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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:734
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 – Commissione / Portogallo (causa C‑526/09) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Art. 11, nn. 1 e 2 – Scarico di acque reflue industriali nei sistemi di raccolta e negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane – Assoggettamento a previe regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche – Mancanza di autorizzazione»

1. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento – Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 11, nn. 1 e 2) (v. punti 21-22, 32)

2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 11, nn. 1 e 2) (v. punti 24-25) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) – Licenza di scarico delle acque reflue – «Estação de [OSCURATO:PERSONA]».

Dispositivo 1) La Repubblica portoghese, avendo consentito lo scarico delle acque reflue industriali del sito industriale Estação de [OSCURATO:PERSONA], nella zona urbana di Matosinhos, senza adeguata autorizzazione a tal fine rilasciata, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 – Commissione / Portogallo (causa C‑526/09) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Art. 11, nn. 1 e 2 – Scarico di acque reflue industriali nei sistemi di raccolta e negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane – Assoggettamento a previe regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche – Mancanza di autorizzazione» 1. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento – Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 11, nn. 1 e 2) (v. punti 21-22, 32) 2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 11, nn. 1 e 2) (v. punti 24-25) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) – Licenza di scarico delle acque reflue – «Estação de [OSCURATO:PERSONA]». Dispositivo 1) La Repubblica portoghese, avendo consentito lo scarico delle acque reflue industriali del sito industriale Estação de [OSCURATO:PERSONA], nella zona urbana di Matosinhos, senza adeguata autorizzazione a tal fine rilasciata, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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