Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 15933/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso 24135/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Bari - [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4109/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 19 giugno 2019 la Corte d’Appello di Roma (rigettando l’appello) ha confermato integralmente la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 254.760,742, per avere negoziato presso il proprio istituto assegni bancari non trasferibili, del predetto complessivo importo, tutti intestati a [OSCURATO:SOCIETA]. e pagati a persona diversa dal prenditore, ovvero al sig. [OSCURATO:PERSONA], già socio e comunque dipendente della L.M. al momento dell’incasso dei titoli.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Il giudice d’appello ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva provato, con la produzione degli assegni fronte/retro e delle fatture, il suo diritto al pagamento degli assegni per esserne la beneficiaria ed aveva, altresì, provato, con la girata per l’incasso di un soggetto non legittimato, l’inadempimento della banca e di aver subito il danno costituito proprio dal mancato incasso delle somme.

Sarebbe stato onere della banca provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ai fini dell’incasso e che nessun danno si era prodotto in capo alla beneficiaria per aver ricevuto comunque, in tutto o in parte, le somme portate dagli assegni in pagamento delle fatture insolute.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] affidandolo a cinque motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 comma 2° RD n. 1763/1933 e dell’art. 2697 cod. civ..

Espone la ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente richiamato, nel caso di specie, i principi mutuati dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12477/2018, non considerando che il prenditore degli assegni era privo della legittimazione ad agire con l’azione contrattuale in danno della banca negoziatrice e che, nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, tale legittimazione sussisteva (in forza di un apposito rapporto convenzionale), sul rilievo che il soggetto istante non era il prenditore dell’assegno, bensì l’emittente.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Osserva, altresì, la ricorrente che il giudice di appello ha erroneamente qualificato quella in esame come un’ipotesi di responsabilità contrattuale.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 12477/2018, hanno ribadito il principio, già enunciato nelle precedenti S.U. n. 14712 del 2007, secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.

Si tratta, quindi, di una responsabilità contrattuale “da contatto sociale”.

In proposito, le Sezioni Unite n. 12477/2018 hanno chiarito che la natura contrattuale della responsabilità della banca, che paga a soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, “non trova fondamento nel consueto argomento utilizzato dalla tesi contrattualistica (secondo la quale la banca girataria per l'incasso, oltre ad essere mandataria del girante, sarebbe sostituta della trattaria nell'esplicazione del servizio bancario per quanto attiene all'identificazione del presentatore ed al conseguente pagamento e verrebbe anch'essa a trovarsi in rapporto col traente che, nell'ipotesi F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 di pagamento mal effettuato, potrebbe perciò esercitare nei suoi confronti l'azione contrattuale basata sulla convenzione d'assegno), ma nella c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto”.

In conclusione, proprio perché la banca ha un obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso, anche il prenditore dell’assegno, quale soggetto parimenti interessato al buon fine dell’operazione, è legittimato ad agire con l’azione contrattuale “ da contatto sociale”.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 comma 2° Rd n. 1736/1933.

Lamenta la banca ricorrente che, incombendo l’onere della prova, a norma dell’art. 2697 cod. civ., su colui che agisce per il risarcimento del danno, sarebbe stato onere del prenditore provare il danno subito in conseguenza del mancato incasso dell’assegno, non potendo farsi discendere automaticamente la prova del pregiudizio dedotto dal pagamento del titolo a soggetto diverso dal beneficiario.

Nel caso in esame, ad avviso della ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto agevolmente fornire la prova del danno, dimostrando di aver inviato una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento delle fatture di cui i titoli de quibus costituivano il corrispettivo (o di aver proposto un’azione di adempimento in danno dei fornitori).

Né, in ogni caso, ad F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 avviso della ricorrente, può condividersi l’assunto della sentenza impugnata secondo cui non potrebbe onerarsi il soggetto che agisce per il risarcimento del danno della prova di un fatto negativo.

