Tribunale di Treviso; c) per aver erro- neamente valutato la portata delle conseguenze derivanti dal com- binato disposto degli articoli 2560 c.c. e 111 c.p.c.; d) per erroneità del frontespizio della sentenza n.2511/13 del Tribunale di Treviso e delle conseguenze che ne trae la sentenza impugnata. 12. La Corte d'appello di Milano rigettava il gravame. 7RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] congiuntamente i primi duemotivi di impugnazione. Per l'appellante, dunque, con l'espressione «ora [OSCURATO:SOCIETA] e già Costru- zioni [OSCURATO:SOCIETA].», in realtà, il Comune aveva inteso non già indi- rizzare la propria domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., bensì unica- mente “riportarsi al fatto dell'intervenuta successione a titolo parti- colare nel diritto controverso”, non denotando affatto “l'intenzione di indirizzare la domanda nei confronti del solo successore a titolo par- ticolare [OSCURATO:SOCIETA]. rinunciando, contro ogni logica e buon senso, alle domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di Co- struzioni [OSCURATO:SOCIETA].”». Il Comune insisteva nel senso di avere propostola domanda per chiedere la condanna «solidale di tutte e trele società coinvolte». Rilevava la Corted'appello che, a seguito dell'intervento spiegato volontariamente dai terzi successori ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]) non vi era stata alcuna estromissione della parte originaria, ladante causa ([OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, «se ciò è vero, l'intestazione della sentenza pronun- ciata dal [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto contenere l'indicazione della parte originaria (oltre a quella delle parti intervenute volonta- riamente), quale dante causa delle due società succedut e a titolo particolare nel diritto controverso, mai estromessa dal giudizio». Al contrario, precisa la Corte d ' appello, «nell ' intestazione della sentenza emessa dal Tribunale di Treviso risultava indicata esclusi- vamente, quale convenuta, [OSCURATO:SOCIETA]. quale avente causa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pur risultando dagli atti che l'unica con- venuta era [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), mentre [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (anche quest'ultima pretermessa nell'intestazione della sentenza) erano terze intervenute volontariamente nel corso del giudizio, quali successore a titolo particolare nel diritto controverso». 8RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] territoriale, quindi, evidenziava che l ' appellante aveva tentato di porre rimedio a tale omissione nell'intestazione della sen- tenza attraverso il procedimento di correzione dell'errore materiale. Tuttavia «tale circostanza […] avrebbe dovuto essere fatta valere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione». Aggiungeva la Corted'appello che, una volta passata in giudicato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] «nei termini ora esposti», il giu- dice dell'esecuzione aveva «correttamente rilevato che, nella do- manda ivi formulata, non vi è alcun cenno a vincolo di solidarietà tra diversi soggetti, essendone stato individuato uno solo (il successore a titolo particolare) quale destinatario della domanda». Nella specie, dunque, era ininfluente il richiamo dell'appellante all'art. 111 c.p.c., in quanto, nel caso in esame, non era stata for- mulata domanda nei confronti della «parte originaria, dante causa», che, del resto, «neppure compar[iva] nell'intestazione quale parte del processo». Di talché, «[a] fronte di titolo formatosi unicamente nei confronti dell'ultimo successore a titolo particolare nel diritto controverso, è preclusa la facoltà di ritenere destinatario della condanna tanto il dante causa originario - ovvero la società convenuta [OSCURATO:PERSONA]- struzioni s.r.l. - quanto il primo successore a titolo par ticolare nel diritto controverso, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non operando il dispo- sto dell'art.111 c.p.c. in assenza di condanna dell'originaria conve- nuta, allora titolare del diritto controverso». Del pari ininfluente era il richiamo, nelle conclusioni rassegnate nel giudizio presupposto, al principio di cui all'art. 2560 c.c. «richia- mato in questa sede dal Comune». 13. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], depositando memoria scritta. 9RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 14. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., depositando memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione il Comune ricorrente de- duce la «violazione e falsa applicazione dell'art. 161 c.p.c. e degli articoli 287 e 288 c.p.c. da parte della sentenza della Corted'appello di Milano n.5105/2018 laddove afferma che il Comune di Montebel- luna avrebbe dovuto impugnare la sentenza n. 2511/13 del Tribunale di Treviso, con riferimento all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». In particolare, ad avviso del ricorrente non può condividersi la motivazione della sentenza della Corted'appello, laddove, ha affer- mato che «l'odierna parte appellante ha ritenuto di poter porre ri- medio a tale omissione mediante la procedura della correzione dello errore materiale ma rileva la Corteche, nel caso in esame, l'omessa indicazione della parte nell'intestazione della sentenza impedisce, di fatto, la possibilità di individuare detta parte quale soggetto nei cui confronti la sentenza è stata emessa in presenza di convenuta, ov- vero dalla parte destinataria della condanna, individuata in un sog- getto diverso dal originaria convenuta. Tale circostanza, tuttavia, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione». Per il ricorrente l'erronea indicazione delle parti nel frontespizio della sentenza «non ne determina la nullità ai sensi dell'art. 161 c.p.c., ma può essere corretta attraverso la procedura prevista dagli articoli 287 e 288 c.p.c.». 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Invero, c ostituisce principio giurisprudenziale di legittimità quello per cui il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassa- zione ex art. 111 Cost. neppure per violazione del contraddittorio, in 10RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa, alcuna autonoma rilevanza, ripe- tendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione; dall'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ. è, infatti, espressamente prevista l'impugnabilità delle «parti corrette», che costituisce rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione (Cass., sez. 2, 17 maggio 2010, n. 12034). Pertanto, il procedimento di correzione della sen- tenza, previsto e disciplinato dall'art. 287 seguenti c.p.c., non costi- tuisce un nuovo giudizio o una nuova fase processuale rispetto a quella in cui la sentenza è stata emessa, ed ha natura amministra- tiva, in quanto finalizzato solo ad eliminare i difetti di formulazione esteriore dell'atto (Cass., 22 gennaio 2015, n. 207). 2.2.Tale impugnazione, dunque, prevista dall'art. 288, quarto comma, c.p.c., può avere anche lo scopo di verificare se, attraverso il surrettizio ricorso al procedimento di correzione di errori materiali, sia stato violato il giudicato formatosi in base alla sentenza oggetto del procedimento di correzione, in realtà inammissibilmente incisa per errori di giudizio (Cass., 9 settembre 2002, n. 13075; Cass., 12 marzo 2004, n. 5165; Cass., 14 marzo 2007, n. 5950). Lo specifico mezzo di impugnazione di cui all'art. 288, quarto comma, c.p.c. si riferisce alla sola ipotesi in cui, attraverso il surrettizio ricorso al pro- cedimento di correzione, venga modificato il contenuto decisione della sentenza, affetta non da errori materiali o di calcolo, ma da errori di diritto (Cass., sez. L, 24 dicembre 2015, n. 25978). Ne con- segue che, in relazione a tale ipotesi il termine di impugnazione de- corre dalla notifica del provvedimento di correzione, come precisato dall'art. 288 quarto comma, c.p.c., secondo cui appunto le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel ter- 11RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio mine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordi- nanza di correzione (Cass., n. 13075/2002). Nella specie, invece, l'istanza di correzione materiale è stata ri- gettata dal [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza di prime cure non è stata impugnata. 3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. e 189 c.p.c. da parte della sentenza della Corte d ' appello di Milano n.5105/2018 laddove afferma che il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe modificato le originarie conclusioni chiedendo la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al posto di quella dell'originaria convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con riferimento all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, affermato che «il Comune di Mon- tebelluna, aveva modificato, in quel giudizio, le originarie conclusioni chiedendo, in particolare: “nel merito: -accertata e dichiarata la re- sponsabilità della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora [OSCURATO:SOCIETA]. e già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». Pertanto, alla stregua delle conclusioni riportate «il giudice dell'e- secuzione ha correttamente rilevato che, nella domanda ivi formu- lata, non vi è alcun accenno alla vincolo di solidarietà tra diversi sog- getti, essendole stato individuato uno solo (il successore a titolo par- ticolare) quale destinatario della domanda». Tale affermazione - a giudizio del ricorrente - non potrebbe es- sere condivisa, in quanto ai sensi dell'art.183 c.p.c. le parti avevano facoltà di modificare le conclusioni solo con la memoria da deposi- tarsi entro il termine all'uopo assegnato dal giudice. Pertanto, «le conclusioni non potevano più essere modificate suc- cessivamente al deposito della memoria ex art. 183 c.p.c. comma 5». 12RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l'altro, per il ricorrente non v'era stata modifica delle conclu- sioni riportate nell'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In quella sede si era chiesta la dichiarazione di «responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] per i vizi e difetti dell'opera nei lavori di ristrutturazione», con «condanna» della convenuta al risarcimento dei danni pari ad euro 86.355,59. Nella memoria ex art.183, quinto comma, c.p.c., del 24/3/2004, il Comune si era limitato ad insistere per l'integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate, senza apportare alcuna modifica alle stesse. Vi erano stati poi i due interventi della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della [OSCURATO:SOCIETA] in data 16/10/2009. Nei fogli di precisazione delle conclusioni del 25/11/2009 della 18/5/2013 il Comune aveva rassegnato le seguenti conclusioni: «ac- certata e dichiarata la responsabilità della società [OSCURATO:PERSONA]- zioni s.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. e già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) per i vizi e difetti dell'opera nei lavori di ristrutturazione», con «condanna» della «convenuta» al risarcimento dei danni pari ad euro 86.355,59. Tra l'altro, nelle comparse conclusionali del 29/1/2010 delle 18/ 7/2013, depositate successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, il Comune aveva «dedicato un intero paragrafo a spie- gare che, ai sensi del disposto degli articoli 2560 c.c. e dell'art.111 c.p.c., la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e le intervenute Co- struzioni [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. dovevano essere condannate in solido a risarcire i danni al Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi degli articoli 2560 c.c. e 111 c.p.c.». Il Comune ha dunque sempre chiesto «la condanna solidale di tutte e trele società coinvolte». Tale domanda sarebbe rimasta «immodificabile» nel successivo svolgimento del processo di prime cure. 13RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in sede di udienza di preci- sazione delle conclusioni, «non poteva che insistere nella propria do- manda di condanna risarcimento dei danni nei confronti della conve- nuta, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in precedenza denominata Mon- cada [OSCURATO:SOCIETA].), precisando nelle comparse conclusionali che dovevano essere condannate in solido anche le intervenute Costru- zioni [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., per il disposto degli articoli 2560 c.c. e 111 c.p.c.». L'espressione «(ora [OSCURATO:SOCIETA]. e già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)» rappresentava solo «un richiamo al duplice conferimento d'a- zienda e al duplice intervento in giudizio di cui si è sopra dato conto, come spiegato nelle citate comparse conclusionali». Il Comune aveva dunque esposto «con chiarezza la volontà di veder condannate tanto la convenuta quanto le intervenute». 4. Il motivo è infondato. 4.1. Non v'è stata alcuna violazione degli articoli 183 e 189 c.p.c. da parte della Corted'appello di Milano, in quanto è ben possibile, in sede di precisazione delle conclusioni, anche rinunciare a parte delle domande originariamente articolate con l'atto di citazione e modifi- cate con la memoria di cui all'art.183 c.p.c., nella versione all'epoca vigente. Ritiene, infatti, questa Corteche la rinuncia ad una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato de- terminate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la fa- coltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art.189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le do- mande non espressamente riproposte. Nell'ipotesi in cui, invece, il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione 14RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le pre- cisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni (Cass., 9/7/ 2018, n. 18027; Cass., n. 15860 del 2014; Cass., n. 2093 del 2013). È, quindi, ben possibile un'eventuale rinuncia alla domanda o a parti della stessa. 5. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art.2909 c.c., nonché per errata e contraddittoria motivazione da parte della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 5105/2018 in ordine all'affermazione secondo cui il giudicato contenuto nella sentenza n. 2511/2013 del Tribunale di Treviso si sarebbe formato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con riferi- mento all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Sostiene il ricorrente l'erroneità del passaggio motivazionale della Corte territoriale laddove ha ritenuto che «considerato il pas- saggio in giudicato della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] nei termini esposti, il giudice dell'esecuzione ha correttamente rilevato che, nella domanda ivi formulata, non vi è alcun cenno a vincolo di soli- darietà tra diversi soggetti, essendone stato individuato uno solo (il successore a titolo particolare) quale destinatario della domanda». Contesta, altresì, l'ulteriore argomentazione per cui «a fronte di tale titolo formatosi unicamente nei confronti dell'ultimo successore a titolo particolare nel diritto controverso, è preclusa la facoltà di ritenere destinatario della condanna tanto il dante causa originario - ovvero la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -quanto il primo succes- sore a titolo particolare nel diritto controverso, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non operando il disposto dell'art.111 c.p.c. in assenza di con- danna dell'originaria convenuta, allora titolare del diritto contro- verso». 15RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] pronuncia della Corted'appello meriterebbe censura con rife- rimento «all'interpretazione del giudicato esterno relativo alla sen- tenza del [OSCURATO:PERSONA]». Ad avviso del ricorrente, il giudice di legittimità «può diretta- mente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del pro- cesso ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti proces- suali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipenden- temente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito» (si cita Cass. Sez.U., 28/11/2017[recte:2007], n. 24664). In ossequio, poi, al principio di autosufficienza il ricorrente ri- porta il dispositivo della sentenza del Tribunale di Treviso n. 2511/ 2013, depositata il 27/12/2013, con il quale il Tribunale«condanna la convenuta», ripetendo tale affermazione trevolte. Ebbene -chiosa il ricorrente - «l ' unica società convenuta in detto giudizio [era] la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». Pertanto, si deve interpretare il dispositivo in relazione «non solo al frontespizio» (nell'ambito del quale in realtà si indicava, per er- rore, esclusivamente la seconda conferitaria del ramo d'azienda, os- sia la [OSCURATO:SOCIETA].), «ma alla situazione fattuale complessivamente considerata»; sicché, così facendo, «è fuori di dubbio che la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] condanni [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». Inoltre, a pagina 3 della sentenza n.2511 del 2013, del Tribunale di Treviso si legge che «l'attore (quale committente) ha dedotto in giudizio il diritto al risarcimento del danno subito per inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte da quest'ultima (quale ap- paltatrice) nell'ambito di un complesso rapporto di appalto nascente del 1997. La convenuta resistealla pretesa». 16RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in questo caso, il contratto d'appalto è stato stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 1997, sicché, a tale data, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. «non esistevano neppure, essendo state costituite nel 2007 nel 2009, quindi oltre 10 anni dopo». Per tale ragione, ad avviso del ricorrente -«la convenuta che ha resistito alla pretesa, ancora una volta, può essere solo [OSCURATO:PERSONA]- struzioni s.r.l.». Di nuovo, pagina 3 della sentenza del Tribunale di Treviso, si legge «la convenuta fu gravemente inadempiente alle obbligazioni su di essa gravanti in qualità di appaltatrice». A pagina 4 della sentenza si ribadisce che «la convenuta, nei li- miti processuali destinati alla cristallizzazione del thema decidendum […] ha sollevato l'eccezione di “prescrizione e/o decadenza delle do- mande attoree”», sicché, nel riferirsi alla “convenuta” alla sentenza fa univoco riferimento a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riferimento alla «convenuta» lo si rinviene a pagina 6 della sentenza del [OSCURATO:PERSONA], unica ad aver esercitato l'a- zione di garanzia nei confronti del direttore dei lavori, terzo chia- mato. Conseguentemente, la sentenza del Tribunale di Treviso, «deve ritenersi aver condannato, oltre alla dante causa [OSCURATO:PERSONA]- zioni s.r.l., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anche