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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46654/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI CIEWZglgUEZ2E12.; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e risulta proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla negazione delle attenuanti generiche, che costituisce profilo non oggetto dei motivi di appello di cui le parti avevano concordato l'accoglimento, rinunciando ai motivi ulteriori; che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448-01; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. ',introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI CIEWZglgUEZ2E12.; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e risulta proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla negazione delle attenuanti generiche, che costituisce profilo non oggetto dei motivi di appello di cui le parti avevano concordato l'accoglimento, rinunciando ai motivi ulteriori; che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448-01; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. ',introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 46654/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris