CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 43222/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: YULIN Mao, n. in Cina il 19/01/1968, HAIBO un, n. Cina il 20/12/1973, XIANLIANG Mao, n. in Cina il 01/08/1980, avverso la ordinanza del 23/2/2022 del Tribunale di Prato, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Prato, investito della istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale in data 10 dicembre 2021, confermava il decreto impugnato. 1.2. Il pubblico ministero procede per ipotesi di reato di possesso finalizzato al commercio di capi di abbigliamento ed accessori recanti marchi contraffatti e riciclaggio (artt. 474, 648 bis cod. pen.). Il 4 ottobre 2021 la polizia giudiziaria procedeva d'iniziativa al sequestro dei capi di abbigliamento (3692 articoli), del denaro contante (euro 43.005,00) e di quattro macchine da lavoro rinvenute presso i locali della ditta "Miami" (di [OSCURATO:PERSONA]) oggetto di perquisizione. 1.3. Il sequestro probatorio convalidato dal pubblico ministero veniva annullato dal tribunale di Prato (ord. 4.11.2021) in sede di riesame, per difetto dei presupposti. 1.4. Lo stesso p.m., preso atto dell'annullamento, avanzava quindi mozione cautelare reale chiedendo il sequestro preventivo della somma di denaro e dei macchinari in originario sequestro. 1.5. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato emetteva decreto di sequestro preventivo limitatamente alla somma di euro 39.600,00 ed alle macchine industriali atte al confezionamento della merce sequestrata. 1.6. Il decreto impugnato dagli indagati innanzi al tribunale per il riesame veniva quindi confermato, ricorrendo fumus commissi delicti per le ipotesi rubricate e periculum in mora. 2. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli indagati in epigrafe indicati, a ministero del comune difensore di fiducia, che deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, del codice di rito, i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione di legge processuale (art. 649 cod. proc. pen.), avendo il tribunale per il riesame confermato un decreto emesso dal GIP in aperta violazione del principio del ne bis in idem, atteso che, sugli stessi beni e con riferimento alle medesime imputazioni il tribunale della cautela aveva già in precedenza annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio e, nelle more, nessun elemento di novità era stato addotto per superare il "giudicato cautelare" già formatosi sul punto. 2.2. Con il secondo motivo si deduceva motivazione apparente in ordine alla ravvisata e non esplicitata pertinenzialità delle cose in sequestro rispetto alle ipotesi di reato rubricate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile. 1.1. Il riferimento al cosiddetto "giudicato cautelare" è del tutto improprio perché l'effetto preclusivo, nei limiti in cui per la fase delle indagini preliminari si può parlare di effetto preclusivo, opera finché siano identiche le premesse giuridiche o fattuali su cui si fonda il precedente provvedimento (sul punto Sez. U., n. 23 del 14/12/1994, Adelio, Rv. 200114). Nella fattispecie, annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio per difetto dei presupposti processuali, è stata accolta e legittimamente confermata l'istanza di sequestro preventivo giacché diverse sono le caratteristiche che contraddistinguono i due istituti: il sequestro probatorio risponde ad esigenze probatorie e può essere eseguito sia dalla polizia giudiziaria che dal pubblico ministero, al fine di assicurare l'acquisizione delle fonti di prova; quello preventivo impeditivo è diretto ad inibire l'iter criminoso di un reato o ad impedire la commissione di nuovi reati, quello finalizzato alla confisca a garantire la definitiva ablazione di una cosa e realizza una finalità cautelare che può essere perseguita soltanto dal giudice su richiesta del pubblico ministero. Di conseguenza è perfettamente ammissibile la richiesta di un sequestro preventivo su cose già oggetto di sequestro probatorio (ipotesi cui fa esplicito riferimento il testo dell'art. art. 262, comma 3, cod. proc. pen.), persino quando siano state già restituite all'avente diritto, a condizione ovviamente che sussistano i presupposti per l'adozione di tale misura cautelare (così esplicitamente Sez. 3, n. 14644 del 23/2/2005, Rv. 231610; sulle ragioni di non interferenza tra i due distinti tipi di sequestro v. Sez. 6, n. 16668, del 11/3/2009, Rv. 243533; Sez. 2, n. 5967, del 8/1/2014, Rv. 258271; Sez. 3, n. 1501, del 22/6/2017, dep. 2018, n.m.; Sez. 3, n. 46902, del 14/6/2016, Rv. 268057; Sez. 6, n. 12544, del 12/2/2020, Rv. 278733, in motiv. paragrafo sub 3; per una più generale disamina del principio del c.d. ne bis in idem cautelare v. Sez. 3, n. 3877, del 6/11/2015). Va infatti puntualizzato che la dedotta preclusione cui il ricorrente fa cenno, è istituto che, secondo la giurisprudenza di legittimità appena richiamata, opera solo quando siano attivate più misure cautelar' reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare (probatoria, preventiva, conservativa), ancorché relative a concorrenti imputazioni di reato ciascuna delle quali in astratto legittimante l'adozione della misura; medesimezza delle esigenze cautelari che, per quanto sopra evidenziato ed anticipato, deve essere esclusa, attesa la diversa struttura e funzione del vincolo. 2. Il secondo motivo di doglianza è del pari inammissibile. Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che, nel rigettare l'istanza di riesame, il tribunale ha ravvisato fumus commissi delicti, in relazione alle ipotesi di reato che sostengono il sequestro, esprimendo una legittima valutazione incidentale dei dati materiali offerti alla giurisdizione dal verbale di sequestro e dai documenti ad esso allegati. 2.1. Quanto al rapporto di pertinenzialità che deve legare la res in sequestro alla ipotesi di reato per cui si procede, secondo un paradigma funzionale non meramente occasionale, il tribunale della cautela, richiamando la motivazione stesa in sede genetica, ha evidenziato sia la riconducibilità della ingente somma contante in sequestro (occultata all'terno di un imballaggio) all'attività illecita kw9 svolta, che la funzione svolta dal macchinario industriale (annettere il marchio contraffatto al capo di abbigliamento da immettere sul mercato), così esprimendo una argomentazione logica a sostegno della decision9 che non appare affatto meramente apparente e, dunque non censurabile nella sede di legittimità con il rimedio previsto dall'art. 325 del codice di rito (Sez. 6, n. 17977, del 20/3/2018, Rv. 272906). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla inammissibilità del ricorso consegue, oltre al pagamento delle spese processuali, la condanna dei ricorrenti al pagamento, a titolo di sanzione, sussistendo profili di colpa nella proposizione dei rispettivi motivi inammissibili, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,