CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 giugno 1998 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 dicembre 1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 ottobre 1997 avverso la sentenza resa il 29 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Gela il 3 ottobre 2019, per quel che qui rileva, ha confermato il giudizio di responsabilità e la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], quali responsabili in concorso del delitto di rapina e, il solo [OSCURATO:PERSONA], anche del porto ingiustificato di coltello, nonché a [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di favoreggiamento. Si addebita agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nella veste di determinatore e di concorrente materiale, di avere partecipato ad una rapina avente ad oggetto la sottrazione di 10 biglietti di ingresso ad un concerto, e a [OSCURATO:PERSONA], anche il reato di porto ingiustificato di coltello; [OSCURATO:PERSONA] è invece accusato di avere posto in essere il reato di favoreggiamento, in relazione ad altro episodio criminoso. Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso i tre imputati. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] deduce: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza, poiché la sentenza ha travisato i risultati probatori e, pur riconoscendo che l'imputato non ha fornito alcun contributo materiale all'azione violenta dei tre correi, essendo rimasto sempre all'interno dell'autovettura a breve distanza dal luogo dell'aggressione, ha comunque riconosciuto il suo concorso nel reato di rapina, quantomeno sotto il profilo del contributo morale. La Corte non ha tuttavia considerato che [OSCURATO:PERSONA] risulta estraneo alla fase di ideazione del delitto e non ha partecipato alla divisione del profitto, avendo più volte ribadito di non essere interessato; che la persona offesa ha affermato di essere stato aggredito da tre persone; che secondo il coimputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto nulla, pur essendo presente; che dall'intercettazione del 28 Aprile 2017 emerge che l'imputato accusava mal di testa e mal di denti e pertanto non era neppure sceso dal veicolo, in quanto non interessato ed estraneo alla rapina. - Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima partecipazione previsto ex art. 114 cod.pen., per il ruolo marginale ed il minimo apporto causale offerto dall'imputato alla realizzazione della rapina. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], condannato come esecutore materiale della rapina e per il porto ingiustificato di coltello, con il ricorso deduce violazione degli artt. 133 e 69 codice penale e vizio di motivazione, poiché la Corte di appello ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già concesse dal tribunale, in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti, affermando che il predetto si è reso protagonista di brutali violenze, compiacendosene e vantandosene nel corso delle intercettazioni. E tuttavia la Corte ha così trascurato di considerare che in altro passaggio della sentenza si è affermato il ruolo determinante assunto da [OSCURATO:PERSONA] nella ideazione della rapina e che nonostante il suo ruolo preponderante ha ottenuto le generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione poiché l'imputato non sapeva che era stato commesso un reato e che stava agevolando l'autore di un reato. 2.4 Su richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta la trattazione orale del processo. Con nota trasmessa il 25/2/2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, insistendo nei motivi di ricorso. 3. I ricorsi sono inammissibili perché generici, in quanto costituiscono una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello e non si confrontano con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado, che ha respinto le doglianze difensive con motivazione esaustiva e immune dai vizi dedotti.3.1 Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico e manifestamente infondato poichè la Corte ha evidenziato che il giudizio di colpevolezza si fonda sul tenore delle conversazioni intercettate in ambientale, che hanno consentito di registrare in diretta la fase della ideazione del delitto e il racconto della sua esecuzione da parte degli autori; in entrambe l'imputato ha assunto un ruolo del tutto analogo a quello dei suoi correi, considerato che vi è anche la prova che il predetto era sceso dall'autovettura, quando il gruppo si recò ad eseguire la rapina, e vi era poi risalito unitamente agli altri per commentarla. Anche il secondo motivo è generico e non si confronta con la motivazione della Corte che ha negato il riconoscimento dell'attenuante invocata dall'imputato, sottolineando il ruolo di ideatore della rapina del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la sua partecipazione non può considerarsi marginale. 3.2 La censura formulata con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata poiché la Corte ha fornito adeguata motivazione in merito alla determinazione della pena, valorizzando la gravità delle brutali violenze poste in essere dall'imputato, che nel corso delle intercettazioni se ne compiaceva, e osservando che il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] è più grave rispetto alla condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che, pur avendo partecipato all'ideazione del reato, non aveva fisicamente aggredito la persona offesa. 3.3 Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché la Corte spiega che nel corso della intercettazione del 4 luglio 2017 l'imputato veniva espressamente invitato a concordare una versione che allontanasse i sospetti dai fermati D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Vi è inoltre la prova che l'imputato ebbe a fornire agli inquirenti quella spiegazione proprio al fine di sviare le indagini a carico dei suoi conoscenti. Il motivo è anche generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla corte in ordine alla medesima censura sollevata con l'appello. 4.L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Non si ritiene di liquidare nulla per le spese in favore della parte civile poiché il processo è stato celebrato oralmente e con udienza pubblica e il difensore della parte civile non ha partecipato. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 2 marzo 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]