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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05170/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo non supera il preliminare vaglio di ammissibilità perché propone censure afferenti al trattamento punitivo, inflitto a seguito del riconoscimento del reato continuato, che appare sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, nel determinare la pena unica ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., dopo avere scorporato i reati già unificati in sede cognitiva, ha mantenuto ferma l'entità della pena inflitta per ciascuno dei reati satellite giudicati con sentenza del 18 luglio 2019 ed ha ridotto quella inflitta per le violazioni oggetto della sentenza del 20 aprile 2009 (complessivamente decurtata, al netto della diminuzione pr la scelta del rito, da otto a sei mesi di reclusione).

Tanto la quantificazione della pena base quanto gli aumenti per i reati satellite sono sorrette da idonea giustificazione legata alla gravità dei reati, alla personalità negativa del condannato e alla congruità delle scelte operate dal giudice della cognizione.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 10 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo non supera il preliminare vaglio di ammissibilità perché propone censure afferenti al trattamento punitivo, inflitto a seguito del riconoscimento del reato continuato, che appare sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, nel determinare la pena unica ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., dopo avere scorporato i reati già unificati in sede cognitiva, ha mantenuto ferma l'entità della pena inflitta per ciascuno dei reati satellite giudicati con sentenza del 18 luglio 2019 ed ha ridotto quella inflitta per le violazioni oggetto della sentenza del 20 aprile 2009 (complessivamente decurtata, al netto della diminuzione pr la scelta del rito, da otto a sei mesi di reclusione). Tanto la quantificazione della pena base quanto gli aumenti per i reati satellite sono sorrette da idonea giustificazione legata alla gravità dei reati, alla personalità negativa del condannato e alla congruità delle scelte operate dal giudice della cognizione. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre
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