In proposito, osserva - citando la sentenza di questa Corte n. 15162/2008 - che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

4. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che la ricorrente ha invocato l’applicabilità, al caso di specie, della sentenza di questa Corte n. 5308/2004, secondo cui “L'irregolare pagamento, a soggetto non legittimato, di assegno bancario recante la clausola di non trasferibilità, effettuato da parte della banca girataria per l'incasso, omettendo di identificare il presentatore del titolo con l'impiego della dovuta diligenza, rappresenta un fatto potenzialmente dannoso per colui che, quale destinatario del titolo, ne sarebbe stato il beneficiario: costui, peraltro, ove agisca nei confronti della banca per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere, secondo i principi generali, di provarne l'esistenza”.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che la pronuncia sopra citata si riferisce al caso in cui il creditore del pagamento portato dall'assegno non abbia F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 ricevuto il titolo; nel caso in cui invece abbia ricevuto il titolo, il suo Data pubblicazione 18/05/2022 debitore con la consegna del titolo medesimo si è liberato (salvo il buon fine dell'assegno), mentre è il creditore che sopporta il rischio della sottrazione (a lui) del titolo e della conseguente estinzione - per pagamento, ancorché indebito - del medesimo.

Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata sembra emergere che la consegna dell'assegno al creditore ([OSCURATO:SOCIETA]) sarebbe avvenuta a mani del dipendente infedele, il quale ultimo, pur avendo incassato un assegno che non era suo, era comunque sempre dipendente, e, in tale veste, aveva ricevuto l'assegno per conto della società sua datrice di lavoro, la quale, a sua volta, era entrata, suo tramite, in possesso dell'assegno medesimo.

A prescindere dal rilievo se tale ricostruzione sia emersa o meno dall’esame della sentenza impugnata, ciò che rileva è che sarebbe stato onere della banca ricorrente chiarire che era stato accertato il presupposto di fatto della sua censura, ovvero che la società non era entrata in possesso dell'assegno e quindi aveva conservato intatta l'azione causale nei confronti del debitore.

La ricorrente, invece, sul punto, non ha svolto alcuna allegazione, non chiarendo, pertanto, se i fatti accertati erano coerenti con la tesi sostenuta in diritto.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 comma 2° Rd n. 1736/1933, del’art. 32 comma 1° D.L. n. 112/2008, conv. nella L. 6.8.2008 n. 133, e dell’art. 1227 1° e 2° comma cod. civ.. sul rilievo che la Corte di Appello avrebbe ritenuto erroneamente gli assegni di cui è causa “non trasferibili”.

Diversamente, in base alla normativa vigente ratione temporis, ovvero il D.L. n. 112/2008 conv. nella L. n. 133/2008, che aveva riportato il limite degli assegni liberamente trasferibili al di sotto di € 12.500,00, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 ben cinque assegni negoziati presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bari era Data pubblicazione 18/05/2022 liberamente trasferibili.

6. Il motivo è inammissibile.

A pag. 6 la sentenza impugnata ha chiarito che “tutti gli assegni incassati da soggetto diverso dal beneficiario recano la clausola di non trasferibilità e per tutti deve ritenersi applicabile il regime ristretto dell’art. 43 comma 2° del R.D. n. 1736 del 1933, anche se essi potevano circolare senza tale clausola secondo la normativa applicabile ratione temporis”.

Dunque, secondo l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’Appello – non censurato dalla ricorrente - tutti gli assegni bancari di cui è causa recavano la clausola di non trasferibilità.

Ne consegue che il loro regime giuridico non può che essere quello di cui all’43 comma 2° del R.D. n. 1736 del 1933, a nulla rilevando quale fosse la normativa applicabile al momento della loro emissione.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 1° e 2° comma cod. civ.. e dell’art. 43 RD n. 1736/1933.

Lamenta la ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello ha escluso che la condotta della L.M., nel periodo successivo all’incasso dei titolo di cui è causa, abbia svolto un’efficacia causale concorrente nella determinazione del danno.

E ciò nonostante che lo stesso giudice d’appello avesse ritenuto che vi fosse stata una malagestio societaria, per non aver monitorato, in un arco temporale di ben quattro mesi (da novembre 2008 a febbraio 2009) il mancato incasso degli assegni di importo complessivo assai rilevante di € 254.760,74 (specie se rapportato al capitale sociale di € 51.460,00).

