CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28722/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, decidendo in seguito all'impugnazione proposta all'esito di restituzione nel termine, in parziale riforma della sentenza del 20/04/1995 del Pretore di Bolzano, affermava la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione e lo condannava alla pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione oltre che ad euro 275,45 di multa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la sentenza sarebbe nulla in quanto non sarebbe stata rinnovata, come invocato con la prima impugnazione, la notifica dell'avviso ex articolo 415 bis del codice di rito; non avrebbe rilievo il fatto che, all'epoca in cui era stato celebrato il giudizio di primo grado, l'articolo 415 bis cod. proc. pen. non fosse in vigore, essendo stato introdotto solo con la legge n. 479 del 99. 2.2. Violazione di legge in ordine al computo del termine di prescrizione: la sospensione prevista dall'articolo 175 comma 8 cod. proc pen. - intercorrente tra la data della notifica della sentenza contumaciale e la data della restituzione nel termine per proporre l'impugnazione - non consentirebbe di superare il termine indicato dall'articolo 161 comma 2 cod. proc. pen.; diversamente opinando si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato assente (159 ultimo comma richiama il 161 comma 2 cod. pen.) e l'imputato contumace. 2.3 Violazione di legge: la valutazione in ordine alla estinzione della pena, contrariamente a quanto ritenuto, era compresa nella cognizione d'ufficio della Corte di appello, essendo ricompresa tra le cause di proscioglimento previste dall'articolo 129 cod. pen. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità che sarebbe stata affermata in modo illogico e contraddittorio, senza un accurato apprezzamento dell'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso che contesta la mancata rinnovazione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. pen.,è manifestamente infondato in quanto la sentenza di primo grado impugnata dopo l'accoglimento della richiesta di restituzione nel termine è stata emessa il 20 aprile del 1995, mentre il procedimento si è sviluppato nel 1994: all'epoca della conclusione delle indagini non era, dunque, vigente l'art. 415 bis cod. proc. pen che è stato introdotto solo con la legge n. 479 del 1999.In materia processuale la successione delle leggi nel tempo è governata dal principio del tempus regit actum; contrariamente a quanto dedotto, pertanto, non è legittima la applicazione retroattiva dell'art. 415 bis cod. proc. pen.. 2. Il secondo motivo di ricorso con il quale si invoca il decorso del termine di prescrizione è, del pari, infondato. 2.1.E' pacifico che in tema di restituzione in termini, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il suddetto rimedio per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali di condanna, nonostante la parziale abrogazione intervenuta ad opera dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano "già" stati dichiarati contumaci - in virtù del pregresso regime - alla data del 22 agosto 2014, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della citata legge, inserito in essa dalla legge 11 agosto 2014, n. 118; con la conseguenza che, nel caso di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, "non si tiene conto", ai fini della prescrizione del reato per cui si procede, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione, atteso quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 175 (Sez. 5 - , Sentenza n. 14001 del 03/02/2020, Martinaj, Rv. 279102 - 01). Contrariamente a quanto dedotto , il tempo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e quello della notifica del provvedimento di restituzione nel termine (a) è qualificabile una "interruzione" e, dunque, non opera la disciplina contenuta nell'art. 161 comma 2 cod. proc. pen., che si riferisce espressamente all' "interruzione" del termine di prescrizione disciplinata dall'art. 160 cod. pen. con l'indicazione tassativa dei casi in cui si verifica l'interruzione; (b) non è riconducibile alla sospensione prevista dall'art. 420 quater cod. proc. pen.Fhe si verifica in caso di impossibilità della notifica all'imputato e che integra l'unico caso di sospensione assimilato espressamente, dall'art. 159, ultimo comma cod. pen., ai casi di interruzione incidenti sul termine di prescrizione. La scelta del legislatore di indicare in modo tassativo i casi di interruzione e di assimilare a tali casi - ai soli fini della individuazione del termine massimo per prescrivere- solo della sospensione prevista dall'art. 420 quater, comma 2, cod. proc. pen. non è sindacabile, né tantomeno interpolabile per via interpretativa, attraverso la assimilazione della previsione dell'art. 178 comma 8 cod. pen. (vecchia formulazione) alla sospensione prevista dall'art. 420 quater, comma 2, cod. proc. pen., l'unica espressamente parificata ai casi di interruzione con riguardo agli effetti sul decorso del termine di prescrizione. 2.2. Nel caso in esame l'estratto contumaciale veniva notificato il 12 settembre 1995, mentre l'avviso di deposito dell'ordinanza che concedeva la restituzione, veniva notificato il 9 marzo 2020, data dalla quale ricominciava a decorrere il termine di prescrizione (il cui dies a quo è stato correttamente identificato nel 29 luglio 1992).Il termine, pertanto, non risulta ad oggi decorso. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto il presupposto per la dichiarazione di estinzione della pena, ai sensi dell'art. 172 comma 4 cod. pen., è la irrevocabilità della condanna, che non si è verificata nel caso in esame. 4. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto l'allegato vizio di motivazione si risolve nella richiesta di nuova valutazione delle prove. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello forniva una puntuale motivazione in ordine alla responsabilità e, segnatamente, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo; in particolare rilevava come fosse emerso che la carta di circolazione del veicolo oggetto della ricettazione fosse palesemente falsa e che fossero, parimenti, false anche le targhe apposte sul mezzo: il che consentiva di escludere che l'imputato avesse ricevuto l'auto in buona fede e che lo stesso fosse ignaro della sua illecita provenienza (pag. 11 della sentenza impugnata) . Si tratta di una motivazione coerente con le emergenze processuali, priva di vizi logici, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p