CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15528/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia con riferimento alla penale responsabilità delb icorrente (pag. 4 della sentenza /- impugnata); sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. anche in considerazione della non brevità della durata dell'allontanamento mentre il ricorso /1 A in parte qua?‘ appareialtresìlaspecifico perchè non contrasta le assorbenti considerazioni spese nel rimarcare la abitualità ostativa legata alle altre condanne per fatti analoghi rese ai danni della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0