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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 24607/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30084-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 554/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'impugnazione dell'[OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda originaria della ricorrente e la condannava al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;

2. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale liquidava le spese processuali in base al principio di soccombenza.

A tale riguardo, osservava come la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod.proc.civ. non fosse sottoscritta dalla parte personalmente e come la dichiarazione sostitutiva di notorietà fosse stata tardivamente prodotta solo nel corso del giudizio di appello;

3. avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo, successivamente illustrato con memoria;

4. ha depositato controricorso

5. è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]:

6. con l'unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc.civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 152 ult. co. disp.att. cod.proc.civ. in combinato disposto con il D.P.R. nr. 115 del 2002, art. 76, comma 1, e con l'art. 92 cod.proc.civ.

Parte ricorrente censura la sentenza della Corte di appello per non aver ritenuto operante l'art. 152 cit. nonostante la dichiarazione Ric. 2020 n. 30084 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -2- reddituale fosse già allegata al fascicolo di primo grado, spillata e sottoscritta accanto alla nota di iscrizione a ruolo;

7. il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;

8. la Corte di appello ha escluso l'operatività del beneficio dell'esenzione di cui all'art. 152 disp.att.cod.proc.civ., per un verso, perché la dichiarazione reddituale, resa in calce al ricorso di primo grado e riproposta nella memoria di costituzione in appello, era inidonea in quanto «non sottoscritta dalla parte personalmente» e, per altro verso, perché era tardiva l'autocertificazione, prodotta solo nel corso del giudizio di appello;

9. a fronte del decísum, la parte ricorrente si limita a dedurre la tempestività della dichiarazione in atti, senza, tuttavia, riprodurla in ricorso, al fine di verificare la sua conformità a legge;

10. questa Corte ha osservato che «la parte, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello di condanna alle spese per l'assenza in atti della prescritta dichiarazione, non può limitarsi a richiamare quella contenuta negli atti del giudizio di primo grado, ma è tenuta a riprodurne il contenuto onde permettere la verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge» (v.

Cass. nr. 545 del 2015, richiamata, in motivazione, § 14, in ultimo da Cass. nr. 14766 del 2022);

11. deve, infatti, anche osservarsi che «in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in I. n. 326 del 2003, va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché la dichiarazione resa in grado successivo al primo non può comportare per la parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento, atteso che la legge riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e Ric. 2020 n. 30084 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -3- quella di prevenire e reprimere gli abusi tramite controlli, questi ultimi chiaramente preclusi ove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative per il passato» (v.

Cass. nr. 40400 del 2021);

12. l'evidenziata omissione e, dunque, la mancata trascrizione in ricorso della dichiarazione reddituale -che la Corte del merito ha giudicato tardiva- impedisce al Collegio di verificarne l'esatta portata e, tra l'altro, la riferibilità o meno «al passato» del suo contenuto;

13. in conclusione, come sviluppate, le censure non sono idonee a contrastare validamente la statuizione recante la condanna alle spese, con tutto quanto consegue in termini di inammissibilità del proposto ricorso;

14. nulla va disposto in ordine alle spese di lite, in favore dell'Istituto controricorrente, essendo stato il controricorso tardivamente proposto (notifica telematica del ricorso in cassazione del 19.11.2020 - notifica del controricorso dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]);

15. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30084-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 554/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'impugnazione dell'[OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda originaria della ricorrente e la condannava al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio; 2. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale liquidava le spese processuali in base al principio di soccombenza. A tale riguardo, osservava come la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod.proc.civ. non fosse sottoscritta dalla parte personalmente e come la dichiarazione sostitutiva di notorietà fosse stata tardivamente prodotta solo nel corso del giudizio di appello; 3. avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo, successivamente illustrato con memoria; 4. ha depositato controricorso 5. è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con l'unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc.civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 152 ult. co. disp.att. cod.proc.civ. in combinato disposto con il D.P.R. nr. 115 del 2002, art. 76, comma 1, e con l'art. 92 cod.proc.civ. Parte ricorrente censura la sentenza della Corte di appello per non aver ritenuto operante l'art. 152 cit. nonostante la dichiarazione Ric. 2020 n. 30084 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- reddituale fosse già allegata al fascicolo di primo grado, spillata e sottoscritta accanto alla nota di iscrizione a ruolo; 7. il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 8. la Corte di appello ha escluso l'operatività del beneficio dell'esenzione di cui all'art. 152 disp.att.cod.proc.civ., per un verso, perché la dichiarazione reddituale, resa in calce al ricorso di primo grado e riproposta nella memoria di costituzione in appello, era inidonea in quanto «non sottoscritta dalla parte personalmente» e, per altro verso, perché era tardiva l'autocertificazione, prodotta solo nel corso del giudizio di appello; 9. a fronte del decísum, la parte ricorrente si limita a dedurre la tempestività della dichiarazione in atti, senza, tuttavia, riprodurla in ricorso, al fine di verificare la sua conformità a legge; 10. questa Corte ha osservato che «la parte, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello di condanna alle spese per l'assenza in atti della prescritta dichiarazione, non può limitarsi a richiamare quella contenuta negli atti del giudizio di primo grado, ma è tenuta a riprodurne il contenuto onde permettere la verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge» (v. Cass. nr. 545 del 2015, richiamata, in motivazione, § 14, in ultimo da Cass. nr. 14766 del 2022); 11. deve, infatti, anche osservarsi che «in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in I. n. 326 del 2003, va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché la dichiarazione resa in grado successivo al primo non può comportare per la parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento, atteso che la legge riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e Ric. 2020 n. 30084 sez. ML - ud. 22-03-2022 -3- quella di prevenire e reprimere gli abusi tramite controlli, questi ultimi chiaramente preclusi ove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative per il passato» (v. Cass. nr. 40400 del 2021); 12. l'evidenziata omissione e, dunque, la mancata trascrizione in ricorso della dichiarazione reddituale -che la Corte del merito ha giudicato tardiva- impedisce al Collegio di verificarne l'esatta portata e, tra l'altro, la riferibilità o meno «al passato» del suo contenuto; 13. in conclusione, come sviluppate, le censure non sono idonee a contrastare validamente la statuizione recante la condanna alle spese, con tutto quanto consegue in termini di inammissibilità del proposto ricorso; 14. nulla va disposto in ordine alle spese di lite, in favore dell'Istituto controricorrente, essendo stato il controricorso tardivamente proposto (notifica telematica del ricorso in cassazione del 19.11.2020 - notifica del controricorso dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); 15. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n
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