le aventi causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 111 c.p.c. e 2560 c.c. Pertanto, la sentenza estende i suoi effetti nei confronti di Mon- cada [OSCURATO:SOCIETA]ex se, senza che sia necessario far ricorso allo art.111 c.p.c. 17RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] «è stata parte fin dall'inizio del pro- cesso […] e fin dall'inizio del processo è stata titolare del diritto con- troverso». Con la precisazione che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] «sono suc- cessori a titolo particolare nel diritto controverso a seguito dei due conferimenti di ramo d'azienda di cui si è detto, intervenute volon- tariamente nel processo». Pertanto, il titolo esecutivo è pienamente valido ed efficace nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale dante causa; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale prima con- feritaria di ramo d'azienda; [OSCURATO:SOCIETA]., quale seconda conferitaria di ramo di azienda. 6. Il motivo è fondato. 6.1. Anzitutto, si rileva che il motivo è ammissibile, in quanto con riferimento alla richiesta di interpretazione del giudicato proveniente dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 2511 del 2013, depositata il 27/12/2013, il Comune ricorrente ha riportato quasi integralmente il testo di tale decisione. Trova applicazione, allora, la giurisprudenza consolidata di que- sta Corteper cui, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabi- lità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione(Cass., sez. 2, 23/6/2017, n. 15737; Cass., sez. 5, 11/2/2015, n. 2617; Cass., sez. 5, 16/7/2014, n. 16227). Onere ribadito anche da Cass., Sez.U., 21/2/2022, n. 5633, per cui, ai fini della denuncia della violazione, nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, dell'art. 2909 c.c. con riferimento 18RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, il ri- corrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, sia di spe- cifica indicazione ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, sia di specifica indicazione ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., della sede nel giudicato del precetto di cui si denuncia l'errata interpretazione e dell'eventuale elemento extrate- stuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l'interpretazione del giudicato. 7. Va poi fatta applicazione del principio di diritto pronunciato da questa Corte, a Sezioni Unite, per la quale,posto che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne conse- gue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esi- stenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta va- lutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpreta- zione data al riguardo dal giudice di merito(Cass., Sez.U., 28/11/ 2007, n. 24664). Con la precisazione successiva per cui, i n tema di giudizi di op- posizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell'art. 2909 c.c., con riferimento alla cosa giudicata cor- rispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato som- ministra il diritto sostanziale applicabile per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l'accerta- 19RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio mento della legittimità degli atti esecutivi(Cass., Sez. U., n. 5633 del 2022). Si è aggiunto che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato(Cass., Sez. U., n. 5633 del 2022, che richiama Cass., Sez.U., 2/7/2012, n. 11066). Si è affermato, quindi, che nel giudizio di opposizione all'esecu- zione o agli atti esecutivi il giudicato non rileva quale vincolo (esterno) per l'accertamento giurisdizionale, ma quale diritto sostan- ziale del caso concreto (Cass., Sez.U., n. 5633 del 2022, in motiva- zione). 7.1. Di qui, anche il rigetto della eccezione di inammissibilità di cui all'art.348-ter c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, in quanto, poiché il motivo di ricorso consiste nella violazione di legge, e segnatamente nella violazione delle regole di interpreta- zione del giudicato, non risulta applicabile il principio della «doppia conforme di merito». 7.2. In particolare, nella decisione sopra richiamata (Cass. n. 2474 del 2007) si è seguito l'orientamento di cui ad altra precedente pronuncia di questa Corten. 226 del 2001, per la quale il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cogni- zione piena, che si estende anche al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta loro valutazione e interpretazione mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dalla interpretazione data riguardo dal giudice del merito». E ciò, in ragione «della riconosciuta natura pubblicistica dell'in- teresse al rispetto del giudicato; della ritenuta indisponibilità per le 20RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio parti dell'autorità di quest'ultimo; della ravvisata identità dell'ope- rato dei due tipi di giudicato, interno ed esterno; e della inclusione delle correlative questioni nella sfera delle questioni di diritto piutto- sto che in quella delle questioni di fatto». Si è superato, dunque, il diverso orientamento di cui alla sen- tenza n.277 del 1999, di questa Corte a S ezioni U nite, secondo cui, invece, l'accertamento e l'interpretazione del giudicato era conside- rata «attività riservata al giudice del merito, censurabile in cassa- zione solo per violazione dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata (art.2909 c.c.) e per vizi attinenti alla motivazione». Del resto, l'assimilazione dell'interpretazione del giudicato alla esegesi delle norme piuttosto che quella di negozi giuridici è stata fatta propria da questa Corteanche dalla successiva sentenza, sem- pre a sezioni unite, n.13916 del 2006. Risulta dirimente, per la soluzione della controversia, «l'ineludi- bile assimilazione del giudicato -per la sua natura (di comando giu- ridico) e per gli effetti che produce (di dare certezza e stabilità alla res controversa) -agli “elementi normativi”» (anche Cass. Sez.U., n. 24664 del 2007). Pur non negandosi il contenuto composito (fatto e valore giuri- dico) del giudicato, tuttavia «la considerazione che il giudicato sia regola del caso concreto e non regola astratta circoscrive, bensì, la dimensione portata, per il profilo soggettivo (nei limiti di cui all'art.2909 c.c.) della regola stessa, ma non autorizza certamente ritenerla dissolta nel fatto, poiché al fatto non potrebbero ricondursi gli effetti precettivi propri della res iudicata» (Cass., Sez. U., n. 13916 del 2006; anche Cass., Sez.U., n. 24664 del 2007). Si chiarisce, allora, che «il giudicato è tamquam ius», con l'e- spressa equiparazione tra giudicato sopravvenuto e ius superve- 21RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio niens, agli effetti della sua deducibilità e rilevabilità d'ufficio nel giu- dizio di legittimità(anche Cass. Sez. U., n. 24664 del 2007). Da ciò consegue che proprio tale innegabile vis normativa del giudicato comporta, come ulteriore corollario, che, nel giudizio di le- gittimità, per un verso, l'esistenza del giudicato possa essere diret- tamente rilevatadalla Corte e, peraltro, che l ' interpretazione del giu- dicato debba essere coerentemente operata «alla stregua della in- terpretazione delle norme e non di quella degli atti e dei negozi giu- ridici»(Cass., Sez. U., n. 24664 del 2007) . Da ciò discende che, costituendo, a sua volta, l'interpretazione del giudicato operata dal giudice del merito non un apprezzamento di fatto ma, una quaestio iuris, la stessa sia sindacabile, in sede di legittimità, «non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge». Anche successivamente si è confermato chel'interpretazione del giudicato esterno va condotta alla stregua dell'esegesi delle norme, essendo pertanto sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, con la conseguenza che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato stesso con cognizione piena, che si estende al riesame, alla valutazione ed all'interpretazione degli atti processuali, richiedendosi però - affinché possa ascriversi rilevanza espansiva al giudicato esterno, nei giudizi tra le stesse parti che derivino da una medesima situazione giuridica -la presenza in atti della sentenza che si intenda far valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giu- dicato(Cass., sez. L, 9/9/2008, n. 22883; Cass., sez. 2, 12/6/2018, n. 15339, per cui il giudicato va assimilato gli elementi normativi, sicché gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il pro- filo della violazione di legge; Cass., sez. 1, 5/10/2009, n. 21200, che consente al giudice di legittimità di accertare direttamente l'esi- 22RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio stenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, at- traverso il diretto esame degli atti del processo e la diretta valuta- zione e interpretazione degli atti processuali; anche Cass., sez. 5, 7/ 12/2021, n. 38767; di recente anche Cass., sez. 1, 30/6/2023, che, quanto al giudicato endofallimentare, discendente dal decreto di ap- provazione dello stato passivo, reputa possibile l'interpretazione non con i criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà ne- goziale, bensì, in via analogica, applicando i principi di cui all'art.12 c.c., assimilando il provvedimento giurisdizionale, per natura e ef- fetti, gli atti normativi; Cass., sez. 3, 29/11/2018, n. 30838, che qualifica il giudicato esterno come provvisto di vis imperativa). Da ultimo si ribadisce quanto affermato, proprio in tema di vio- lazione di giudicato nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, da Cass., Sez. U., n. 5633 del 2022 (di recente anche Cass., sez. 3, 16/1/2024, n. 1619), con la conseguente possibilità di interpretare il titolo esecutivo costituito dal giudicato, ove risulti de- nunciata la violazione dell'art. 2909 c.c., anche attraverso gli ele- menti extratestuali ritualmente acquisiti nel giudizio di merito. 8. Se tutto ciò è vero, allora, la Corte di appello di Milano, nell'in- terpretare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2511 del 2013, a fronte di una indubbia complessità della vicenda sostanziale e pro- cessuale,si è attenuta solo al dato formale costituito dal dispositivo, senza valutare il contenuto del titolo esecutivo, anche attraverso gli elementi, sia contenuti nella motivazione della decisione, sia di na- tura extratestuale,indicati dal Comune ricorrente. Tale sentenza nel dispositivo recaeffettivamente la condannanei confronti della «convenuta», ma - proprio alla stregua della com- plessa vicenda processuale -doveva scrutinarsi se, con tale espres- sione generica, si voleva indicare solo la seconda conferitaria del ramo d'azienda, ossia [OSCURATO:SOCIETA]., oppure anche l'originaria dante 23RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio causa [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con la successiva denominazione del 15/2/2008,o altrimenti la prima con- feritaria di ramo d'azienda, ossia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 9. Ed infatti, il dubbio interpretativosi desume dai fatti di causa, qui sinteticamente riportati. Il contratto d'appalto del 27/3/1997 ed il contratto per la realiz- zazione di impianti termo tecnici del 24/7/1997 sono stati stipulati tra il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha citato in giudizio con atto del 23/ 12/2002 la [OSCURATO:PERSONA], che dunque è sicuramente l'origi- naria convenuta in giudizio. Tale società, a partire dal 15/2/2008, cambia denominazione, divenendo la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] domanda proposta nei confronti della società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] atteneva a vizi e difetti dell'opera, con richiesta di pagamento della somma di euro 84.947,42. Tra l'altro, la [OSCURATO:PERSONA], oltre a formulare eccezioni preliminari,chiede di essere autorizzata alla chiamata in giudizio del direttore dei lavori. Successivamente spiega intervento in giudizio in data 11/9/2009 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cui la [OSCURATO:PERSONA] ha conferito con atto del 21/12/2007 il ramo d'azienda del settore edilizio;subito dopo spiega intervento in giudizio in data 16/10/2009 la [OSCURATO:SOCIETA]., cui la [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha conferito il me- desimo ramo aziendale. In sede di precisazione delle conclusioni, dopo l'udienza ex art. 183, quintocomma, c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, il Comune chiede nel merito «accertata e dichiarata la responsabilità della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora [OSCURATO:SOCIETA]. e già Mon- cada [OSCURATO:SOCIETA].». 24RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Treviso, con la sentenza n. 2511 del 2013, con- danna «la convenuta a pagare all'attore la somma di euro 84.947,42, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita». Inoltre, il Tribunale «condanna la convenuta rimborsare all'attore [Comune] le spese di lite». Aggiunge il Tribu- nale nel dispositivo: «condanna la convenuta rimborsare al terzo chiamato [direttore dei lavori] le spese di lite». 9.1. Il titolo giudiziale formatosi nei confronti della dante causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (la Corted'appello, invece, nega che tale titolo giudiziale si riferisca alla dante causa [OSCURATO:PERSONA], avendo il Comune rinunciato alla domanda nei confronti di essa in sede di precisione le conclusioni) è stato utilizzato in fase esecutiva, con la notificazione dell'atto di precetto,nei confronti non solo della seconda conferitariad'azienda, [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche nei confronti della prima conferitaria d ' azienda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nei confronti, appunto, della dante causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'opposizione al precetto è stata proposta sia dalla originaria dante causa [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA], sia dalla prima conferitariad'azienda [OSCURATO:PERSONA], per l'assenza di titolo giudiziale esecutivo emesso nei loro confronti, in quanto il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe limitato la propria domanda, in sede di precisazione delle conclusioni, esclusivamente nei confronti della seconda cessione d'azienda, ossia la [OSCURATO:SOCIETA]. A tale ultima società si sarebbe riferito il termine «convenuta», in quanto nell'intestazione della sentenza era riportato «[OSCURATO:SOCIETA] quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] ha così ritenuto inopponibile il titolo esecu- tivo nei confronti dell'originaria dante causa [OSCURATO:PERSONA], 25RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio poi [OSCURATO:PERSONA], e della prima cessione d'azienda Costru- zioni [OSCURATO:SOCIETA]. 10. Prima di scendere all'esame del consistente dubbio interpre- tativo sulcontenuto della sentenza del Tribunale di Treviso n. 2511 del 2013, occorre considerare le conseguenze processuali e sostan- ziali dell'intervento delle due società, ex art. 111 c.p.c., nell ' ambito del giudizio originariamente instaurato dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della convenuta, dante causa, [OSCURATO:PERSONA]. 11.Invero, l'art. 111 c.p.c. prevede al primo comma che «se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie». Il secondo comma dell'art. 111 c.p.c. dispone, poi, che «in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chia- mato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso». Il terzo comma dell'art. 111 c.p.c., quindi, prevede che «la sen- tenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile an- che da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione». L'intervento di cui all'art. 111 c.p.c., ovviamente, è applicabile in ogni grado o fase del processo e, quindi, anche nel giudizio di rinvio, senza che vi osti il carattere chiuso di tale giudizio (Cass., sez. 3, 9 aprile 1993, n. 4333). 11.1.Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legit- timità quello per cui l a successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., con- cerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non fa venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali 26RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del di- ritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (Cass., sez. 3, 23 ottobre 2014, n. 22503; Cass., Sez.U., 3 novembre 2011, n. 22727, circa l'efficacia di titolo esecutivo che la sentenza, pronunciata nei confronti dell'originarioconvenuto, ha nei confronti del successore a titolo particolare; Cass., sez. 3, 22 marzo 2007, n. 6945; Cass., sez. 1, 13 luglio 2007, n. 15674; Cass., sez. 1, 12 marzo 1999, n. 2200). Si è anche chiarito cheil trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti il che, sul piano processuale, determina, ai sensi dell'art.111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di inter- venire nel processo o la possibilità di chiamata in causa dello stesso, atteso che detto trasferimento non determina l ' estinzione del ce- dente, che conserva,per espressa disposizione di legge, con l'inte- resse ad agire e la veste di sostituto processuale dell'acquirente, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest'ultimo, fino a quando l'avente causa non abbia esercitato il suo potere di inter- vento, e il potere di impugnazione, fino a quando tale potere non sia stato esercitato dallo stesso avente causa (Cass., sez. 3, 19/11/ 2007, n. 23936). Risulta, dunque, del tutto pacifico in giurisprudenza che in caso di cessione di ramo d'azienda ex artt. 2555 e seguenti c.c., trova applicazione l'art.111 c.p.c., con la conseguenza che il processo pro- segue tra le parti originarie, non determinandosi l'estinzione del ce- dente che conserva l'interesse ad agire e la veste di sostituto pro- cessuale dell'acquirente, fermi restando gli effetti della sentenza an- 27RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio che nei confronti del cessionario dell'azienda, pure se non interve- nuto in giudizio. L'art.111 c.p.c., infatti, enuncia una regola di carattere generale per la quale, anche in caso di trasferimento a titolo particolare della res litigiosanel corso del processo, questo deve proseguire nei con- fronti dell'alienante, fatta salva la facoltativa possibilità di intervento dell'acquirente, tenuto in ogni caso a risentire degli effetti della pro- nuncia emessa nei confronti del dante causa (Cass., sez. 6-2, 16/3/ 2022, n. 8624). Pertanto, si è affermato che,in tema di cessione di azienda, alla stregua del regime fissato dall'art. 2560, secondo comma, cod. civ., con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta an- teriori al trasferimento, allorché la cessione sia avvenuta nel corso di un processo al cui esito sia stata pronunciata una sentenza poi azionata in via esecutiva, è opponibile al cessionario il titolo conse- guito dal ceduto nei confronti del cedente, relativo ad un rapporto contrattuale d'impresa non del tutto esaurito (Cass., sez. 3, 12 del 2013, n. 6107). Ed infatti,in caso di trasferimento d'azienda si realizza una suc- cessione a titolo particolare nella generalità dei rapporti preesistenti dal cedente al cessionario; ne consegue che, ove rispetto ad uno dei rapporti sia pendente una controversia, il cessionario che sia inter- venuto, ex art. 111cod. proc. civ., nel processo, accettando il con- traddittorio sulle domande formulate verso il suo dante causa e svol- gendo difese nel merito, assume la veste di parte processuale in qualità di titolare del diritto in contestazione e non quale terzo, non potendosi qualificare il suo intervento come adesivo dipendente (Cass., sez. L, 24/6/2008, n. 17151). La sentenza pronunciata nel corso del processo in cui sia inter- venuta una parte ex art. 111 c.p.c., in conseguenza del trasferi- 28RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio mento della res litigiosa, comporta che la stessa sia efficace, non solo nei confronti del dante causa, che è rimastoparte originaria del processo, ma anche nei confronti degli aventi diritto, ossia dei suc- cessori del diritto controverso. Si è ritenuto, dunque, chela sentenza di condanna emessa con- tro una parte, a cui ne è succeduta un'altra, a titolo particolare (art.111 cod. proc. civ.), nel corso del processo di cognizione, esplichila sua efficacia, anche di titolo esecutivo, nei confronti di quest'ultima, pur se in essa sentenza non menzionata, e pertanto il pignoramento dei suoi beni non dà luogo all'espropriazione presso terzi (art. 543 cod. proc. civ.) e il creditore non deve instaurare il procedimento di accertamento dell'obbligo ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., es- sendo la stessa debitrice, e non terzo(Cass., sez. 3, 13/3/1998, n. 2748). La sentenza pronunciata, in caso di successione nel processo ex art.111 c.p.c., ha effetto nei confronti del successore a titolo parti- colare nella res litigiosao dubia anche se non ha partecipato al pro- cesso. Infatti, si è anche affermato che, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disci- plina, cheregola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto, detta condanna non spiega effetti nei confronti delsuccessore a titolo 29RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al pro- cesso(Cass., sez. 3, 31/10/2005, n. 21107). Più specificamente si è anche ritenuto chela società di capitali nella quale sia conferita l'azienda di una impresa individuale succede in tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultima. Da ciò consegue che la società nella quale sia confluita l'azienda di altra è soggetta all'e- secuzione forzata fondata su un titolo giudiziale pronunciato nei con- fronti del conferente l'azienda, oltre ad essere legittimata a proporre opposizione all'esecuzione stessa (Cass., sez. 3, 24/4/2008, n. 10676). Analogamente,il conferimento di un'azienda individuale in una società di capitali integra una cessione d'azienda e, ove avvenga nel corso del giudizio, configura un'ipotesi di successione a titolo parti- colare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., sicché il conferente conserva la legittimazione processuale, quale sostituto del cessiona- rio, anche per il ricevimento della notificazione degli atti processuali, poiché il processo prosegue tra le parti originarie, senza che l'inter- vento del successore determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, l'estromissione del dante causa(Cass., sez. 5, 21/8/2023, n. 24901; con riguardo al conferimento di azienda, che comporta il subentro della società conferitaria nei contratti ex art. 2558 c.c. cfr. Cass., sez. 3, 26/11/1980, n. 6270; Cass., sez. 1, 21/10/1995, n. 10993; Cass., sez. 1, 26/10/2007, n. 22538). L'unica ipotesi in cui, in caso di successione del processo a titolo particolare ex art.111 c.p.c., è possibile limitare la condanna esclu- sivamente nei confronti della cessionaria d'azienda o, comunque, nei confronti del successore a titolo particolare nella res dubia, èquella in cui la decisione sia pronunciata esclusivamente nei confronti della avente causa e della relativa controparte, determinandosi così un'e- 30RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio stromissione implicita del dante causa (Cass., sez. 3, 30/12/2023, n. 36601; Cass., sez. 3, 10/2/2005, n. 2707; Cass., sez. 1, 3/8/ 2007, n. 17060; Cass., sez. 5, 14/5/2007, n. 10955 Cass., sez. 2, 5/8/2010, n. 18248). 12. Una volta ritenuto assodato che, in caso di cessione d'a- zienda, e, comunque, di trasferimento della res dubia, il processo prosegue nei confronti della parte originaria, dante causa, ma la sen- tenza ha effetto, non solo nei confronti della parte originaria (nella specie [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA]), ma anche nei confronti degli aventi causa, e quindi nella specie della prima interventrice, cessionaria d'azienda, [OSCURATO:PERSONA], e della se- conda interventore, cessionaria della medesima azienda, [OSCURATO:SOCIETA]., deve accertarsi se il Tribunale di Treviso con la sentenza n. 251 del 2013, abbia in realtà ritenuto che l'attore, ossia il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], abbia, in sede di precisazione delle conclusioni, ri- nunciato alla domanda nei confronti della dante causa, ossia dalla [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA]. 13. La Corte di appello, dunque, dinanzi alla nebulosità del di- spositivo della sentenza del Tribunale di Treviso (condanna la «con- venuta»), a fronte di ben tre società coinvolte nel giudizio, e quindi ad una forte incertezza nell'individuazione del contenuto del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza passata in giudicato, avrebbe do- vuto - esaminando con attenzione anche gli elementi ex t ratestuali «ritualmente acquisiti nel giudizio di merito» -, valutare l'effettivo soggetto destinatario della condanna: se la dante causa [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA], oppure la sola seconda con- feritaria SOCIEL o anche la prima conferitaria [OSCURATO:PERSONA]. 13.1. La Corte territoriale, in sede di rinvio, dovrà procedere all'esame, non solo del dispositivo della sentenza collegato all'inte- stazione della stessa(«[OSCURATO:SOCIETA] quale avente causa da [OSCURATO:PERSONA]- 31RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio struzioni»), ma anche d e lla motivazione e degli elementi extrate- stuali(Cass., Sez. U., 21/2/2022, n. 5633; Cass., sez. 3, 16/1/2024, n. 1619). L'intestazione della sentenza - come emerge dal contenuto del ricorso per cassazione - è stata erroneamente impostata con l ' indi- viduazione esclusivamente della [OSCURATO:SOCIETA]., che, però, in realtà, era la seconda cessionaria del ramo d'azienda, e quindi interventrice in data 16/10/2009 nel processo in corso. Il dispositivo della sentenza n. 2511 del 2013 del Tribunale di Treviso così afferma «il giudice, definitivamente pronunciando, con- danna la convenuta a pagare all'attore la somma di euro 84.947,42»; prosegue, sempre nel dispositivo, con la «condanna [della] convenuta a rimborsare all'attore [il Comune] le spese di lite». Aggiunge la «condanna» della «convenuta» a rimborsare al terzo chiamato [al direttore dei lavori] le spese di lite». Tuttavia, risulta evidente l'incertezza ed il dubbio in ordine all'in- dividuazione del soggetto obbligato, qualificato come «convenuta». Ed infatti, a pagina 3 della sentenza del Tribunale di Treviso n. 2511 del 2013 - ritualmente trascritta quasi integralmente dal C o- mune ricorrente -, si legge «l'attore (quale committente) ha dedotto in giudizio il diritto al risarcimento del danno subito per inadempi- mento della convenuta alle obbligazioni assunte da quest'ultima (quale appaltatrice) nell'ambito di un complesso rapporto di appalto nascente del 1997. La convenuta resiste alla pretesa». Tuttavia, a complicare il procedimento interpretativo sovviene anche la circostanza che l'unico soggetto che poteva aver determi- nato l'inadempimento contrattuale non poteva che essere la Mon- cada [OSCURATO:SOCIETA], in quanto la cessione del ramo d'azienda, per la prima volta, è stata effettuata il 21/12/2007 in favore di [OSCURATO:SOCIETA] 32RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e, per la seconda volta, il 6/8/2009, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] sono state, infatti, co- stituite nelle 2007 e nel 2009, quindi oltre 10 anni dopo i fatti di causa. Entrambe queste ultime duesocietà non erano neppure state co- stituite all'epoca degli inadempimenti relativi al contratto del 1997. Inoltre, apagina 3 della sentenza del Tribunale di Treviso n. 2511 del 2013 -sempre negli stralci riportati quasi integralmente - si legge ancora che «la convenuta fu gravemente inadempiente alle obbliga- zioni su di essa gravanti in qualità di appaltatrice […] come minuzio- samente descritto negli elaborati peritali -da cui emerge che la cer- tificazione di “fine lavori” risale al 9/11/98». Di nuovo, restano forti i dubbi, in quanto i lavori relativi al con- tratto d'appalto sono stati ultimati il 9/11/98, e a quella data non esistevano né la [OSCURATO:PERSONA], quale prima cessionaria d'a- zienda, né la [OSCURATO:SOCIETA], quale seconda cessionaria dell'azienda. Ancora, a pagina 4 della sentenza del Tribunale di Treviso n. 2511 del 2013, si precisa che «la convenuta, nei limiti processuali destinati alla cristallizzazione del thema decidendum, (termine ex art. 183.5 nella versione vigente ratione temporis ) - ha sollevato l'eccezione di “prescrizione e/o decadenza dalle domande attore”». Anche in questo caso, il riferimento alla «convenuta» va decifrato con attenzione«dal momento che è proprio nelle pagine 1- 3 della comparsa di costituzione e risposta di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] […] che si rinviene detta eccezione di prescrizione/de- cadenza». Ancora, a pagina 6 della sentenza del Tribunale di Treviso n. 2511 del 2013 si legge che «la convenuta ha peraltro esercitato un'a- zione di garanzia nei confronti del direttore dei lavori (terzo chia- 33RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio mato), ascrivendogli la responsabilità per le manchevolezze lamen- tare dall'attore». Pure in questo caso, sussistono dubbiconsistenti per il fatto che il riferimento alla «convenuta» potrebbeessere rivolto alla [OSCURATO:PERSONA], proprio perché questa è l'unica società ad aver eserci- tato detta azione di garanzia. Tra l'altro, come emerge dagli atti, la sentenza del Tribunale di Treviso non dà nemmeno atto dell'intervento in causa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA], sicché deve valutarsi se, quando nella parte motiva il Tribunalefa riferimento alla «convenuta», possa riferirsi a tali duesocietà intervenute. 14. Senza contare che nella comparsa conclusionale del 29/1/ 2010 il Comune ha espressamente mantenuto ferma la domanda, non solo nei confronti della dante causa [OSCURATO:PERSONA], ma anche nei confronti delle due aventi causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell'art.2560 c.c. («nel caso in esame, trova senz'al- tro applicazione dell'art.2560 c.c., […] Nel caso de qu o , il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] non ha mai inteso prestare il proprio consenso alla liberazione dalla responsabilità per i “debiti” oggetto di causa né di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. prima né di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi. Conseguentemente, queste ultime devono ritenersi obbligate in solido con l'ultimo “acquirente” del ramo d'azienda, ossia di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] giudice dovrà tener conto, nella decisione della presente causa, delle suddette circostanze al fine di emettere una sentenza in linea con lo stato delle cose che consenta, in caso di vittoria, all'odierno attore di poter agire nei confronti di tutti i sog- getti interessati, vale a dire di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di Costru- zioni [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]. […]». La Corte d'appello si è limitata, dunque, ad osservare l'intesta- zione della sentenza, ove «risultava indicata esclusivamente, quale 34RG n. 11766/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio convenuta, [OSCURATO:SOCIETA]., quale avente causa dalla [OSCURATO:PERSONA]- zioni, pur risultando dagli atti che l'originariaconvenuta era [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), mentre [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]