Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:734
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 – Commissione / Portogallo
(causa C‑526/09)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Art. 11, nn. 1 e 2 – Scarico di acque reflue industriali nei sistemi di raccolta e negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane – Assoggettamento a previe regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche – Mancanza di autorizzazione»
1.
Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano
l’inadempimento – Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 11,
nn. 1 e 2) (v. punti 21-22, 32)
2.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 11, nn. 1 e 2)
(v. punti 24-25)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) – Licenza di scarico delle acque reflue – «Estação
de [OSCURATO:PERSONA]».
Dispositivo
1)
La Repubblica portoghese, avendo consentito lo scarico delle acque reflue industriali del sito industriale Estação de [OSCURATO:PERSONA], nella zona urbana di Matosinhos, senza adeguata autorizzazione a tal fine rilasciata, è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti in forza dell’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente
il trattamento delle acque reflue urbane.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.