Il giudice d’appello aveva erroneamente ritenuto che non vi sarebbe stato carico della [OSCURATO:SOCIETA].

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 alcun obbligo normativamente previsto di sollecitare gli insoluti e controllare gli incassi delle forniture eseguite.

Ad avviso della ricorrente (richiamando sul punto S.U. n. 24406/2011), per fondare il concorso di colpa del creditore danneggiato non è necessaria la c.d. colpa specifica, essendo sufficiente un comportamento omissivo caratterizzato dalla colpa generica.

8. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, osservato che nonostante la ricorrente abbia censurato alternativamente la violazione dell’art. 1227 comma 1° e 2° cod. civ., in realtà, i due commi disciplinano fattispecie differenti.

Il primo comma concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell’evento che configura l’inadempimento, quindi la sua cooperazione attiva, mentre nel secondo comma il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato.

Nel caso di specie, la banca ricorrente non precisa se l’oggetto della sua contestazione sia che la condotta della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe concorso alla produzione dell’evento, ovvero tale condotta avrebbe impedito il verificarsi di un evento eziologicamente imputabile al danneggiante, con la conseguenza che tale censura si appalesa aspecifica.

In ogni caso, va osservato che questa Corte (vedi S.U.

Cass. n. 12348/2007; vedi anche Cass. 15231/2007) ha più volte enunciato il principio di diritto – applicabile anche alla fattispecie di cui all’art. 1227 comma 1° cod. civ. - secondo cui, in tema di risarcimento dei danni, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1227, comma secondo, cod. civ., che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 evitare usando l'ordinaria diligenza, integra un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che rimane sottratta al sindacato di legittimità se assistita da congrua motivazione.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, pur avendo ritenuto che la L.M. fosse incorsa in una malagestio societaria per non aver monitorato il mancato incasso delle fatture, ha ritenuto che la trascuratezza nella gestione societaria non può assurgere a circostanza idonea a configurare un concorso di colpa nella verificazione del danno o del suo aggravamento, essendo stata la condotta negligente della banca negoziatrice (la quale non ha adottato alcuna cautela nel pagare ad un soggetto palesemente diverso dal beneficiario, non verificando i poteri di rappresentanza ai fini dell’incasso) ad aver determinato da sola la produzione del danno.

In sostanza, il pregiudizio è stato eziologicamente ritenuto riconducibile, in via esclusiva, all’abnormità del comportamento tenuto della banca medesima.

Tale ratio decidendi, che avrebbe potuto essere sindacata in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione, a norma dell’art. 360 comma 5° n. cod. proc. civ. (come interpretato dalle S.U. n. 8053/2014 di questa Corte), non è comunque stata censurata dalla ricorrente.

9. Con il quinto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..

In particolare, lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello ha omesso l’esame della circostanza decisiva che la [OSCURATO:SOCIETA]. nel gennaio 2011 aveva denunciato l’impropria negoziazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di tutta una serie di assegni ma non già quelli indicati nella citazione introduttiva del presente giudizio.

Ove tale circostanza fosse stata valutata, il giudice d’appello avrebbe necessariamente escluso F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 che la negoziazione dei titoli fosse avvenuta contro la volontà della L.M…

10. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, la censura della banca ricorrente si fonda su un presupposto fattuale che non è stato in alcun modo accertato in causa (né è stato neppure dedotto dalla ricorrente), né risulta stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero che la [OSCURATO:SOCIETA]., al momento in cui ha sporto querela nei confronti del Mascarucci, fosse consapevole dell’abusivo incasso da parte di costui anche dei titoli di cui è causa ed abbia quindi deliberatamente deciso di non inserirli nella querela.

In ogni caso, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla allegazione della circostanza esposta nel motivo, mentre il ricorso, pur segnalando che la questione era stata posta sia in primo grado che nell’atto di appello, è del tutto generica nell’indicare in quali termini la questione setta sarebbe stata posta, in particolare con l’atto di appello.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, così deciso il 22.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 24135/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Bari - [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4109/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 19 giugno 2019 la Corte d’Appello di Roma (rigettando l’appello) ha confermato integralmente la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 254.760,742, per avere negoziato presso il proprio istituto assegni bancari non trasferibili, del predetto complessivo importo, tutti intestati a [OSCURATO:SOCIETA]. e pagati a persona diversa dal prenditore, ovvero al sig. [OSCURATO:PERSONA], già socio e comunque dipendente della L.M. al momento dell’incasso dei titoli. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Il giudice d’appello ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva provato, con la produzione degli assegni fronte/retro e delle fatture, il suo diritto al pagamento degli assegni per esserne la beneficiaria ed aveva, altresì, provato, con la girata per l’incasso di un soggetto non legittimato, l’inadempimento della banca e di aver subito il danno costituito proprio dal mancato incasso delle somme. Sarebbe stato onere della banca provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ai fini dell’incasso e che nessun danno si era prodotto in capo alla beneficiaria per aver ricevuto comunque, in tutto o in parte, le somme portate dagli assegni in pagamento delle fatture insolute. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] affidandolo a cinque motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 comma 2° RD n. 1763/1933 e dell’art. 2697 cod. civ.. Espone la ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente richiamato, nel caso di specie, i principi mutuati dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12477/2018, non considerando che il prenditore degli assegni era privo della legittimazione ad agire con l’azione contrattuale in danno della banca negoziatrice e che, nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, tale legittimazione sussisteva (in forza di un apposito rapporto convenzionale), sul rilievo che il soggetto istante non era il prenditore dell’assegno, bensì l’emittente. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Osserva, altresì, la ricorrente che il giudice di appello ha erroneamente qualificato quella in esame come un’ipotesi di responsabilità contrattuale. 2. Il motivo è infondato. Va osservato che le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 12477/2018, hanno ribadito il principio, già enunciato nelle precedenti S.U. n. 14712 del 2007, secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Si tratta, quindi, di una responsabilità contrattuale “da contatto sociale”. In proposito, le Sezioni Unite n. 12477/2018 hanno chiarito che la natura contrattuale della responsabilità della banca, che paga a soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, “non trova fondamento nel consueto argomento utilizzato dalla tesi contrattualistica (secondo la quale la banca girataria per l'incasso, oltre ad essere mandataria del girante, sarebbe sostituta della trattaria nell'esplicazione del servizio bancario per quanto attiene all'identificazione del presentatore ed al conseguente pagamento e verrebbe anch'essa a trovarsi in rapporto col traente che, nell'ipotesi F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 di pagamento mal effettuato, potrebbe perciò esercitare nei suoi confronti l'azione contrattuale basata sulla convenzione d'assegno), ma nella c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto”. In conclusione, proprio perché la banca ha un obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso, anche il prenditore dell’assegno, quale soggetto parimenti interessato al buon fine dell’operazione, è legittimato ad agire con l’azione contrattuale “ da contatto sociale”. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 comma 2° Rd n. 1736/1933. Lamenta la banca ricorrente che, incombendo l’onere della prova, a norma dell’art. 2697 cod. civ., su colui che agisce per il risarcimento del danno, sarebbe stato onere del prenditore provare il danno subito in conseguenza del mancato incasso dell’assegno, non potendo farsi discendere automaticamente la prova del pregiudizio dedotto dal pagamento del titolo a soggetto diverso dal beneficiario. Nel caso in esame, ad avviso della ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto agevolmente fornire la prova del danno, dimostrando di aver inviato una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento delle fatture di cui i titoli de quibus costituivano il corrispettivo (o di aver proposto un’azione di adempimento in danno dei fornitori). Né, in ogni caso, ad F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 avviso della ricorrente, può condividersi l’assunto della sentenza impugnata secondo cui non potrebbe onerarsi il soggetto che agisce per il risarcimento del danno della prova di un fatto negativo. In proposito, osserva - citando la sentenza di questa Corte n. 15162/2008 - che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. 4. Il motivo è inammissibile. Va osservato che la ricorrente ha invocato l’applicabilità, al caso di specie, della sentenza di questa Corte n. 5308/2004, secondo cui “L'irregolare pagamento, a soggetto non legittimato, di assegno bancario recante la clausola di non trasferibilità, effettuato da parte della banca girataria per l'incasso, omettendo di identificare il presentatore del titolo con l'impiego della dovuta diligenza, rappresenta un fatto potenzialmente dannoso per colui che, quale destinatario del titolo, ne sarebbe stato il beneficiario: costui, peraltro, ove agisca nei confronti della banca per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere, secondo i principi generali, di provarne l'esistenza”. Deve, tuttavia, evidenziarsi che la pronuncia sopra citata si riferisce al caso in cui il creditore del pagamento portato dall'assegno non abbia F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 ricevuto il titolo; nel caso in cui invece abbia ricevuto il titolo, il suo Data pubblicazione 18/05/2022 debitore con la consegna del titolo medesimo si è liberato (salvo il buon fine dell'assegno), mentre è il creditore che sopporta il rischio della sottrazione (a lui) del titolo e della conseguente estinzione - per pagamento, ancorché indebito - del medesimo. Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata sembra emergere che la consegna dell'assegno al creditore ([OSCURATO:SOCIETA]) sarebbe avvenuta a mani del dipendente infedele, il quale ultimo, pur avendo incassato un assegno che non era suo, era comunque sempre dipendente, e, in tale veste, aveva ricevuto l'assegno per conto della società sua datrice di lavoro, la quale, a sua volta, era entrata, suo tramite, in possesso dell'assegno medesimo. A prescindere dal rilievo se tale ricostruzione sia emersa o meno dall’esame della sentenza impugnata, ciò che rileva è che sarebbe stato onere della banca ricorrente chiarire che era stato accertato il presupposto di fatto della sua censura, ovvero che la società non era entrata in possesso dell'assegno e quindi aveva conservato intatta l'azione causale nei confronti del debitore. La ricorrente, invece, sul punto, non ha svolto alcuna allegazione, non chiarendo, pertanto, se i fatti accertati erano coerenti con la tesi sostenuta in diritto. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 comma 2° Rd n. 1736/1933, del’art. 32 comma 1° D.L. n. 112/2008, conv. nella L. 6.8.2008 n. 133, e dell’art. 1227 1° e 2° comma cod. civ.. sul rilievo che la Corte di Appello avrebbe ritenuto erroneamente gli assegni di cui è causa “non trasferibili”. Diversamente, in base alla normativa vigente ratione temporis, ovvero il D.L. n. 112/2008 conv. nella L. n. 133/2008, che aveva riportato il limite degli assegni liberamente trasferibili al di sotto di € 12.500,00, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 ben cinque assegni negoziati presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bari era Data pubblicazione 18/05/2022 liberamente trasferibili. 6. Il motivo è inammissibile. A pag. 6 la sentenza impugnata ha chiarito che “tutti gli assegni incassati da soggetto diverso dal beneficiario recano la clausola di non trasferibilità e per tutti deve ritenersi applicabile il regime ristretto dell’art. 43 comma 2° del R.D. n. 1736 del 1933, anche se essi potevano circolare senza tale clausola secondo la normativa applicabile ratione temporis”. Dunque, secondo l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’Appello – non censurato dalla ricorrente - tutti gli assegni bancari di cui è causa recavano la clausola di non trasferibilità. Ne consegue che il loro regime giuridico non può che essere quello di cui all’43 comma 2° del R.D. n. 1736 del 1933, a nulla rilevando quale fosse la normativa applicabile al momento della loro emissione. 7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 1° e 2° comma cod. civ.. e dell’art. 43 RD n. 1736/1933. Lamenta la ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello ha escluso che la condotta della L.M., nel periodo successivo all’incasso dei titolo di cui è causa, abbia svolto un’efficacia causale concorrente nella determinazione del danno. E ciò nonostante che lo stesso giudice d’appello avesse ritenuto che vi fosse stata una malagestio societaria, per non aver monitorato, in un arco temporale di ben quattro mesi (da novembre 2008 a febbraio 2009) il mancato incasso degli assegni di importo complessivo assai rilevante di € 254.760,74 (specie se rapportato al capitale sociale di € 51.460,00). Il giudice d’appello aveva erroneamente ritenuto che non vi sarebbe stato carico della [OSCURATO:SOCIETA]. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 alcun obbligo normativamente previsto di sollecitare gli insoluti e controllare gli incassi delle forniture eseguite. Ad avviso della ricorrente (richiamando sul punto S.U. n. 24406/2011), per fondare il concorso di colpa del creditore danneggiato non è necessaria la c.d. colpa specifica, essendo sufficiente un comportamento omissivo caratterizzato dalla colpa generica. 8. Il motivo è inammissibile. Va, in primo luogo, osservato che nonostante la ricorrente abbia censurato alternativamente la violazione dell’art. 1227 comma 1° e 2° cod. civ., in realtà, i due commi disciplinano fattispecie differenti. Il primo comma concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell’evento che configura l’inadempimento, quindi la sua cooperazione attiva, mentre nel secondo comma il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato. Nel caso di specie, la banca ricorrente non precisa se l’oggetto della sua contestazione sia che la condotta della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe concorso alla produzione dell’evento, ovvero tale condotta avrebbe impedito il verificarsi di un evento eziologicamente imputabile al danneggiante, con la conseguenza che tale censura si appalesa aspecifica. In ogni caso, va osservato che questa Corte (vedi S.U. Cass. n. 12348/2007; vedi anche Cass. 15231/2007) ha più volte enunciato il principio di diritto – applicabile anche alla fattispecie di cui all’art. 1227 comma 1° cod. civ. - secondo cui, in tema di risarcimento dei danni, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1227, comma secondo, cod. civ., che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 evitare usando l'ordinaria diligenza, integra un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che rimane sottratta al sindacato di legittimità se assistita da congrua motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello, pur avendo ritenuto che la L.M. fosse incorsa in una malagestio societaria per non aver monitorato il mancato incasso delle fatture, ha ritenuto che la trascuratezza nella gestione societaria non può assurgere a circostanza idonea a configurare un concorso di colpa nella verificazione del danno o del suo aggravamento, essendo stata la condotta negligente della banca negoziatrice (la quale non ha adottato alcuna cautela nel pagare ad un soggetto palesemente diverso dal beneficiario, non verificando i poteri di rappresentanza ai fini dell’incasso) ad aver determinato da sola la produzione del danno. In sostanza, il pregiudizio è stato eziologicamente ritenuto riconducibile, in via esclusiva, all’abnormità del comportamento tenuto della banca medesima. Tale ratio decidendi, che avrebbe potuto essere sindacata in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione, a norma dell’art. 360 comma 5° n. cod. proc. civ. (come interpretato dalle S.U. n. 8053/2014 di questa Corte), non è comunque stata censurata dalla ricorrente. 9. Con il quinto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. In particolare, lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello ha omesso l’esame della circostanza decisiva che la [OSCURATO:SOCIETA]. nel gennaio 2011 aveva denunciato l’impropria negoziazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di tutta una serie di assegni ma non già quelli indicati nella citazione introduttiva del presente giudizio. Ove tale circostanza fosse stata valutata, il giudice d’appello avrebbe necessariamente escluso F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 24135/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 15933/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 che la negoziazione dei titoli fosse avvenuta contro la volontà della L.M… 10. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, la censura della banca ricorrente si fonda su un presupposto fattuale che non è stato in alcun modo accertato in causa (né è stato neppure dedotto dalla ricorrente), né risulta stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero che la [OSCURATO:SOCIETA]., al momento in cui ha sporto querela nei confronti del Mascarucci, fosse consapevole dell’abusivo incasso da parte di costui anche dei titoli di cui è causa ed abbia quindi deliberatamente deciso di non inserirli nella querela. In ogni caso, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla allegazione della circostanza esposta nel motivo, mentre il ricorso, pur segnalando che la questione era stata posta sia in primo grado che nell’atto di appello, è del tutto generica nell’indicare in quali termini la questione setta sarebbe stata posta, in particolare con l’atto di appello. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, così deciso il 22.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a
Sentenza Cassazione n. 15933/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris