CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 10370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06K9N33), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 21 febbraio 2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 febbraio 2023, la Corte di appello di Roma ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 8 giugno 2022 dall'autorità giudiziaria della Romania in esecuzione della sentenza n. 777/A del 12 novembre 2021 del Tribunale di Sectorului con cui è stato condannato alla pena di anni tre, mesi sette giorni dieci di reclusione in ordine a cinque fatti di guida con patente sospesa, violazione dell'ordine dell'autorità e omissione di soccorso, commessi in Bucarest dal 9 novembre 2019 al 30 novembre 2019 nonché, quanto alla violazione dell'ordine restrittivo, il 19 febbraio 2021, ed ordinato la consegna del cittadino rumeno [OSCURATO:PERSONA] a quella Autorità. 2. Avverso la decisione il ricorrente formula un unico articolato motivo attraverso il quale deduce violazione di legge, travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione in ordine all'escluso radicamento sul territorio nazionale ex art. 18-bis, comma 2, I. 22 aprile 2005, n. 69, avendo la Corte di merito disposto la consegna nonostante la presenza di plurimi elementi sintomatici dell'effettivo radicamento del ricorrente sul territorio italiano da oltre cinque anni. La difesa censura la superficiale valutazione operata dal Collegio di merito a causa del travisamento della documentazione allegata e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, fondando la decisione su una motivazione meramente apparente. Il ricorrente dichiarava nell'immediatezza di vivere da solo a Latina e di avere una compagna residente a Roma, di avere un figlio di nove anni in Romania che spesso veniva raggiungeva in Italia. La Corte di appello ha travisato le allegazioni escludendo il radicamento sul territorio nazionale attribuendo rilevanza al fatto che non convivesse unitamente alla propria compagna, evenienza che non esclude una futura progettualità in tal senso ovvero che il rapporto non si connoti quale "legame affettivo" giuridicamente rilevante ai fini del dedotto radicamento in ordine al quale non è stata fornita risposta, dovendosi ritenere normale che il ricorrente, di appena 26 anni, non abbia ancora formato un proprio nucleo familiare. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, rappresentato come non avesse mantenuto alcun legame con il paese di origine visto che il padre è detenuto da venti anni e non ha più alcun contatto con la madre.La Corte di merito ha fornito una valutazione incompleta e contraddittoria delle emergenze che, se effettuata correttamente, avrebbe condotto ad apprezzare la valenza dei plurimi contratti di lavoro, con relative buste paga, e l'estratto contributivo INPS che attestano che il ricorrente risulta svolgere regolare attività lavorativa ed è presente in Italia dal 2017; in tal senso depone, altresì, il contratto di locazione a partire dal 16 gennaio 2018 e i successivi; apodittica risulta la ritenuta inconferenza dei contratti di locazione abitativa in ragione del mancato rispetto della integrale durata (quattro anni), potendo gli stessi venire meno per le più svariate non pertinenti ragioni. Egualmente censurabile risulta la parte della motivazione che ha ritenuto non rilevante la documentazione medica prodotta visto che la stessa era anche comprensiva di una ricetta redatta dal medico di base in data 24 gennaio 2019, circostanza che presuppone come il ricorrente fosse già allora in possesso di tutti i documenti necessari per la scelta del sanitario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. La difesa, attraverso un articolato motivo, censura la parte della motivazione della Corte territoriale che ha escluso il radicamento del consegnando sul territorio nazionale. Ha complessivamente rivolto critiche alla parte della decisione che ha ritenuto che non fosse provato detto presupposto attribuendo alla complessiva produzione documentale, incluse le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio finalizzato alla convalida dell'arresto, carattere non determinante. Ed invero, l'art. 18-bis, comma 2, I. 22 aprile 2005, n. 69, prevede che «(...) la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia (.-.)». Sotto tale aspetto si precisa che, nonostante il ricorrente deduca anche il vizio la violazione di legge in ordine all'omessa analisi del prospettato radicamento rilevando come la carenza assoluta di motivazione, di fatto, finisce per censurare la motivazione resa dalla Corte di appello che ha, invece, ritenuto non dimostrato il radicamento sulla base del compendio probatorio messo a disposizione dal consegnando, sotto il profilo della stabilità della sua presenza in Italia.3. Ed infatti, la Corte territoriale, pur mostrando di aver attentamente valutato la documentazione, tra l'altro specificamente enunciandone i contenuti, ha dato conto, con motivazione che non può certo ritenersi assente, perché non potesse ritenersi che, per il tempo in cui il ricorrente è rimasto in Italia, ciò sia avvenuto in modo stabile, rilevando come a detta permanenza si siano alternati frequenti rientri in Romania, ove tra l'altro venivano realizzati plurimi reati sia nel 2019 che nel 2021. La Corte di appello ha, inoltre, osservato come una significativa presenza sul territorio nazionale si fosse avuta proprio nel periodo immediatamente successivo alla commissione dei reati, giudicando la saltuaria attività lavorativa svolta ed i contratti di locazione - che pur di durata quadriennale si presentavano di fatto sovrapponibili tra loro -, elementi tali da non far ritenere il ricorrente stabilmente radicato sul territorio nazionale. È stata attribuita rilevanza alla parte delle dichiarazioni del ricorrente che, in occasione dell'interrogatorio reso il 17 gennaio 2023 aveva affermato inizialmente di convivere in Italia con una donna ucraina e di non avere parenti in Italia, salvo immediatamente dopo cambiare versione e riferire di non vivere con l'attuale compagna che, invece, vive a Roma. Ciò ha portato la Corte di merito a ritenere come fossero poco credibili le dichiarazioni del ricorrente nella parte in cui aveva dichiarato di vivere stabilmente in Italia da "cinque, sei anni", motivazione che la difesa mostra di non condividere senza però riuscire a spiegare le ragioni se non allegando giustificazioni afferenti allo stato d'animo del Balint che certo non fanno emergere la natura apodittica o inesistente della motivazione comunque resa sul punto dalla Corte territoriale. 4. Rileva, nondimeno, il Collegio come detta motivazione che ha portato la Corte di appello a ritenere che la presenza sul territorio nazionale non fosse stabile, trovi conferma dallo stesso mandato di arresto europeo ove emerge che il Balint alternasse periodi in Italia con quelli in Romania, ove commetteva reati nel 2019 e nel 2021, e ove rimaneva detenuto dal 18 dicembre 2019 al 26 maggio 2020, in data 1 dicembre 2019, nonché per l'intero periodo intercorrente tra il 19 febbraio ed il 16 settembre 2021. A fronte, pertanto, di motivazione che non può in alcun modo ritenersi apparente nella parte in cui ha dato conto del fatto che nel periodo trascorso in Italia il ricorrente fosse rimasto sul territorio nazionale per intervalli di tempo parcellizzati e discontinui, deve darsi continuità al condiviso principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, quanto a disciplina del mandato di arresto europeo, sono inammissibili quelle censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non consente il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282260). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Ca