CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26219/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(C.F.), già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] N. SASSARI (C.F. SSSBNN50E09E 030Y) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via XX Settembre, 3 Oggetto: tributi – N.26219/16 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 1961/08/15 depositata in data 6 novembre 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., successivamente denominata [OSCURATO:SOCIETA]., ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004 , con cui veniva accertata un’indebita detrazione IVA e irrogate sanzioni. L’avviso faceva seguito a una istanza di rimborso IVA relativa al periodo di imposta successivo, conseguente alla registrazione della fattura di acquisto di un fabbricato da altra società, riconducibile agli stessi soci di riferimento, la cui IVA non era mai stata versatadall’emittente e che l’Ufficio riteneva essere operazione inesistente. Dalla sentenza impugnata risulta che l’eccedenza di imposta risultante da tale operazione era, poi, stata ceduta a un istituto di credito. 2. La CTP diLucca ha accolto il ricorso . La CTR della Toscana , con sentenza in data 6 novembre 2015, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. 3. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi ; resiste con controricorso la società contribuente. E’ stato depositato decreto di chiusura del fallimento controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullit à della sentenza per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, osservando come la sentenza impugnata sia priva di esposizione dell’iter logico che ha portato alla decisione di rigetto dell’appello. N.26219/16 R.G. Est. F. D’Aquino 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’operazione di acquisto dell’immobile non costituisca operazione fraudolenta finalizzata unicamente a creare una eccedenza di imposta fittizia da monetizzare a beneficio della cessionaria committente, successivamente dichiarata fallita. Osserva il ricorrente che è onere del contribuente assolvere l’onere della prova circa l’esistenza dei presupposti per l’esercizio delladetrazione. 2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, risultando dagli atti che l’originario ricorso è stato presentato in data precedente il 4 luglio2009. La proposizione del ricorso in data 7 novembre 2016,avverso la sentenza pubblicata in data 6 novembre 2015 è, pertanto, tempestiva, attesa l’applicazione della sospensione feriale. Parimenti infondata è l’eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso al curatore del fallimento, essendo stato il ricorso notificato anche al procuratore domiciliatario, nonché – trattandosi di nullità –essendo sanata dalla costituzione in giudizio. 3. Il primo motivo è fondato . Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 N.26219/16 R.G. Est. F. D’Aquino settembre 2018, n. 22598), avendo il giudice del merito l’onere di chiarire suquali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione. 4. Nella specie, la sentenza impugnata si è limitata a ritenere che la discussione in Pubblica Udienza «non apporta ulteriori prove oltre a quanto già presente in atti», il che rende evidente la carenza di qualsiasi indicazione delle ragioni della decisione. Né tali ragioni possono ravvisarsi in una motivata adesione alle ragioni del giudice di primo grado, essendosi la sentenza impugnata limitata a dare atto che il giudice di primo grado avrebbe deciso la causa sulla base della consapevolezza delle parti di porre in essere una compravendita e che mancasse la prova di una «operazione soggettivamente inesistente», argomentazioni che non appaiono chiaramente intelligibili del percorso motivazionale. Si tratta, pertanto, contrariamente a quanto osservato dal controricorrente, di un vizio motivazionale che priva la decisione di qualunque indicazione di quale sia stato l’iter logico seguito ai fini della decisione. L’esame del secondo motivo è assorbito. 5. La sentenza va, pertanto, cassata in accoglimento del primo motivo con rinvio al giudice a quo per l’esame del merito dell’appello, nonché per la liquidazione delle spese del procedimento di legittimità. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, nonché per la regolazione e la liquida