CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 04650/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di CaEsetick EI51che - per quel che qui rileva - ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali aggravate (capo a. della rubrica) e oltraggio a pubblico ufficiale (capo c.); ritenuto che il primo motivo di ricorso, in relazione all'imputazione di cui al capo a., ha sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio, segnatamente essendosi limitato ad assumere la maggiore credibilità della prospettazione dell'imputato rispetto a quella della persona offesa, senza muovere censure di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, inerente all'imputazione di cui al capo a., è parimenti versato in fatto, oltre che generico, avendo dedotto assertivamente, senza dedurre compiutamente il travisamento della prova (che non può essere ritualmente denunciato per il tramite del mero compendio degli elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.), che le emergenze istruttorie (in particolare, il filmato acquisito che riprenderebbe la condotta degli operanti) escluderebbero la responsabilità dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del -icorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]