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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19464/2026

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nsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna del 18 ottobre 2021, che ha ritenuto l'imputato responsabile per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione, e confermato nel resto; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo e unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge, ai sensi dell'art. 24 Cost., per mancanza di indicazione nel capo di imputazione dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, è manifestamente infondato in quanto già motivato adeguatamente dalla Corte.

Si osserva come l'imputato era in grado di conoscere senza alcun ostacolo il contesto normativo dell'addebito e di difendersi appieno.

Invero, il diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti contestati deve ritenersi comunque rispettato anche qualora il giudice di primo grado proceda alla loro riqualificazione direttamente in sentenza, senza previa interlocuzione sul punto, poiché l'imputato conserva la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa mediante l'impugnazione (Sez. 4, Sent. n. 49175 del 13/11/2019, Rv. 277948 - 01). - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna del 18 ottobre 2021, che ha ritenuto l'imputato responsabile per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione, e confermato nel resto; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo e unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge, ai sensi dell'art. 24 Cost., per mancanza di indicazione nel capo di imputazione dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, è manifestamente infondato in quanto già motivato adeguatamente dalla Corte. Si osserva come l'imputato era in grado di conoscere senza alcun ostacolo il contesto normativo dell'addebito e di difendersi appieno. Invero, il diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti contestati deve ritenersi comunque rispettato anche qualora il giudice di primo grado proceda alla loro riqualificazione direttamente in sentenza, senza previa interlocuzione sul punto, poiché l'imputato conserva la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa mediante l'impugnazione (Sez. 4, Sent. n. 49175 del 13/11/2019, Rv. 277948 - 01). - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
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